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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12788/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento delle mansioni superiori dirigenziali svolte come psicologa presso l'ASP di Cosenza nel periodo 1/7/2008-5/9/2013 e il pagamento delle differenze retributive corrispondenti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Catanzaro l'ha respinta ritenendo che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di mansioni dirigenziali richieda l'esistenza di un posto dirigenziale nella pianta organica dell'ente e che l'attrice non avesse allegato/assunto l'esistenza di un atto organizzativo che individuasse tale posto. Con ricorso in Cassazione la Felicetti ha dedotto, tra altri motivi, che la vicenda non concerne l'esercizio di mansioni superiori ma un errore di inquadramento al momento del passaggio (transito) nei ruoli ASP; ha contestato l'applicabilità della regola invocata dalla Corte d'appello (necessità del posto in pianta organica) e ha richiamato l'applicazione del CCNL e delle norme sul trasferimento tra amministrazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la questione dovesse essere interpretata come errore di inquadramento verificatosi al momento del transito dalla Regione/ente locale all'ASP e non come ordinaria domanda per mansioni superiori fondata sull'art. 52 d.lgs. 165/2001. La Corte ha affermato l'applicabilità dell'art. 31 d.lgs. 165/2001 (con richiamo all'art. 2112 c.c.) secondo cui, a seguito del trasferimento, si applica il contratto collettivo dell'amministrazione di destinazione e occorre individuare il profilo corrispondente nel contratto del cessionario. Ne consegue che non opera il presupposto della previa istituzione di un posto dirigenziale nella pianta organica come condizione necessaria ogniqualvolta si tratti di corretta identificazione dell'inquadramento ex contratto collettivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi di diritto enunciati; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 31

    Il passaggio di personale tra amministrazioni comporta l'applicazione del CCNL dell'amministrazione di destinazione; per l'inquadramento va individuato nel cessionario il profilo corrispondente a quello posseduto presso l'amministrazione di provenienza.

  • D.Lgs. n. 165/2001, art. 52

    La Corte ha rilevato che l'art. 52 (che disciplina lo svolgimento di mansioni superiori) non era il parametro corretto per la fattispecie quando la questione è l'errato inquadramento a seguito di transito; la necessità del posto in pianta organica come conditio per il riconoscimento non si applica al corretto inquadramento ex art. 31.

  • Codice Civile, art. 2112

    Richiamato come principio di riferimento per la tutela dei rapporti di lavoro trasferiti ope legis e per la disciplina dell'applicazione della contrattazione collettiva del cessionario.

  • CCNL Area Dirigenza Sanitaria 5/12/1996, art. 1

    Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 appartengono alla qualifica di Dirigente del ruolo sanitario: ... psicologi ...

    Il CCNL del settore sanitario include lo psicologo nell'area dirigenziale: la Corte ha rilevato che la corrispondenza del profilo originario con quello previsto dal CCNL del cessionario può giustificare l'inquadramento dirigenziale senza che sia necessario un atto organizzativo di istituzione del posto.

  • Costituzione, art. 36

    Citata dalla ricorrente in nodo di incostituzionalità di una lettura restrittiva dell'art. 52; la Corte non ha ritenuto necessario accogliere la censura costituzionale nel caso di specie, poiché la questione era di inquadramento contrattuale.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 342 e 434 e art. 360 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai profili di ammissibilità e deduzione dell'appello e del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto corretta l'analisi della Corte d'appello sull'individuazione delle doglianze e ha dichiarato inammissibili solo alcune eccezioni procedurali avanzate dalla ricorrente.

  • Codice Civile, art. 2103

    Rilevante rispetto alla disciplina della retribuzione per gli adempimenti connessi a variazioni delle mansioni; la Corte ha comunque distinto tra domanda fondata sul cambiamento di mansioni e questione di errato inquadramento contrattuale.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che grava sull'attore che chiede il riconoscimento delle mansioni superiori l'onere di allegazione e prova, mentre l'eccezione dell'ASP sull'inesistenza del posto in pianta organica è di difesa proponibile in ogni stato del giudizio.

  • C.P.C., art. 345

    Citato in ordine alla fase procedurale e agli effetti delle eccezioni sollevate in appello; la Corte ha ritenuto lecita la deduzione dell'ASP effettuata in appello.

  • Legge Regionale Calabria n. 9/2007, art. 28

    Entro sessanta giorni ... la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimento del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici ...

    La legge regionale ha motivato il trasferimento del personale (tra enti comunali e ASP) e costituisce il presupposto del transito ope legis che ha reso applicabile il CCNL dell'amministrazione di destinazione.

Massime di principio

  • Se il lavoratore transita da una amministrazione a un'altra per previsione normativa (transito ope legis), per l'inquadramento si applica il CCNL dell'amministrazione di destinazione e va individuato il profilo corrispondente nel contratto del cessionario.
  • Quando la controversia verte sull'errato inquadramento a seguito di trasferimento, non è necessario pretendere, a monte, un provvedimento formale di istituzione di un posto in pianta organica per riconoscere la corrispondenza contrattuale del profilo trasferito.
  • La domanda di riconoscimento di mansioni superiori (art. 52 d.lgs. 165/2001) e la domanda fondata sull'errato inquadramento sono situazioni giuridiche diverse: va identificata correttamente la fattispecie per individuare la norma applicabile (art. 52 vs art. 31/art. 2112).
  • L'onere della prova circa lo svolgimento di mansioni superiori grava sul lavoratore che ne chiede il riconoscimento; l'amministrazione può tuttavia eccepire in ogni stato del giudizio l'assenza di un posto in organico quando rilevante alla difesa della propria posizione.
  • Una previsione contrattuale del CCNL di destinazione che inquadri la figura professionale trasferita nell'area dirigenziale può giustificare l'attribuzione della qualifica/relativo trattamento economico anche in assenza di un provvedimento organizzativo specifico di istituzione del posto.
  • Le impugnazioni devono individuare chiaramente i punti della decisione contestati e le doglianze di merito; tuttavia le questioni di diritto emergenti dal transito tra amministrazioni possono sollevare questioni nomofilattiche rilevanti che giustificano un riesame di merito.

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