Cassazione Civile, Sentenza n. 12818/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione promosso dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva parzialmente accolto le sue domande accertando lo svolgimento di mansioni di livello superiore dal 2014 al 2019. Il motivo decisivo in questa sede è procedurale: il ricorrente ha depositato una copia "autentica" della sentenza impugnata incompleta (mancano pagine e parti della motivazione), impedendo la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello e la comprensione delle censure formulate in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. (deposito di copia incompleta della sentenza impugnata). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori di legge) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012), pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.
Il deposito di una copia della sentenza impugnata che non consente la conoscenza integrale della motivazione costituisce vizio formale che rende improcedibile il ricorso per cassazione.
Principio della soccombenza: le spese processuali seguono il criterio della responsabilità della parte soccombente, applicato qui alla parte ricorrente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato nelle ipotesi previste; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto la modifica relativa al contributo unificato richiamata dall'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; usata per giustificare l'applicazione dell'ulteriore contributo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: SS.UU. n. 21349/...)
La giurisprudenza consolidata afferma che il deposito di copia incompleta della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione; la Corte richiama tali precedenti per fondare la decisione.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione è obbligatorio depositare la copia integrale e leggibile della sentenza impugnata: omissioni o pagine mancanti possono determinare l'improcedibilità del ricorso senza esame del merito.
- Se la sentenza impugnata non è disponibile integralmente al giudice o alle controparti, il ricorrente deve provvedere al deposito completo e alla sua comunicazione; l'inadempimento ha conseguenze gravi e immediate.
- I vizi formali di deposito documentale non sono spesso sanabili in sede di cassazione: occorre un accurato controllo formale prima del deposito per evitare la perdita della tutela in sede di legittimità.
- La dichiarazione di improcedibilità comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente (condanna alle spese e possibile obbligo di ulteriore contributo unificato), dunque il rischio processuale è significativo.
- In situazioni simili, prima di impugnare valutare attentamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere copia integrale della sentenza al giudice a quo o all'avversario per evitare vizi formali.
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