Cassazione Civile, Sentenza n. 12817/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i lavoratori contestavano che, in occasione del conferimento aziendale che aveva dato vita a Tiemme S.p.A., doveva loro essere applicato il trattamento collettivo di II livello già vigente presso la società conferente Tra.In S.p.A.; sostenevano che gli accordi interaziendali e gli accordi aziendali antecedenti e successivi (tra cui l'Accordo interaziendale 15/7/2010, ordini di servizio, integrativi aziendali e contratti individuali iniziali) dimostravano l'efficacia "erga omnes" di tale contrattazione di II livello e che Tiemme aveva illegittimamente applicato un regime diverso ai nuovi assunti (compreso l'accordo aziendale di febbraio 2016). Denunciavano inoltre carenza di competenze accessorie in violazione del CCNL (art.13 CCNL 1976) e hanno invocato norme sulla efficacia dei contratti aziendali/di prossimità (art.8 d.l.138/2011 e Accordo Interconfederale 28/6/2011), nonché violazioni di norme processuali ed ermeneutiche (artt. 112,115,116 c.p.c., artt.1362 ss. c.c., art.2697 c.c., ecc.).
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori e confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva a sua volta confermato il Tribunale di Siena. I giudici hanno ritenuto che: a) la contrattazione di II livello di Tra.In non risultava avere efficacia erga omnes nei confronti dei nuovi assunti in mancanza dei requisiti normativi e di una chiara volontà datoriale; b) l'assetto organizzativo aveva creato una macro-azienda con perdita di autonomia delle singole realtà conferite; c) l'accordo aziendale Tiemme del febbraio 2016 era legittimamente applicato ai nuovi assunti e, anzi, era migliorativo rispetto ai precedenti trattamenti individuali; d) i ricorrenti non hanno fornito la prova richiesta o non hanno specificato i canoni ermeneutici che avrebbero dovuto essere violati dal giudice del merito; e) le doglianze inerenti all'onere della prova e alla motivazione del giudice di merito non erano fondate ai fini di cassazione. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
richiamato come fondamento del trasferimento dei lavoratori al momento del conferimento d'azienda; la Corte ha ritenuto che i due ricorrenti erano stati assunti dopo l'aggregazione e quindi non beneficiavano automaticamente dei regimi preesistenti
art. 2077 c.c.
invocato dai ricorrenti in relazione alla conformità dei contratti individuali al contratto collettivo; la Corte territoriale ha ritenuto preliminarmente che mancasse un contratto collettivo obbligatorio cui conformarsi, escludendo così la violazione
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati in relazione ai canoni di interpretazione dei negozi collettivi; la Cassazione ha confermato che il giudice del merito deve applicare un'interpretazione circolare che consideri tenore letterale, comportamento successivo delle parti e scopo pratico, e che i ricorrenti non hanno dimostrato la violazione di tali canoni
art. 8 d.l. 138/2011 (comma 3)
invocato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia erga omnes dei contratti di prossimità/aziendali; la Corte ha osservato che l'applicazione di tale disposizione richiede condizioni specifiche (es. approvazione a maggioranza) che non sono state provate e che, inoltre, manca l'adesione dell'azienda alla confederazione stipulante l'accordo
Accordo Interconfederale 28/6/2011
richiamato come fonte che disciplina l'estensione/operatività di alcuni accordi; la Corte ha ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni (es. approvazione a maggioranza delle RSU secondo le regole interconfederali) necessarie per farne valere l'efficacia erga omnes
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
richiamati in relazione ai vizi di omessa pronuncia e valutazione delle prove; la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dal giudice del merito e ha ritenuto che i ricorrenti non avessero indicato quale regola ermeneutica fosse stata violata
art. 132 c.p.c.
richiamato in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sufficientemente motivata e che non sussistessero i vizi gravi di motivazione invocati
art. 2697 c.c.
riguarda l'onere della prova; la Corte ha confermato che non vi è stato un erroneo riparto dell'onere probatorio da parte del giudice di merito e che i ricorrenti non hanno dimostrato l'inferiorità delle competenze accessorie rispetto alla percentuale invocata
art. 13 CCNL 23 luglio 1976
invocato circa l'obbligo di riconoscere competenze accessorie non inferiori al 5%; la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse provato che le somme erogate fossero inferiori alla soglia indicata
R.D. 148/1931 (Richiamato)
menzionato tra le norme richiamate dai ricorrenti, senza che la Cassazione ne riconosca un'applicazione decisiva nel presente giudizio
Massime di principio
- Per far valere l'efficacia "erga omnes" di un accordo aziendale di II livello è necessario provare i presupposti normativi espressi (es. approvazione a maggioranza dei lavoratori o delle RSU, adesione/confederazione competente) e una chiara volontà datoriale: mere allegazioni programmatiche o comportamenti unilaterali non sono sufficienti
- L'interpretazione dei contratti collettivi richiede un approccio circolare: il tenore letterale, la condotta successiva delle parti e lo scopo pratico vanno considerati congiuntamente; in Cassazione va però indicato quali canoni ermeneutici si ritengono violati per configurare vizio di diritto
- Le valutazioni di fatto e l'apprezzamento delle prove compiute dal giudice del merito sono in linea di principio insindacabili in sede di cassazione, salvo violazioni di legge o uso di prove fuori dai limiti processuali
- L'onere della prova segue le regole civili: fatti costitutivi tempestivamente e adeguatamente allegati e non contestati possono essere ritenuti 'pacifici'; chi invoca l'applicazione di determinate norme o condizioni deve allegare e provare i fatti che ne costituiscono i presupposti
- Un accordo aziendale migliorativo rispetto a trattamenti individuali può essere regolarmente applicato ai nuovi assunti se risulta manifestamente migliorativo e correttamente negoziato; la mera presenza di un diverso trattamento non prova automaticamente un'illecità
- In impugnazioni per cassazione è essenziale indicare con precisione i vizi di diritto (es. quale norma processuale o sostanziale sarebbe violata, e in che modo) e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di merito già valutate ed esplicitamente respinte dal giudice d'appello
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