Cassazione Civile, Sentenza n. 12815/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la decisione che aveva ritenuto antisindacale il suo comportamento consistito nel non fornire all'organizzazione sindacale USB l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e l'indicazione dei locali per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU, dopo che la CGIL aveva indetto le elezioni e poi ne aveva comunicato la 'sospensione' o 'revoca'. Esselunga sosteneva che l'Accordo Interconfederale 1994 non vieterebbe la revoca/sospensione dell'indizione delle elezioni da parte dell'organizzazione che l'aveva promossa e che, in ogni caso, la comunicazione aziendale sarebbe stata mera presa d'atto dell'automatica decadenza della RSU ai sensi dell'art.10 dell'Accordo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Esselunga confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha affermato che, secondo l'Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, una volta avviato il procedimento elettorale da parte di un'organizzazione sindacale il relativo impulso viene assunto e regolato dal Comitato elettorale, organo terzo composto da designati delle organizzazioni abilitate; pertanto l'organizzazione che ha indetto le elezioni non ha poteri di revoca o sospensione del procedimento. In relazione a ciò, il datore di lavoro è tenuto a collaborare con il Comitato elettorale (fornendo l'elenco dei dipendenti, locali, attrezzature); il rifiuto di Esselunga di fornire tali elementi è stato ritenuto condotta antisindacale a danno della USB. Le spese di lite sono state compensate e la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di contributo unificato da parte dei ricorrenti ai sensi del d.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 28 legge n. 300/1970
Applicata per ritenere antisindacale la condotta del datore di lavoro che ha impedito il regolare svolgimento della procedura elettorale delle RSU; il decreto ex art. 28 è stato confermato in favore della USB.
Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, art. 2
Nelle unita' produttive nelle quali l'azienda occupa un numero minimo di dipendenti, puo' darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonche' del presente accordo e del CCNL applicato in azienda. Hanno altresi' potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.
Stabilisce quali soggetti possano promuovere la costituzione della RSU e chi possa presentare liste; la Corte ha interpretato che il potere di iniziativa esiste ma non implica un potere di revoca unilaterale una volta avviata la procedura.
Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, art. 10
I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La R.S.U. uscente provvedera' ad indire le elezioni... Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U.. La R.S.U. si considera automaticamente decaduta.
Regola la durata e il rinnovo delle RSU; la Corte ha chiarito che la previsione della decadenza non legittima una revoca della procedura elettorale da parte dell'organizzazione che aveva indetto le elezioni.
Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, artt. 3, 4 e 5 (Parte Seconda)
Art.3 presentazione delle liste: le organizzazioni sindacali devono presentare le liste al Comitato elettorale... Art.4 Comitato elettorale: per la composizione lo stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potra' designare un lavoratore non candidato. Art.5 Compiti: il Comitato elettorale ha il compito di ricevere la presentazione delle liste; deliberare su contestazioni; verificare la valida presentazione; costituire i seggi; assicurare la correttezza dello scrutinio; esaminare e decidere su eventuali ricorsi; proclamare i risultati.
Attribuiscono al Comitato elettorale il ruolo esclusivo di gestione e controllo dell'intera procedura: una volta costituito, il Comitato regola il procedimento e le parti (comprese le organizzazioni promotrici) devono rapportarsi a esso. Questo esclude la possibilita' di una revoca/sospensione unilaterale da parte dell'organizzazione che ha indetto le elezioni.
Accordo Interconfederale 27 luglio 1994, art. 19
La Direzione aziendale mettera' a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella singola unita' produttiva, necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Impegna il datore di lavoro a fornire al Comitato elettorale l'elenco dei lavoratori; la mancata predisposizione di tali elementi e dei locali elettorali e' stata giudicata comportamento antisindacale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (come modificato)
Norma procedurale richiamata dalla Corte in ordine all'eventuale versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, con la constatazione dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- Una volta che un'organizzazione sindacale ha avviato il procedimento per le elezioni delle RSU, la gestione e il controllo della procedura sono affidati al Comitato elettorale; la promotrice non puo' unilateralmente revocare o sospendere la procedura.
- Il datore di lavoro e' obbligato a collaborare con il Comitato elettorale fornendo l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, i locali e le attrezzature necessarie; il rifiuto o l'omissione di tali atti puo' costituire condotta antisindacale ai sensi dell'art.28 legge n.300/1970.
- La costituzione e la composizione del Comitato elettorale (con designati dalle organizzazioni abilitate) tutela il pluralismo sindacale e trasferisce competenze di gestione della consultazione a un organo terzo, riducendo la possibilita' di interferenze da parte delle singole organizzazioni promotrici.
- Il 'potere di iniziativa' previsto dall'Accordo non equivale a un potere perpetuo o revocatorio: esercitare l'iniziativa per l'indizione delle elezioni implica la rinuncia alle iniziative alternative (es. RSA) per la durata della RSU, ma non il controllo esclusivo sulla procedura una volta avviata.
- La semplice comunicazione aziendale che dichiari di prendere atto di una presunta decadenza non mette automaticamente l'azienda al riparo dall'accusa di antisindacalita' se dall'atteggiamento concreto derivano ostacoli al corretto svolgimento delle elezioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12788/2026 del 05/05/2026
- Sentenza lavoro · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12794/2026 del 05/05/2026
- Sentenza lavoro · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12796/2026 del 05/05/2026
- Sentenza lavoro · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12817/2026 del 05/05/2026
- Sentenza lavoro · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12818/2026 del 05/05/2026
- Sentenza lavoro · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12819/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →