Cassazione Civile, Ordinanza n. 18776/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel settore dei giochi e intrattenimenti ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le contestava, per l’anno d’imposta 2016, una maggiore IVA e relative sanzioni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che, trattandosi di tributo armonizzato, l’omissione rendesse nullo l’accertamento e che essa avesse fornito la prova di resistenza indicando quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere in sede amministrativa. Con il secondo ha lamentato la mancata allegazione all’avviso della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli richiamata nell’atto, assumendo la violazione dello Statuto del contribuente. Con il terzo ha contestato l’affermazione dei giudici di merito secondo cui l’opzione per il regime ordinario IVA non avrebbe inciso sulla base imponibile, che doveva restare ancorata a quella dell’imposta sugli intrattenimenti, sostenendo invece l’autonomia dei due tributi e la possibilità di optare per l’IVA ordinaria. Con il quarto ha censurato la maggiorazione sanzionatoria del 10% applicata sull’importo base. Con il quinto ha contestato la regolazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettando il secondo e dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché, in materia di tributi armonizzati e accertamenti c.d. a tavolino, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario e la sentenza di merito non aveva verificato la prova di resistenza allegata dalla contribuente. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, affermando l’autonomia tra imposta sugli intrattenimenti e IVA e la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario IVA, opzione che non può essere esclusa per il solo fatto che la disciplina dell’ISI segua un diverso meccanismo forfetario. Il secondo motivo è stato respinto perché la censura era generica e, comunque, l’omessa allegazione della nota richiamata non incide sulla validità dell’avviso se la motivazione è sufficiente e l’atto richiamato non costituisce atto prodromico indispensabile. Il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato come parametro per affermare il diritto al contraddittorio procedimentale nei tributi armonizzati, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
Richiamato come disciplina sopravvenuta del contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis ma utile come riferimento sistematico.
artt. 7 e 7-bis d.l. n. 39 del 2024 conv. in l. n. 67 del 2024
Richiamati quale disciplina collegata all'art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
art. 12, comma 1, l. n. 212 del 2000
Richiamato dalla parte per sostenere l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento.
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati per affermare che l’accertamento parziale è una modalità procedurale e non un metodo autonomo di accertamento.
artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in relazione alle regole dell’accertamento IVA cui si applica anche l’accertamento parziale.
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972
Interpretato nel senso che l’IVA per le attività di intrattenimento si applica sulla stessa base imponibile dell’ISI, ma il contribuente conserva la facoltà di optare per il regime ordinario, comunicandolo all’ufficio e all’esattore.
Individua il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti, gravante sulle attività di intrattenimento, giochi e attività similari.
Individua il soggetto passivo dell’imposta sugli intrattenimenti.
art. 14 bis d.P.R. n. 640 del 1972
Prevede il pagamento forfetario dell’imposta sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito.
artt. 14 ter e 14 quater d.P.R. n. 640 del 1972
Regolano la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti mediante iscrizione a ruolo.
art. 14 quinquies d.P.R. n. 640 del 1972
Stabilisce che può essere riscossa anche l’IVA connessa all’ISI e rinvia, per quanto non previsto, alle disposizioni in materia di IVA.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997
I comportamenti concludenti e le modalità di tenuta delle scritture contabili possono desumere il regime fiscale concretamente applicato.
Richiamato quale norma interpretativa che estende l’applicazione del d.P.R. n. 442 del 1997 anche a condotte anteriori.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo assorbito sulla maggiorazione sanzionatoria del 10%.
Richiamato nel motivo assorbito sulle spese di primo grado.
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati, negli accertamenti effettuati senza accesso o verifica presso il contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario; la sua omissione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e il giudice verifica che non si tratti di una contestazione meramente pretestuosa.
- L’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo di accertamento, ma una modalità procedurale soggetta alle regole proprie dell’istituto impositivo di riferimento.
- Nel processo tributario la mancata allegazione di un documento richiamato dall’avviso non determina automaticamente nullità se la motivazione dell’atto è sufficiente e l’atto richiamato non è un prodromo necessario, dovendosi distinguere tra motivazione dell’atto impositivo e prova della pretesa.
- Per le attività di intrattenimento e gioco lecito, l’IVA e l’imposta sugli intrattenimenti sono tributi autonomi: la disciplina forfetaria dell’ISI non impedisce, di per sé, l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario IVA, che deve essere rispettata se validamente esercitata.
- L’opzione fiscale può essere desunta anche da comportamenti concludenti e dalle modalità di tenuta della contabilità, quando la normativa applicabile lo consenta.
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