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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16118/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, dell’adesione della controparte e della definizione complessiva della controversia mediante autotutela e pagamento; di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della concorde richiesta delle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per il periodo d’imposta 2014 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e addizionale IRES, determinati applicando l’art. 110, comma 7, TUIR alle transazioni intercorse con una società svizzera in relazione a un servizio di interconnessione relativo alla MerchantLine Mendrisio-Cogno. La società impugnava gli avvisi; in primo e secondo grado la pretesa veniva contrastata, e la CTR Lombardia accoglieva gli appelli della contribuente ritenendo assorbente il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa all’anno d’imposta 2013. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la sentenza riconosciuto un giudicato esterno; (2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020 e degli artt. 33, comma 1, e 32, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; (3) violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita nullità della sentenza per motivazione apparente. Prima della decisione, tuttavia, l’Avvocatura dello Stato depositava rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rappresentando che il giudizio si era inserito in una complessiva conciliazione tra le parti, con emissione di atti di autotutela e pagamento delle somme dovute; la società aderiva alla rinuncia e chiedeva la compensazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia depositata dalla parte ricorrente e sia accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se la controversia è definita in via sostanziale mediante atti di autotutela e pagamento delle somme dovute, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La richiesta concorde delle parti può giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio estinto.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non entra nel merito delle censure formulate, neppure quando attengano a giudicato esterno, violazione di legge o motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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