Cassazione Civile, Ordinanza n. 16118/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, dell’adesione della controparte e della definizione complessiva della controversia mediante autotutela e pagamento; di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della concorde richiesta delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per il periodo d’imposta 2014 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e addizionale IRES, determinati applicando l’art. 110, comma 7, TUIR alle transazioni intercorse con una società svizzera in relazione a un servizio di interconnessione relativo alla MerchantLine Mendrisio-Cogno. La società impugnava gli avvisi; in primo e secondo grado la pretesa veniva contrastata, e la CTR Lombardia accoglieva gli appelli della contribuente ritenendo assorbente il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa all’anno d’imposta 2013. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la sentenza riconosciuto un giudicato esterno; (2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020 e degli artt. 33, comma 1, e 32, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; (3) violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita nullità della sentenza per motivazione apparente. Prima della decisione, tuttavia, l’Avvocatura dello Stato depositava rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., rappresentando che il giudizio si era inserito in una complessiva conciliazione tra le parti, con emissione di atti di autotutela e pagamento delle somme dovute; la società aderiva alla rinuncia e chiedeva la compensazione delle spese.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso per cassazione
la rinuncia al ricorso depositata dall’Avvocatura dello Stato ha determinato la definizione estintiva del giudizio, con adesione della controparte.
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
norma posta a base del recupero a tassazione dei maggiori redditi derivanti dalle transazioni contestate con la società estera.
richiamato come norma sulla cosa giudicata, in relazione alla censura sull’efficacia del giudicato esterno.
richiamato in tema di giudicato formale, insieme all’art. 2909 c.c., nella critica alla sentenza d’appello.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
indicato come parametro del terzo motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale asseritamente violato.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale asseritamente violato.
art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020
richiamato nel secondo motivo di ricorso.
art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo di ricorso.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo di ricorso.
richiamato nel terzo motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato nel terzo motivo insieme all’art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
richiamato nel terzo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia depositata dalla parte ricorrente e sia accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la controversia è definita in via sostanziale mediante atti di autotutela e pagamento delle somme dovute, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- La richiesta concorde delle parti può giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio estinto.
- In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte non entra nel merito delle censure formulate, neppure quando attengano a giudicato esterno, violazione di legge o motivazione della sentenza impugnata.
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