Cassazione Civile, Ordinanza n. 28450/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (scommettitore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di scommesse effettuate in più ricevitorie tra il 18 e il 26 aprile 2014, che il giocatore sosteneva diano diritto al pagamento di vincite per complessivi euro 124.381,94. La società di scommesse, convenuta in primo grado, aveva in via riconvenzionale chiesto la declaratoria di nullità dei contratti di scommessa, assumendo che le giocate fossero state artificiosamente frazionate in più schedine per eludere la procedura automatica di controllo del rischio e conseguire vincite superiori ai massimali consentiti dal regolamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda del giocatore, ritenendo non provato il concerto fraudolento tra gli scommettitori. La Corte d’appello, invece, ha accertato la frammentazione delle giocate e la violazione del regolamento, ma ha escluso la prova del dolo/preordinazione elusiva, applicando comunque l’art. 13 del regolamento e condannando la società al pagamento del minor importo di euro 72.895,16 oltre interessi. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza e motivazione contraddittoria per avere la Corte d’appello ritenuto al contempo la violazione del regolamento e la validità delle giocate; 2) violazione degli artt. 1427 e 1439 c.c. per avere escluso il dolo e l’errore essenziale indotto dal comportamento fraudolento; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 40 e 41 c.p. e 2043 c.c., sostenendo che dagli elementi istruttori sarebbe emerso quantomeno un illecito extracontrattuale; 4) nullità/errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 13 del regolamento quanto al calcolo dei massimali di vincita, lamentando un errato cumulo dei limiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d’appello non era contraddittoria: il giudice di merito aveva correttamente distinto tra l’elemento oggettivo della frammentazione delle scommesse e l’ulteriore requisito soggettivo della preordinazione all’elusione dei controlli, non provato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi, essendo mancata la prova del dolo richiesto dall’art. 1439 c.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della censura, non risultando dedotta nei gradi di merito e non essendo indicati gli atti rilevanti. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti/documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo trascritto il contenuto delle schedine né indicata la loro esatta collocazione processuale. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito camerale
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di denuncia di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione salvo il minimo costituzionale
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro di validità della motivazione della sentenza
art. 11 del Regolamento Stanleybet
ogni scommessa è sottoposta da Stanleybet ad una specifica procedura di valutazione del rischio... Stanleybet si riserva il diritto di considerare void un gruppo di scommesse che... si rivelino preordinate al fine di eludere i vigenti sistemi di controllo del rischio
la nullità/void della scommessa richiede non solo la frammentazione anomala, ma la sua preordinazione elusiva dei controlli
art. 13 del Regolamento Stanleybet
disciplina i limiti massimi di vincita e la loro applicazione ai fini della riduzione dell’importo
richiamato in tema di vizi del consenso e annullabilità per errore/dolo
il dolo annulla il contratto solo se i raggiri sono stati determinanti del consenso e hanno ingenerato un errore essenziale
invocato dalla ricorrente come dovere generale di buona fede nelle trattative, ma non decisivo nella decisione
richiamato nella censura sull’apprezzamento delle prove
invocato dalla ricorrente in relazione al nesso causale della condotta
invocato dalla ricorrente in relazione al nesso causale della condotta
richiamato nella doglianza che prospettava un illecito extracontrattuale
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
la Corte ribadisce l’inammissibilità delle censure che non riproducono e localizzano specificamente gli atti e documenti richiamati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato
richiamato implicitamente nel passaggio in cui si afferma che l’onere della prova del concerto fraudolento gravava sulla società che allegava il vizio del consenso
Massime di principio
- La clausola contrattuale che preveda la nullità o l’inefficacia di un gruppo di scommesse per elusione dei controlli non può essere applicata sulla base della sola frammentazione oggettiva delle giocate, se il testo della clausola richiede anche la prova della preordinazione fraudolenta.
- In sede di legittimità non è deducibile una mera contraddittorietà della motivazione fuori dai casi di mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità del percorso argomentativo; resta quindi insindacabile la valutazione di merito che distingua tra dato oggettivo e elemento soggettivo non provato.
- Chi deduce l’annullamento del contratto per dolo deve provare artifizi e raggiri causalmente determinanti del consenso; la semplice allegazione di una condotta sospetta o di un’influenza psicologica non basta.
- Le censure che introducono in cassazione questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, sono inammissibili se non viene indicato dove e come siano state dedotte in precedenza.
- Le doglianze basate su documenti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica in modo preciso la collocazione nel fascicolo, impedendo il controllo ex actis della Corte.
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