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Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Questura di Ferrara in data 20 maggio 2025, notificato in data 19 novembre 2025, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed il rilascio di qualsivoglia ulteriore titolo di soggiorno; nonché di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e rifiuto del rilascio di altro titolo di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia da molti anni, titolare di un rapporto di lavoro e convivente con una figlia minorenne, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla condanna per maltrattamenti contro familiari e conseguenti lesioni personali, commessi nei confronti della coniuge, nonché sulla precedente condanna per fatti commessi in ambito familiare. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 5, commi 5 e 9, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 8 CEDU, dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 2, 29 e 30 Cost. e dell'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, lamentando difetto di motivazione, motivazione apparente, difetto di istruttoria e mancato bilanciamento tra la pericolosità sociale derivante dai reati, la presenza della figlia minorenne, la lunga permanenza in Italia e l'attività lavorativa. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 5, commi 6 e 9, e 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso per motivi familiari o per tutela della vita privata e familiare, nonché la sussistenza di un divieto di espulsione e del correlativo diritto a un titolo per protezione umanitaria complementare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Questura avesse considerato e bilanciato la situazione personale e familiare dello straniero, reputando recessiva l'esigenza di unità familiare rispetto alla gravità e alla reiterazione dei maltrattamenti e delle vessazioni commessi in ambito familiare. Il reato di maltrattamenti contro familiari, anche in quanto compreso tra quelli indicati dall'art. 380 c.p.p., è stato qualificato come espressivo di forte allarme sociale e incompatibile con i valori di dignità, libertà e integrità fisica della persona e di rispetto reciproco nel nucleo familiare. Secondo il Collegio, proprio la commissione di reati violenti contro familiari esclude che la situazione familiare possa prevalere nella valutazione della pericolosità sociale, poiché non può invocarsi la tutela dell'unità familiare quando la condotta dello straniero abbia aggredito i componenti del nucleo. L'attività lavorativa e la lunga permanenza in Italia non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare il rilievo ostativo dei reati. La seconda censura è stata ritenuta palesemente infondata, con possibilità di prescindere dalla questione della sua eventuale inammissibilità per difetto di giurisdizione: il ricorrente non aveva presentato una specifica domanda per un diverso titolo di soggiorno né aveva dimostrato il possesso dei relativi requisiti, sicché la Questura non era obbligata ad avviare d'ufficio un'istruttoria su titoli non richiesti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 5, 6 e 9, d.lgs. 286/1998

    La valutazione sul rinnovo o sul rilascio del permesso di soggiorno deve confrontarsi con la pericolosità dello straniero e con le condizioni personali e familiari; nel caso concreto, la gravità e reiterazione dei reati violenti in ambito familiare hanno prevalso sulle esigenze di unità familiare e sugli elementi di inserimento sociale.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998

    La deduzione relativa al divieto di espulsione e al possibile titolo per protezione umanitaria complementare è stata ritenuta infondata, anche perché non era stata proposta una specifica domanda né erano stati dimostrati i relativi requisiti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non è stato ravvisato un difetto di motivazione o di istruttoria, poiché l'amministrazione aveva esaminato la situazione familiare, la permanenza in Italia e l'attività lavorativa, ritenendole recessive rispetto alla gravità dei reati.

  • art. 572 c.p.

    La condanna per maltrattamenti contro familiari e conseguenti lesioni personali, unitamente alla precedente condanna per fatti commessi in ambito familiare, costituisce elemento indicativo di pericolosità sociale e ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 380 c.p.p.

    Il richiamo alla collocazione del reato di maltrattamenti tra quelli indicati dalla disposizione è valorizzato quale indice del forte allarme sociale della condotta.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita familiare non impone il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno quando la condotta dello straniero consiste in reiterate violenze contro componenti del nucleo familiare.

Massime di principio

  • La commissione, anche reiterata, di reati di maltrattamento e violenza contro familiari può costituire elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto espressiva di pericolosità sociale e di grave contrasto con i valori fondamentali di dignità e integrità della persona.
  • Nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero, la presenza di familiari o figli in Italia non prevale automaticamente sull'interesse pubblico all'allontanamento quando lo straniero abbia commesso proprio contro componenti del nucleo familiare reati violenti e reiterati.
  • La lunga permanenza sul territorio nazionale e lo svolgimento di un'attività lavorativa, considerati isolatamente, non sono sufficienti a superare il carattere ostativo di condotte criminose violente e sintomatiche di mancato inserimento nei valori fondamentali della società.
  • L'amministrazione non è tenuta ad avviare d'ufficio un'istruttoria per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno quando l'interessato non abbia formulato una specifica domanda e non abbia allegato o dimostrato il possesso dei requisiti per quel titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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