Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva confermato il decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale per irregolare presenza e per mancata ottemperanza a un precedente ordine di allontanamento. In cassazione deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che il decreto di espulsione fosse nullo perché privo della firma del Prefetto, senza che risultasse un'idonea delega ad altro funzionario, essendo a suo dire ammessa in sostituzione solo la firma del Viceprefetto vicario; lamentava inoltre carenza di motivazione del provvedimento espulsivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che è legittimo il decreto di espulsione emesso da funzionario prefettizio delegato, anche se la specifica funzione non rientra tra le attribuzioni proprie del delegato, purché la delega provenga da soggetto titolare del potere. Ha poi osservato che chi contesta l'illegittimità del decreto per insussistenza della delega di firma ha l'onere di provare il fatto negativo o, quantomeno, di attivarsi processualmente per acquisire informazioni tramite i poteri istruttori del giudice; nel caso concreto il ricorrente era rimasto inerte e non aveva dimostrato la mancanza di delega. Quanto alla censura sulla motivazione, la Corte l'ha giudicata generica, perché non confrontata con la motivazione del giudice di merito che valorizzava la pericolosità del soggetto e i precedenti penali in materia di stupefacenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
La Corte ne applica il quadro normativo in materia di espulsione amministrativa dello straniero, ritenendo legittimo il provvedimento anche se adottato da funzionario delegato, in presenza di delega proveniente dall'autorità competente.
La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta generica perché non si confrontava con la motivazione già resa dal giudice di merito.
Il giudice può acquisire informazioni presso l'amministrazione quando la parte che contesta la legittimità del provvedimento non riesca autonomamente a reperire la prova del fatto negativo dedotto.
art. 23, sesto comma, L. 24 novembre 1989, n. 689
La Corte richiama il potere istruttorio del giudice di acquisire informazioni presso l'amministrazione nei giudizi relativi a provvedimenti sanzionatori o assimilati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non trova applicazione perché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato solo in relazione alla disciplina del contributo unificato e alla sua inapplicabilità nel caso concreto.
Massime di principio
- Il provvedimento di espulsione dello straniero è legittimo anche se emesso da un funzionario prefettizio delegato, purché la delega provenga da un'autorità titolare del potere e riguardi singoli atti rientranti nelle attribuzioni del delegante.
- Chi deduce l'illegittimità di un provvedimento amministrativo per mancanza di delega di firma ha l'onere di allegare e provare il fatto negativo o, quantomeno, di attivarsi processualmente per ottenere l'acquisizione delle informazioni necessarie; la mera contestazione non basta a superare la presunzione di legittimità dell'atto.
- La censura di difetto di motivazione è inammissibile o comunque infondata se formulata in modo generico e senza confronto con la concreta motivazione posta a base della decisione di merito.
- In presenza di precedenti giurisprudenziali consolidati, la delega di firma all'interno dell'amministrazione prefettizia può legittimare l'adozione dell'atto anche da parte di un funzionario diverso dal prefetto o dal viceprefetto vicario, purché il potere sia correttamente conferito.
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