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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19654/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal contribuente avverso la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza della CTR che aveva annullato una cartella di pagamento (mai notificata secondo il contribuente) per mancanza di prova della notifica. Il ricorrente denunciava la violazione e mancata motivazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR compensato integralmente le spese senza indicare i presupposti di soccombenza reciproca o le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla normativa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, non essendo stata la sentenza della CTR impugnata dall'Agenzia, la statuizione di annullamento è passata in giudicato e dunque la norma sopravvenuta (art. 12, comma 4‑bis, DPR n. 602/1973) non poteva incidere sulle decisioni coperte dal giudicato, sebbene potesse avere rilievo nella valutazione delle spese in casi di pendenza. Tuttavia la Corte ha accertato la violazione di legge nella pronuncia sulle spese perché la CTR non ha applicato correttamente il criterio della soccombenza e non ha motivato la compensazione secondo art. 92 c.p.c. e art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese ...

    Stabilisce il principio generale che la parte soccombente deve essere condannata alle spese; la Corte ha richiamato che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata neppure per quota minima.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza ... il giudice può compensare le spese

    La compensazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti (soccombenza reciproca, novità, mutamento giurisprudenziale) e richiede motivazione; la mancata indicazione delle ragioni rende illegittima la compensazione.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo per soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni opportunamente motivate; la CTR non ha fornito tali motivazioni.

  • art. 12, comma 4‑bis, D.P.R. n. 602/1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi ...

    Introduce limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e specifica casi di interesse immediato; le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la norma ai processi pendenti, ma la Corte ha osservato che una volta intervenuto il giudicato la norma sopravvenuta non può incidere sulle statuizioni già definitive.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Disciplina il passaggio in giudicato formale; la Corte ha richiamato l'effetto vincolante del giudicato sulle statuizioni non impugnate.

  • art. 2909 cod. civ.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.

    Affermata la forza vincolante e l'autonomia della cosa giudicata sostanziale rispetto a regole sopravvenute.

Massime di principio

  • Se la parte soccombente (es. l'Amministrazione) non impugna una sentenza che annulla un atto tributario, la statuizione di annullamento diventa definitiva (res judicata) e regge contro l'applicazione retroattiva di norme sopravvenute che inciderebbero sulla meritevolezza del diritto accertato.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario è eccezionale: è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni debitamente motivate (art. 15 d.lgs. 546/1992 e art. 92 c.p.c.). Mancata motivazione o assenza dei presupposti rende la compensazione illegittima.
  • Quando il ricorso in cassazione riguarda esclusivamente il capo sulle spese, il giudice di legittimità si limita a valutare la regolarità della decisione sulle spese; il merito sostanziale già passato in giudicato non può essere riconsiderato.
  • Una norma sopravvenuta che limita l'impugnabilità (es. art. 12, comma 4‑bis DPR 602) può operare nei processi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, ma non può incidere sulle decisioni già coperte da giudicato; può invece essere rilevante nella valutazione delle spese se la questione era ancora pendente.
  • Il giudice d'appello o di legittimità non può rilevare ex officio la carenza di condizioni dell'azione quando sul diritto fatto valere si sia già formato il giudicato: la cosa giudicata priva le parti e il giudice di tali questioni rispetto alle statuizioni definitive.

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