Cassazione Civile, Ordinanza n. 17039/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini IRPEF, di somme percepite in capitale da un dirigente in quiescenza a seguito della liquidazione di una posizione di previdenza integrativa aziendale originata dall'adesione, in epoca anteriore al 1993, a un fondo previdenziale aziendale poi confluito in un fondo esterno. Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta, sostenendo che la prestazione dovesse essere tassata, almeno per la parte corrispondente al rendimento, con l'aliquota del 12,50% propria dei redditi di capitale. La CTP aveva accolto la domanda; la CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva nuovamente accolto l'appello del contribuente ritenendo che spettasse all'amministrazione svolgere le indagini necessarie e valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 384 e 392 c.p.c., per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza di cassazione, che imponeva di accertare se i capitali fossero stati effettivamente investiti sul mercato e quale fosse il rendimento di gestione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché lo stesso contribuente avrebbe ammesso che le somme affluite nel fondo non erano mai state impiegate sul mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto già enunciato: avrebbe dovuto verificare in modo concreto se le somme accantonate fossero state investite sul mercato, quale rendimento netto fosse stato effettivamente conseguito e come esso fosse stato imputato alle singole posizioni individuali. La CTR, invece, aveva rimesso all'amministrazione l'onere di svolgere indagini ulteriori, limitandosi a richiamare genericamente gli indizi offerti dal contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda di rimborso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità, mentre ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico del contribuente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per censurare il giudice del rinvio che non si è attenuto ai limiti e ai vincoli derivanti dalla precedente decisione di cassazione
invocato come norma che impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
richiamato in relazione al giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della precedente sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione delle regole del giudizio di rinvio
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 42, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato nella prospettiva della tassazione dei capitali e del trattamento fiscale del rendimento delle prestazioni previdenziali
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
indicato come norma che prevede l'aliquota del 12,50% per i rendimenti riconducibili a determinate prestazioni in capitale
art. 1, quinto comma, d.l. n. 669/1986, conv. in l. n. 30/1997
menzionato tra le norme fiscali rilevanti nel motivo di ricorso
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
indicati come norme che disciplinano la tassazione separata delle somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza svolgimento autonomo specifico nella decisione
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza svolgimento autonomo specifico nella decisione
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: il contribuente che chiede il rimborso deve provare i presupposti del proprio diritto
artt. 1, 33 e ss. d.P.R. n. 449/1959
richiamati nel ricorso tra le disposizioni considerate rilevanti per la qualificazione del rapporto previdenziale
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirlo con un generico rinvio all'amministrazione affinché svolga ulteriori indagini.
- Nei rimborsi d'imposta relativi a prestazioni di previdenza integrativa aziendale, il contribuente è attore in senso sostanziale e ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa l'effettiva investitura sul mercato del capitale accantonato, l'entità del rendimento di gestione e i criteri di imputazione alle singole posizioni.
- L'aliquota agevolata del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che costituisce rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del fondo; la restante parte resta soggetta al regime della tassazione separata.
- Non integra "rendimento" agevolabile la mera redditività calcolata con criteri di matematica attuariale o riferita all'intero patrimonio del datore di lavoro/fondo, se non corrisponde a un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
- Il mero richiamo a conteggi o comunicazioni del fondo non basta a provare il rendimento tassabile in misura agevolata se tali documenti non specificano i criteri di quantificazione e la derivazione da investimenti effettivi.
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