Cassazione Penale, Sentenza n. 17278/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 23/01/2025: MILAZZO contestava l'illegalità della confisca di denaro (e degli appunti) per mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità rispetto al reato di detenzione di stupefacenti; DE GENNARO deduceva errore nella qualificazione giuridica del fatto (ricettazione di armi) sostenendo il suo ruolo marginale e l'erronea qualificazione nella sentenza recepita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto a DE GENNARO il motivo è stato ritenuto non deducibile nei termini dell'art. 448, co. 2-bis c.p.p. (assenza di errore di qualificazione manifesto). Quanto a MILAZZO il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione ha richiamato l'imputazione complessiva (attività di spaccio, contabilità e somma di denaro) e il giudice ha operato un richiamo all'art. 240 c.p. ritenendo sussistente il nesso di pertinenzialità tra denaro/appunti e l'attività di spaccio. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; gli imputati sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata (compresa la confisca disposta) rimane pertanto confermata.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi di tale articolo è il provvedimento impugnato.
Riferimento normativo per il reato relativo alla detenzione di armi clandestine contestato agli imputati.
Norma che disciplina il reato di ricettazione, contestato per le armi sequestrate.
art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; utilizzata per la contestazione relativa alla detenzione a fini di spaccio e ai conseguenti profitti.
Norma sulla confisca per equivalente e sulla confisca delle cose pertinenti al reato; invocata dal giudice per giustificare la confisca di denaro e documenti contabili come pertinenze dell'attività di spaccio.
art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
Comma introdotto dalla legge n. 103/2017 che limita i motivi di cassazione proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica manifesta e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamato come disciplina generale dei motivi di cassazione per vizio di motivazione nei casi non ricompresi nelle limitazioni dell'art. 448 co. 2-bis.
art. 111, comma 7 Cost.
Riferimento costituzionale usato in giurisprudenza per configurare la mancata o meramente apparente motivazione (es. in tema di confisca) come possibile violazione di legge rilevante in cassazione.
legge n. 103/2017 (art. 1, comma 50)
Norma che ha introdotto la limitazione di cui all'art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen., restringendo i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Le impugnazioni avverse a sentenze di patteggiamento sono ammesse in Cassazione solo nei limiti indicati dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p.: vizi strettamente relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore di qualificazione manifesto e illegittimità della pena o misura di sicurezza.
- La confisca disposta in sede di patteggiamento può essere impugnata per asserita mancanza del nesso di pertinenzialità, ma il ricorrente deve mostrare in modo concreto e non meramente assertivo che la confisca non è correlata alle condotte o ai proventi del reato; se l'imputazione comprende elementi di contabilità e proventi dello spaccio, il nesso è agevolmente argomentabile dal giudice.
- La motivazione succinta tipica del patteggiamento è ammissibile, purché consenta di ricavare il collegamento tra i fatti contestati e la misura (es. confisca). Critiche generiche sulla scarsa motivazione sono spesso inammissibili se non indicano puntualmente il vizio.
- Per contestare la qualificazione del fatto in sede di cassazione occorre dimostrare un errore manifesto, cioè una palese eccentricità rispetto al capo di imputazione; affermazioni difensive generiche sul ruolo marginale del ricorrente non sono sufficienti.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe curare che l'accordo di patteggiamento e il verbale contengano elementi specifici sul rapporto tra beni sequestrati e fattispecie contestata (ad es. prova documentale o dichiarazioni dettagliate), al fine di poter successivamente contestare con efficacia la confisca o la qualificazione giuridica.
- Quando la imputazione descrive, anche sinteticamente, una attività di spaccio con contabilità e ricavi, il giudice può ritenere sussistente la pertinenzialità del denaro e dei documenti rinvenuti; per ottenere l'annullamento occorre fornire elementi che escludano quel nesso in modo non equivoco.
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