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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17278/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 23/01/2025: MILAZZO contestava l'illegalità della confisca di denaro (e degli appunti) per mancata dimostrazione del nesso di pertinenzialità rispetto al reato di detenzione di stupefacenti; DE GENNARO deduceva errore nella qualificazione giuridica del fatto (ricettazione di armi) sostenendo il suo ruolo marginale e l'erronea qualificazione nella sentenza recepita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto a DE GENNARO il motivo è stato ritenuto non deducibile nei termini dell'art. 448, co. 2-bis c.p.p. (assenza di errore di qualificazione manifesto). Quanto a MILAZZO il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione ha richiamato l'imputazione complessiva (attività di spaccio, contabilità e somma di denaro) e il giudice ha operato un richiamo all'art. 240 c.p. ritenendo sussistente il nesso di pertinenzialità tra denaro/appunti e l'attività di spaccio. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; gli imputati sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata (compresa la confisca disposta) rimane pertanto confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi di tale articolo è il provvedimento impugnato.

  • art. 23 legge n. 110/1975

    Riferimento normativo per il reato relativo alla detenzione di armi clandestine contestato agli imputati.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione, contestato per le armi sequestrate.

  • art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; utilizzata per la contestazione relativa alla detenzione a fini di spaccio e ai conseguenti profitti.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente e sulla confisca delle cose pertinenti al reato; invocata dal giudice per giustificare la confisca di denaro e documenti contabili come pertinenze dell'attività di spaccio.

  • art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.

    Comma introdotto dalla legge n. 103/2017 che limita i motivi di cassazione proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica manifesta e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina generale dei motivi di cassazione per vizio di motivazione nei casi non ricompresi nelle limitazioni dell'art. 448 co. 2-bis.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Riferimento costituzionale usato in giurisprudenza per configurare la mancata o meramente apparente motivazione (es. in tema di confisca) come possibile violazione di legge rilevante in cassazione.

  • legge n. 103/2017 (art. 1, comma 50)

    Norma che ha introdotto la limitazione di cui all'art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen., restringendo i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • Le impugnazioni avverse a sentenze di patteggiamento sono ammesse in Cassazione solo nei limiti indicati dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p.: vizi strettamente relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore di qualificazione manifesto e illegittimità della pena o misura di sicurezza.
  • La confisca disposta in sede di patteggiamento può essere impugnata per asserita mancanza del nesso di pertinenzialità, ma il ricorrente deve mostrare in modo concreto e non meramente assertivo che la confisca non è correlata alle condotte o ai proventi del reato; se l'imputazione comprende elementi di contabilità e proventi dello spaccio, il nesso è agevolmente argomentabile dal giudice.
  • La motivazione succinta tipica del patteggiamento è ammissibile, purché consenta di ricavare il collegamento tra i fatti contestati e la misura (es. confisca). Critiche generiche sulla scarsa motivazione sono spesso inammissibili se non indicano puntualmente il vizio.
  • Per contestare la qualificazione del fatto in sede di cassazione occorre dimostrare un errore manifesto, cioè una palese eccentricità rispetto al capo di imputazione; affermazioni difensive generiche sul ruolo marginale del ricorrente non sono sufficienti.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe curare che l'accordo di patteggiamento e il verbale contengano elementi specifici sul rapporto tra beni sequestrati e fattispecie contestata (ad es. prova documentale o dichiarazioni dettagliate), al fine di poter successivamente contestare con efficacia la confisca o la qualificazione giuridica.
  • Quando la imputazione descrive, anche sinteticamente, una attività di spaccio con contabilità e ricavi, il giudice può ritenere sussistente la pertinenzialità del denaro e dei documenti rinvenuti; per ottenere l'annullamento occorre fornire elementi che escludano quel nesso in modo non equivoco.

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