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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07765/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società residente negli Stati Uniti, operante come tour operator, aveva chiesto tramite rappresentante fiscale in Italia il rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto di servizi di autonoleggio per l'anno d'imposta 2012. L'Ufficio aveva negato il rimborso. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo prevalente il principio di tutela dell'affidamento e non applicabile retroattivamente la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 55 del d.l. n. 69/2013, che chiarisce l'art. 74-ter, comma 3, d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38-ter, 19 e 74-ter d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 55 d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, e dell'art. 10 l. n. 212/2000, sostenendo che il giudice di appello aveva errato nel riconoscere il rimborso in base al legittimo affidamento, principio non applicabile al caso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il proprio precedente del 2020, secondo cui, in conformità all'art. 310 della direttiva 2006/112/CE, l'IVA assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione Europea, per beni e servizi acquistati da terzi e destinati direttamente ai viaggiatori, non è né detraibile né rimborsabile. Ha inoltre affermato che deve essere disapplicato il regime intertemporale dell'art. 55 d.l. n. 69/2013 nella parte in cui faceva salvi i rimborsi già effettuati e non recuperati, perché contrastante con la disciplina unionale e foriero di una discriminazione casuale tra contribuenti. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della società contribuente. Spese del merito compensate; la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma violata; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma, ma la colloca nel quadro della non rimborsabilità dell'IVA in esame.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma violata; il testo lo collega alla negazione del diritto alla detrazione/rimborso dell'IVA per la fattispecie concreta.

  • art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione, come interpretata dall'art. 55 del d.l. n. 69/2013, è letta nel senso che l'IVA assolta dalle agenzie di viaggio extra-UE per servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile.

  • art. 55 d.l. n. 69/2013

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce l'art. 74-ter; la Corte afferma però che il suo regime intertemporale va disapplicato nella parte incompatibile con la direttiva 2006/112/CE.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente in relazione al legittimo affidamento; la Corte non lo assume come fondamento per riconoscere il rimborso nel caso concreto.

  • art. 310 direttiva 2006/112/CE

    Costituisce la base unionale della regola di non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA assolta dalle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'UE per prestazioni rese da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione richiamata quale parametro di censura per violazione di legge.

  • art. 26, n. 4 della sesta direttiva

    Richiamato come antecedente della disciplina unionale che ribadisce la non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA nel settore delle agenzie di viaggio.

Massime di principio

  • Nel regime IVA delle agenzie di viaggio stabilite in Stati extra-UE, l'imposta assolta in Italia su beni e servizi acquistati da terzi e destinati direttamente ai viaggiatori non è né detraibile né rimborsabile.
  • La disciplina nazionale di interpretazione autentica va letta in conformità alla direttiva 2006/112/CE; ove il regime intertemporale nazionale contrasti con la norma unionale, esso deve essere disapplicato.
  • Il principio del legittimo affidamento non può essere invocato per ottenere il rimborso di un'IVA che, secondo la disciplina unionale chiaramente applicabile, non è rimborsabile.
  • Se la questione è risolta dalla chiara norma unionale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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