Cassazione Civile, Ordinanza n. 12790/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione con ordinanza. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile, poiché il processo si è chiuso per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del residuo corrispettivo relativo alla fornitura e posa in opera di quattro serre e due avanserre. Il destinatario del decreto propose opposizione, ma il Tribunale la rigettò; la Corte d'appello confermò il rigetto. In cassazione l'imprenditore agricolo propose ricorso articolato in cinque motivi, denunciando: violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. e dell'art. 1667 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tre distinti motivi; violazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. nel quinto motivo. Prima della decisione, tuttavia, il difensore del ricorrente depositò rinuncia al ricorso, deducendo che la lite era stata definita transattivamente. La società intimata non si costituì in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della censura per intervenuta rinuncia.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata; nessuna valutazione di merito è svolta.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non decide sui motivi per estinzione del giudizio.
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non si pronuncia sul relativo merito.
Richiamato in tre motivi di ricorso; la Corte non esamina la fondatezza delle doglianze.
Richiamato in tre motivi di ricorso; la Corte non esamina la fondatezza delle doglianze.
art. 375, comma 2, 2-ter, c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per il regime processuale applicabile ratione temporis.
Richiamato ai fini delle formalità conseguenti alla rinuncia al ricorso, tenuto conto della mancata costituzione dell'intimata.
La rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione comporta la pronuncia con ordinanza di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio con ordinanza.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità se la controparte intimata non si è costituita.
- La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso né si pronuncia sul merito delle censure formulate.
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