Cassazione Civile, Ordinanza n. 02762/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giornalista)
La controversia
La controversia nasce da un articolo di cronaca giudiziaria pubblicato su un quotidiano, accompagnato da una locandina, che riferiva della proposta di azione risarcitoria nei confronti dello Stato per asserita responsabilità civile di un magistrato. Il magistrato coinvolto nella notizia ha agito contro il giornalista autore del pezzo e contro l'editore del giornale, chiedendo il risarcimento dei danni per diffamazione, sostenendo che la notizia fosse denigratoria, che il titolo e la locandina fossero sensazionalistici e che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto la scriminante del diritto di cronaca, in particolare la pertinenza, la verità sostanziale e la continenza, nonché avesse omesso di valutare il contesto complessivo della pubblicazione e la diversa condotta dell'editore rispetto al giornalista. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti plurimi vizi: violazione di norme sostanziali e processuali in tema di diffamazione a mezzo stampa e onere della prova, omessa pronuncia, insufficiente o mancante motivazione, errata applicazione della disciplina sulla cronaca giudiziaria e pretesa mancata considerazione dell'archiviazione o inammissibilità della vicenda giudiziaria richiamata nell'articolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti, senza la necessaria chiarezza e tassatività. Ha inoltre osservato che il ricorso era carente nella narrazione dei fatti processuali e nella sintesi dell'errore imputato alla sentenza impugnata. Nel merito delle doglianze comprensibili, la Corte ha comunque ribadito che gli accertamenti sulla verità, continenza, interesse pubblico e capacità diffamatoria delle espressioni in tema di diffamazione a mezzo stampa sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, mentre nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell'editore rimasto intimato e non costituito.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, dichiarando inammissibile il ricorso.
art. 2055 c.c.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sul concorso di più autori del fatto dannoso; non oggetto di specifica applicazione decisoria.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova; la Corte richiama il tema solo per affermare l'inammissibilità delle censure e la natura di merito degli accertamenti sulla verità della notizia.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per lamentare la mancata considerazione di fatti pacifici; la Corte non entra nel merito della doglianza perché reputa il ricorso inammissibile.
art. 76 disp. att. c.p.c.
Richiamato nei motivi senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma applicazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte reputa i motivi inammissibili per commistione e difetto di chiarezza.
art. 342 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta insufficienza dell'appello e ai vizi della decisione; la Corte non accoglie le censure.
art. 111 Cost.
Richiamato per vizi di motivazione; la Corte precisa che il sindacato di legittimità resta limitato ai profili consentiti e respinge le doglianze per inammissibilità.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Invocato per asserita mancanza di motivazione; la Corte non lo ritiene violato, dichiarando inammissibile il ricorso.
art. 360 c.p.c.
La Corte rileva che i motivi cumulano impropriamente censure riconducibili a diversi numeri dell'articolo, con conseguente inammissibilità.
art. 366 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per la carenza dell'esposizione dei fatti e della chiara illustrazione dell'errore denunciato, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 117 del 1988, art. 5
Citata come base del precedente giudizio sulla responsabilità civile del magistrato, dichiarato inammissibile; il dato è richiamato solo come contesto fattuale.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della tutela della reputazione; non vi è specifica applicazione nel dispositivo.
art. 13 CEDU
Invocato dal ricorrente; non sviluppato in una autonoma ratio decidendi.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente; non rilevante ai fini della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee, riconducibili a diversi vizi ex art. 360 c.p.c., se la formulazione non consente di individuare con chiarezza i singoli profili di doglianza.
- Il motivo di ricorso deve contenere una narrazione essenziale e intelligibile dei fatti processuali, della decisione impugnata e dell'errore denunciato; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della verità sostanziale della notizia, della continenza espositiva, dell'interesse pubblico e della capacità offensiva delle espressioni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Nel caso di cronaca giudiziaria, la verifica della verità della notizia riguarda il fatto che la dichiarazione o l'atto giudiziario siano effettivamente esistiti e siano stati riportati senza alterarne il significato sostanziale, non l'attendibilità nel merito della tesi o dell'accusa contenuta nell'atto stesso.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla capacità diffamatoria del titolo, dell'articolo o della locandina, quando la decisione impugnata abbia esaminato i requisiti della scriminante del diritto di cronaca.
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