Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34629/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Proget Immobiliare aveva acquistato da Barison (nudo proprietario) e Viale (usufruttuaria) un porzione di fabbricato da ristrutturare, pagando complessivamente €75.000. Prima dei lavori emersero gravi fenomeni deformativi del solaio tra primo piano e piano terra (quest'ultimo rimasto in proprietà dei venditori e locato). Proget chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. In primo grado il contratto fu risolto e i venditori condannati a restituire il prezzo e a risarcire danni. La Corte d'Appello di Venezia, accogliendo l'appello di Barison, riformò la sentenza ritenendo che Proget fosse consapevole dello stato dell'immobile (intenzione di demolire/ricostruire e apertura di credito bancario per lavori) e che non fosse applicabile l'istituto dell'aliud pro alio; inoltre il danno e il lucro cessante non risultavano adeguatamente provati. Proget propose ricorso per Cassazione su vari motivi di merito (vizi di motivazione, valutazione delle prove, quantificazione del danno, applicazione delle norme sulla risoluzione e sulla garanzia per vizi), ma il ricorso fu rigettato per inammissibilità per un motivo processuale: la ricorrente era fallita e non era stata dimostrata l'inerzia della curatela (anzi la curatela aveva espressamente rifiutato di impugnare la sentenza), pertanto il fallito non poteva agire personalmente in materia patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente fallita. Ha ritenuto che, secondo l'art. 43 della legge fallimentare e l'art. 143 del d.lgs. n.14/2019 (nonché l'art.75 c.p.c.), le controversie patrimoniali relative a beni compresi nel fallimento sono di competenza del curatore; la deroga che consente al fallito di agire presuppone l'oggettiva inerzia del curatore. Nel caso di specie la curatela, informata, aveva deciso di non impugnare la sentenza di appello per motivi di opportunità e carenza di risorse, per cui non sussisteva inerzia e il fallito non aveva capacità processuale a proporre il ricorso. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio in favore della controparte, con liquidazione delle spese a favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 43

    Stabilisce che nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore; il fallito è quindi privo di capacità processuale rispetto a tali rapporti salvo deroga per diritti strettamente personali o nei casi di inerzia del curatore.

  • D.lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) - art. 143

    Riproduce il principio secondo cui, nelle cause attinenti rapporti patrimoniali compresi nella procedura concorsuale, la legittimazione spetta al curatore; conferma il regime di incapacità processuale del fallito se la curatela non è inerte.

  • Codice di procedura civile - art. 75

    Principio generale per la capacità di stare in giudizio: possono stare in giudizio solo le persone che hanno libero esercizio dei diritti che si deducono; richiamato per affermare l'inidoneità del fallito a proporre atti processuali relativi a beni ricompresi nel fallimento.

  • Codice di procedura civile - art. 115

    Disciplina la valutazione libera della prova da parte del giudice; richiamata nelle censure riguardanti la valutazione documentale e probatoria svolta dalla Corte d'Appello.

  • Codice civile - artt. 1453 e ss.; 1490 e ss.

    artt. 1453 e segg.; 1490 e segg. c.c.

    Norme sulla risoluzione per inadempimento e sulla garanzia per vizi: i motivi di merito contestavano l'applicazione di tali istituti (in particolare l'aliud pro alio), ma la Cassazione non è entrata nel merito per motivi di inammissibilità processuale.

  • Codice civile - artt. 2043 e 2056

    Norme sulla responsabilità civile e sulla riparazione del danno; richiamate nei motivi che contestavano la mancata prova del danno emergente e del lucro cessante.

  • Codice di procedura civile - artt. 91 e 92

    Norme concernenti le spese di giudizio e il relativo onere; richiamate in relazione alla condanna alle spese della ricorrente e alla ripartizione delle stesse.

  • D.P.R. 30/04/2002, n. 115 - art. 13

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per chiedere alla ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre sezioni) - richiamate

    es. Sez. U, Sent. n. 11287/2023; Sez.1, Sent. n. 2626/2018 e altre

    Richiamati precedenti secondo i quali il fallito può agire solo se il curatore è rimasto oggettivamente inerte; l'assenza di inerzia (espressa scelta negativa del curatore) esclude la legittimazione del fallito e può essere rilevata d'ufficio.

Massime di principio

  • Se il soggetto che impugna una decisione è stato dichiarato fallito e la controversia riguarda rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore; il fallito può agire solo in presenza di inerzia obiettiva del curatore o per diritti strettamente personali.
  • L'inerzia del curatore è un'eccezione di stretta interpretazione: deve trattarsi di disinteresse concreto e obiettivo; una decisione espressa della curatela di non impugnare impedisce la legittimazione del fallito e rende inammissibile il ricorso.
  • La mancanza di legittimazione o capacità processuale del ricorrente è vizio di ordine pubblico che il giudice può rilevare anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
  • Sulle questioni di merito (vendita di immobile con vizi, risoluzione per aliud pro alio, risarcimento danni): la fattispecie richiede che il bene sia sostanzialmente diverso o non conforme rispetto a quanto pattuito; la conoscenza dei vizi da parte dell'acquirente può incidere sull'applicabilità della risoluzione ma la valutazione va fatta caso per caso e richiede adeguata prova documentale.
  • Per ottenere il risarcimento (danno emergente e lucro cessante) è necessaria documentazione probatoria concreta e non calcoli meramente ipotetici; il giudice può rigettare domande risarcitorie non adeguatamente provate.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza: la parte che perde in Cassazione può essere condannata anche al pagamento di contributi unificati aggiuntivi e alle spese del giudizio di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.