Sentenza del 17/02/2020 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il deposito della copia dell'appello presso la segreteria oltre 30 giorni dalla notifica dello stesso ne determina l'inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in appello della sentenza della C.T.P. di Teramo n. 43/2019 che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento relativo all'anno 2012 (reddito sintetico contestato). Il ricorrente deduceva errore nella valutazione della prova e nella qualificazione del maggior reddito ai sensi dell'art. 67 T.U.I.R. e la possibilità di compensazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/73. La resistente ha sollevato preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardiva costituzione/deposito in violazione degli artt. 53 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività: l'appello era stato notificato all'Agenzia con ricevuta in data 24/07/2019, mentre la copia depositata in CTR è risultata spedita il 24/09/2019, oltre il termine perentorio di 30 giorni. La CTR ha seguito il principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 3581/2017) secondo cui, se l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, il deposito della copia presso la segreteria della Commissione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica all'ufficio, pena l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio. Appello dichiarato inammissibile; ricorrente condannato al pagamento delle spese di questo grado, liquidate in complessivi euro 3.500,00.
Norme richiamate
Riferita dalla resistente in ordine alla costituzione e alle conseguenze per la tardiva costituzione; nel contesto l'articolo viene richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini per la costituzione/deposito.
Richiamato dalla resistente in connessione con i termini e le modalità di proposizione dell'appello; la Corte ha fatto applicazione del principio del termine perentorio previsto dalla normativa sul rito tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 16 commi 2 e 3
Norme sulla costituzione in giudizio e sul deposito dell'originale o della copia del ricorso con prova di ricevuta: la CTR ha interpretato il termine di deposito della copia presso la segreteria come perentorio e coincidente con i 30 giorni dalla notifica all'ufficio.
Codice di procedura civile, artt. 137 e ss.
Richiamati per i riferimenti alla disciplina della notifica; utili per stabilire le modalità pratiche della notifica e della prova di spedizione/consistenza del deposito.
Cass. sent. n. 3581/2017
Precedente decisivo: stabilisce che, quando l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, il deposito della copia presso la segreteria della Commissione che ha emesso la sentenza impugnata è atto perfezionante dell'appello e deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica all'ufficio; la mancata osservanza rende l'appello inammissibile e la questione è rilevabile d'ufficio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il maggior reddito accertato andava qualificato come redditi diversi; tale questione non è stata esaminata in quanto l'appello è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42 comma 4
Invocato dal ricorrente in relazione alla compensazione delle perdite; anche questa deduzione non è stata valutata nel merito per la dichiarazione di inammissibilità procedurale.
Massime di principio
- Se l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, il deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione che ha emesso la sentenza impugnata deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica all'ufficio: tale termine è perentorio e la sua violazione comporta inammissibilità.
- L'inammissibilità per tardivo deposito può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: non è necessario che la parte resistente la sollevi espressamente.
- Per provare la tempestività del deposito conservare e produrre la ricevuta di spedizione o di deposito (ricevuta postale, raccomandata A/R, ricevuta di notificazione), e calcolare attentamente i termini a partire dalla data di effettivo ricevimento della notifica da parte dell'ufficio.
- Nel caso in cui la notifica sia stata eseguita tramite ufficiale giudiziario le modalità e gli effetti possono differire: è importante verificare la modalità concreta di notifica poiché la regola del deposito della copia entro 30 giorni si applica specificamente quando non è intervenuta notifica ad opera dell'ufficiale giudiziario.
- Le questioni di merito (classificazione dei redditi, compensazioni, valutazione delle prove) non vengono esaminate se l'appello è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali; pertanto rispettare le formalità procedurali è condizione preliminare indispensabile per ottenere la decisione sul merito.
- In presenza di un deposito tardivo, le possibilità di rimedio sono limitate: verificare se sussistono vizi della notifica, casi di forza maggiore o altre cause che possano giustificare ritardo, e valutare tempestivamente la consulenza di un difensore esperto per eventuali azioni correttive.
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