Sentenza del 17/02/2020 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Dazi doganali - Olio oliva - Controllo qualità - Non conformità prodotto dichiarato - Controllo - Prova assaggio - Modalità - Documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della classificazione dell'olio importato dalla Tunisia come extra-vergine: l'Agenzia delle Dogane, dopo prelievo e analisi (panel test) presso il Laboratorio Chimico di Roma, ha ritenuto l'olio non conforme (classificato come vergine con difetto di rancido) e ha emesso avvisi di pagamento per dazi e sanzione. La società ha chiesto controanalisi che hanno dato esiti discordanti (Laboratorio di Pescara confermava la non conformità; Laboratorio Centrale del MIPAAF confermava la qualità dichiarata). La ricorrente ha impugnato per molteplici vizi procedurali, di competenza dei panel, di campionamento, di documentazione del verbale, di termini delle controanalisi e per la sussistenza del regime di perfezionamento attivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della società e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Il giudice ha ritenuto che: (i) le disposizioni sui panel previste dai regolamenti UE si riferiscono agli Stati membri e non impongono l'obbligo di effettuare una controanalisi nello Stato di produzione se questo non è uno Stato membro (qui la Tunisia); (ii) il Regolamento UE 1348/2013, pur molto dettagliato sulle modalità di svolgimento del panel test, non impone formalità documentali tali da rendere nullo il verbale in assenza di dettagli non previsti; il legislatore nazionale (d.l. 83/2012 art. 43 commi 1-ter-5) richiede specifici elementi nel verbale e tali elementi risultano rispettati; (iii) il prelievo è stato effettuato secondo la norma UNI EN ISO 5555 e in contraddittorio; l'ipotesi di mancata sterilità delle bottiglie non è dimostrata e non trova riscontro negli esiti chimici; (iv) il fatto che una delle tre analisi dia esito favorevole non annulla il risultato complessivo: ai sensi della disciplina applicabile la classificazione è confermata solo se le due controanalisi confermano la categoria e qui le controanalisi non hanno unanimemente confermato la qualità extra-vergine; (v) il regime di perfezionamento attivo richiede merci equivalenti per qualità: essendo stato esportato extra-vergine ed importato vergine, manca l'equivalenza e sorge l'obbligazione doganale e la sanzione. Per queste ragioni gli atti impositivi sono legittimi. Le spese di appello sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2568/1991
"Qualora il panel non confermi la dichiarazione della categoria di olio di oliva, ... le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione."
La Corte ha interpretato la norma come riferita a Stati membri dell'UE: l'obbligo che una controanalisi sia effettuata da un panel dello Stato di produzione presuppone che lo Stato di produzione sia uno Stato membro, quindi non applicabile alla Tunisia.
Regolamento (UE) n. 1348/2013
Pur imponendo modalità molto dettagliate per lo svolgimento del panel test (sala, bicchieri, tempi, ruolo del capo-panel, schede di profilazione, ecc.), il regolamento non stabilisce un obbligo documentale tale da rendere nullo il verbale se non riportati tutti i dettagli; dunque la prova organolettica non è per ciò sola viziata se il verbale nazionale contiene gli elementi prescritti.
D.l. 83/2012 art. 43 commi 1-ter-5
"Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento... h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova."
La normativa nazionale stabilisce i contenuti minimi del verbale di prova organolettica; nel caso di specie tali elementi risultavano presenti, garantendo la validità delle prove.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), artt. 114-115 e art. 204
Norme sul regime di perfezionamento attivo e sulle condizioni di accesso: il regime presuppone equivalenza di qualità tra merce esportata e merce importata; la mancanza di equivalenza legittima il recupero dei dazi (art. 204 richiamato per l'insorgere dell'obbligazione doganale).
DPR 43/1973 (art. 65 ss.; art. 310)
Previsione delle procedure di accertamento e della sanzionabilità per violazioni in materia doganale; applicata per l'irrogazione della sanzione quando manca il requisito della equivalenza nel perfezionamento attivo.
UNI EN ISO 5555 e EN ISO 661
Norme tecniche sul campionamento e sulle modalità di prova organolettica: il tribunale ha ritenuto che il campionamento è stato effettuato 'da diversi punti del serbatoio' e in contraddittorio, conforme alla norma; non è necessario dettagliare in verbale l'altezza di prelievo quando il principio di campionamento è rispettato.
D.M. 1334/28.02.2012
Stabilisce criteri per il riconoscimento dei panel di assaggiatori; il Laboratorio di Pescara, pur non avendo la qualificazione 'Accademia', risultava accreditato dal Comitato Olivicolo Internazionale e il suo comitato di assaggio riconosciuto ai sensi del decreto, rendendo le sue analisi utilizzabili.
Massime di principio
- I regolamenti UE che disciplinano i panel organolettici (es. Reg. 2568/1991 e Reg. 1348/2013) sono dettagliati nelle modalità operative ma non sempre impongono automatismi documentali tali da nullificare le prove; occorre verificare il rispetto dei requisiti minimi nazionali di verbalizzazione.
- L'obbligo che una controanalisi sia effettuata nello Stato di produzione si applica prevalentemente quando lo Stato di produzione è uno Stato membro dell'UE; per oli provenienti da paesi terzi (es. Tunisia) tale specifico obbligo non opera nella stessa misura.
- La presenza di risultati discordanti tra analisi non annulla automaticamente l'accertamento: la disciplina prevede che la classificazione sia confermata solo se le due controanalisi concordano nel confermare la categoria; in caso contrario la non conformità accertata può essere mantenuta.
- Le contestazioni relative alla modalità di campionamento e alla conservazione dei campioni richiedono elementi fattuali concreti (es. prove di alterazione o di contaminazione): mere ipotesi non sono sufficienti a viziarne gli esiti se le procedure tecniche risultano conformi alle norme (UNI/ISO) e il prelievo è stato effettuato in contraddittorio.
- Il regime di perfezionamento attivo esonera dai dazi solo se le merci importate sono effettivamente equivalenti per qualità a quelle esportate; l'assenza di equivalenza determina il recupero dei dazi e la possibilità di sanzioni.
- L'accreditamento e il riconoscimento dei laboratori/panel sono rilevanti ma non esclusivi: è necessario verificare la natura dell'accreditamento (es. Comitato Olivicolo Internazionale, riconoscimenti nazionali) per valutare la validità delle controanalisi.
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