Sentenza del 17/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Cartelle di pagamento - Notificazione - Invalidità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per invalidità della notificazione di cartelle di pagamento effettuata ex art. 145 c.p.c. presso la sede legale dell'associazione, con dichiarazione di consegna a persone indicate come padre e persona convivente; il ricorrente contesta che la consegna sia avvenuta ad una persona convivente e produce lo stato di famiglia per dimostrare l'assenza di familiari conviventi.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che per la validità della notificazione non sia sufficiente la mera parentela: occorre che il soggetto cui sia consegnata la copia sia legato al destinatario da un rapporto di convivenza stabile che assicuri ragionevole affidamento che l'atto giunga a sua conoscenza. Nel caso di specie il contribuente ha fornito prova contraria (stato di famiglia) e la notificazione è stata considerata invalida. Si segnala che il contribuente è poi venuto a conoscenza delle cartelle in occasione della notifica di pignoramento presso terzi, ma ciò non ha modificato la valutazione sull'invalidità della notifica originaria.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
La notificazione effettuata presso la sede legale ai sensi dell'art. 145 c.p.c. richiede che la copia sia consegnata a persona che abitualmente conviva con il destinatario o che comunque si trovi in grado di assicurare che l'atto giunga a conoscenza del destinatario; la mera consegna a un parente non convivente non basta a rendere valida la notifica.
Massime di principio
- La consegna di atti a un parente non convivente non produce di per sé una notifica valida: è necessaria la prova del rapporto di convivenza stabile tra il destinatario e la persona che ha ricevuto l'atto.
- Il destinatario della notifica (contribuente) può produrre documenti anagrafici (es. stato di famiglia) per dimostrare l'assenza di conviventi e quindi l'invalidità della notifica.
- La successiva conoscenza degli atti tramite altri procedimenti (p.es. notifica di pignoramento presso terzi) va valutata separatamente e non sana automaticamente una notificazione originariamente invalida; però può avere rilevanza pratica sugli effetti processuali e sui termini, da verificare caso per caso.
- Chi effettua la notifica presso terzi o presso la sede di un soggetto deve accertare e documentare che la persona che riceve l'atto sia effettivamente convivente o comunque idonea a trasmettere l'atto al destinatario, per evitare nullità.
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