Sentenza del 17/02/2020 n. 22 - Comm. Trib. II grado di Trento
Reddito di lavoro autonomo - Oneri deducibili - Inerenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha dedotto costi come inerenti all'attività di lavoro autonomo; l'Amministrazione ha contestato la deducibilità ritenendo che i costi non trovassero una giustificazione oggettiva ed esclusiva nell'attività professionale ma fossero in tutto o in parte spese personali o familiari. La questione verte sulla applicabilità dell'art. 54 T.U.I.R. e sul criterio dell'inerenza oggettiva ed esclusiva secondo valutazioni di comune esperienza.
La decisione
La sentenza ha confermato che per la deducibilità ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. è necessario che la ragione economica della spesa sia oggettiva ed esclusiva rispetto all'attività professionale, valutata secondo criteri di normalità, ragionevolezza e usualità (id quod plerumque accidit). Non è sufficiente la sola destinazione o qualificazione attribuita dal contribuente al bene. In mancanza di prova obiettiva dell'uso esclusivo, i costi sono stati considerati non deducibili o parzialmente indeducibili, con vittoria dell'Amministrazione.
Norme richiamate
La norma consente la deduzione delle spese solo se la loro ragione economica è oggettiva ed esclusiva rispetto all'attività di lavoro autonomo; tale inerenza va accertata non sulla base della sola dichiarazione del contribuente ma con una valutazione di comune esperienza (normalità, ragionevolezza, usualità).
Massime di principio
- La deducibilità di una spesa per lavoratori autonomi richiede prova che la spesa abbia una ragione economica oggettiva ed esclusiva collegata all'attività professionale; la mera intestazione o destinazione dichiarata dal contribuente non è sufficiente.
- L'onere della prova circa l'inerenza spetta al contribuente: documentazione, percentuali d'uso, contratti e dati oggettivi sono necessari per dimostrare l'uso esclusivo.
- Per spese a duplice uso (professionale e personale) è necessario un criterio di ripartizione basato su elementi oggettivi; in assenza di tali elementi prevale il disconoscimento o la deduzione solo della parte provata.
- La valutazione si basa su criteri di normalità, ragionevolezza e usualità (id quod plerumque accidit): va considerata la prassi comune per attività analoghe e la congruità economica della spesa rispetto al tipo di attività.
- In contenziosi futuri, è prudente documentare preventivamente l'uso professionale esclusivo o adottare modalità che rendano evidente e verificabile la prevalenza dell'uso lavorativo (registro utilizzi, separazione contabile, proof of business necessity).
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