Sentenza del 17/02/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Biella
Soccombenza virtuale nel processo tributario e spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha ritenuto che, in presenza di estinzione del giudizio intervenuta dopo che la maggioranza degli atti impugnati era stata annullata o rettificata in autotutela dall'ente impositore, quest'ultimo debba essere considerato prevalentemente e virtualmente soccombente. Di conseguenza le spese di giudizio sono state poste a carico dell'ente impositore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato vari atti di accertamento. Prima della dichiarazione di estinzione del giudizio, la maggioranza degli atti impugnati era stata annullata o rettificata in autotutela dall'ente impositore. Si discuteva se, nonostante l'estinzione del processo, l'ente dovesse essere considerato virtualmente soccombente e quindi condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
principio di soccombenza nel processo tributario
La soccombenza va valutata anche in termini 'virtuali' quando, prima dell'estinzione, la parte resistente ha in sostanza rinunciato alle proprie ragioni (es. mediante annullamento/rettifica in autotutela della maggior parte degli atti). In tal caso quella parte è considerata perdente ai fini delle spese.
istituto dell'autotutela amministrativa
L'annullamento o la rettifica in autotutela operata dall'amministrazione può incidere sulla distribuzione delle spese processuali se determina di fatto la prevalenza delle ragioni del contribuente.
regole processuali sulla dichiarazione di estinzione del giudizio
L'estinzione del processo non esclude che il giudice valuti la situazione sostanziale delle parti e addebiti le spese a chi, de facto, è risultato soccombente prima dell'estinzione.
Massime di principio
- La mera estinzione del giudizio non impedisce di valutare chi sia stato, di fatto, il vincitore: se prima dell'estinzione la maggior parte degli atti impugnati è stata annullata o rettificata dall'ente, quest'ultimo può essere considerato virtualmente soccombente e condannato alle spese.
- La valutazione della soccombenza può essere effettuata in termini quantitativi e sostanziali (numero o valore degli atti favorevoli al ricorrente), non solo formali: è rilevante l'effetto concreto dell'autotutela amministrativa.
- Il contribuente che ottiene l'annullamento/rettifica in autotutela di atti che avevano costituito oggetto del ricorso ha titolo a chiedere la condanna alle spese dell'ente, anche se il processo si è estinto.
- Per l'amministrazione è prudente valutare l'impatto sulle spese prima di procedere ad annullamenti massivi in autotutela: tali atti possono comportare l'onere delle spese processuali.
- Il giudice tributario, nella pronuncia di estinzione, deve verificare l'effettiva prevalenza delle ragioni e può decidere la ripartizione delle spese in base all'esito sostanziale, evitando automatismi basati solo sulla forma dell'estinzione.
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