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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29616/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRAP per gli anni 2002-2009 chiesto da un professionista. In origine la CTR aveva accolto la domanda del contribuente; la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato quella decisione per vizio di motivazione, rilevando che il giudice d'appello non aveva adeguatamente considerato, tra gli altri aspetti, l'allegazione dell'Ufficio circa l'impiego di due studi professionali. In sede di rinvio la CTR ha confermato il rigetto del ricorso del contribuente, valorizzando la presenza di collaboratori non occasionali, i compensi loro corrisposti e l'esistenza di un secondo studio professionale. Il contribuente ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe esaminato questioni non demandate dalla Cassazione, in particolare l'esistenza di collaboratori terzi, i compensi percepiti da costoro e i ricavi del professionista; 2) violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 82 R.D. n. 37/1934, per avere la CTR ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base di collaborazioni di terzi, dei relativi compensi e dell'utilizzo di un secondo immobile, asseritamente solo sede di domiciliazione; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., per mancato riconoscimento di un giudicato implicito sulla non debenza dell'IRAP per il periodo 2002-2005, in relazione al fatto che il secondo immobile sarebbe stato locato solo dal 2005.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo insussistente il preteso giudicato implicito, perché la precedente ordinanza aveva cassato la sentenza solo per vizio di motivazione senza decidere nel merito sulla debenza del tributo, e la questione della decorrenza della locazione del secondo immobile risultava comunque dedotta nel giudizio di rinvio. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: il giudice di rinvio non ha violato l'art. 384 c.p.c., poiché, a seguito di cassazione per vizio motivazionale, poteva riesaminare il materiale probatorio e valutare anche ulteriori fatti già dedotti; inoltre, la CTR ha correttamente valorizzato, ai fini dell'IRAP, la presenza di plurime collaborazioni non occasionali e la duplicità dello studio professionale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese; è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    In caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva i poteri di merito entro i limiti segnati dalla decisione rescindente e può riesaminare i fatti già acquisiti e valutare altri fatti rilevanti non preclusi.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto dell'IRAP è l'autonoma organizzazione; tale requisito può desumersi da plurimi rapporti professionali non occasionali e dalla struttura organizzativa concreta dell'attività.

  • art. 82 R.D. n. 37/1934

    Richiamato dal ricorrente quale norma sull'esercizio della professione forense; la Corte non ne accoglie la lettura proposta, ritenendo decisivi gli indici di autonoma organizzazione accertati in fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato implicito non può essere ravvisato se la precedente decisione di legittimità ha annullato la sentenza solo per vizio motivazionale senza definire il merito della pretesa fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando la cassazione annulla una sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è limitato ai soli punti esplicitamente censurati, ma può riesaminare l'intero compendio probatorio nei limiti del capo annullato e delle preclusioni già maturate.
  • La formazione del giudicato implicito non può essere affermata se la precedente decisione di legittimità non ha deciso nel merito la questione sostanziale, ma si è limitata a cassare la pronuncia di merito per difetto di motivazione.
  • Ai fini dell'IRAP del professionista, il requisito dell'autonoma organizzazione può risultare non solo dall'impiego di personale stabile, ma anche dalla presenza di plurimi rapporti professionali non occasionali e dall'articolazione dell'attività su più studi o sedi.
  • La valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione è un accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o di un vizio motivazionale specificamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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