Sentenza del 07/10/2022 n. 1126 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento (ruolo n. 2019/000XX0) emessa su avviso di accertamento relativo all'anno 1994, deducendo la decadenza della pretesa erariale per mancata tempestiva notifica della cartella entro il termine di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973. La vicenda processuale originava da una sentenza favorevole al contribuente in primo grado, poi appellata dall'Amministrazione e oggetto di ricorso per cassazione con accoglimento e rinvio; le parti non hanno però riassunto il giudizio davanti alla Corte territoriale in altra composizione, determinando l'estinzione del processo e la definitività dell'avviso di accertamento. L'Agenzia contestava l'applicabilità dell'art. 25 nella specie, sostenendo che il termine decadenziale non può scattare in presenza di sentenza e che, semmai, si applicherebbe la prescrizione decennale (art. 2953 c.c.).
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato il ruolo n. 2019/000XX0. Il Collegio ha ritenuto che, secondo orientamento di legittimità consolidato, l'omessa riassunzione dopo la sentenza di cassazione con rinvio determina l'estinzione del processo e la definitività dell'avviso di accertamento; da quel momento decorre il termine di decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973 per la notifica della cartella. Nel caso concreto il termine utile è scaduto il 31/12/2018; la cartella è stata notificata il 14/10/2019 (e il ruolo iscritto l'11/03/2019), quindi oltre il termine, con conseguente annullamento del ruolo. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate - D.P. di COSENZA al pagamento delle spese (Euro 30.000,00 oltre oneri) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Direzione centrale Risorse Umane dell'Agenzia per i profili di responsabilità contabile e disciplinare del funzionario che iscrisse a ruolo tardivamente.
Norme richiamate
Il concessionario notifica la cartella di pagamento ... entro il 31 dicembre: c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio
Il termine decadenziale biennale per la notificazione della cartella inizia a decorrere dalla data in cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva; se la definitività deriva dall'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, il termine decorre dalla data di estinzione del processo.
D.Lgs. 546/1992, artt. 45, 63 e 68
Prevedono la disciplina del processo tributario: l'estinzione del processo per mancata riassunzione (art. 63) comporta la perdita del procedimento e la definitività dell'atto impositivo; l'art. 68 disciplina aspetti di riscossione in pendenza di giudizio.
Termine di prescrizione decennale; la Corte esclude l'applicazione della prescrizione decennale quale termine di decorrenza utile per la riscossione quando la pretesa è stata 'incorporata' in un atto impositivo che è divenuto definitivo in data successiva all'introduzione del giudizio.
Codice civile, art. 2945 (richiamato nei motivi)
La regola generale sulla sospensione della prescrizione per causa di giudizio non trova applicazione nel processo tributario, dato il diverso regime dell'atto impositivo e della sua definitività conseguente all'estinzione del giudizio.
Codice di procedura civile, artt. 392-393 e 338
Gli artt. 392-393 regolano il giudizio di rinvio e l'effetto dell'estinzione del processo; l'art. 338 (che disciplina il passaggio in giudicato dell'originaria sentenza nel processo di appello ordinario) non è applicabile al giudizio di rinvio in materia tributaria, sicché l'estinzione comporta il venir meno dell'intero processo e non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Costituzione, art. 28
"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti."
Fondamento costituzionale per la responsabilità dei funzionari pubblici; la Corte ha disposto segnalazioni per eventuali responsabilità contabili e disciplinari del funzionario che ha iscritto a ruolo tardivamente.
Massime di principio
- Se, dopo sentenza di cassazione con rinvio, le parti non riassumono il giudizio nel termine utile, il processo si estingue e l'avviso di accertamento torna definitivo: da quell'evento decorrono i termini per la riscossione.
- Il termine di decadenza biennale per notificare la cartella di pagamento (art. 25 DPR 602/1973) inizia a decorrere dalla data in cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva (anche se la definitività deriva dall'estinzione del giudizio per mancata riassunzione).
- La prescrizione decennale ordinaria non prevale automaticamente sul termine di decadenza previsto per la notifica del primo atto della riscossione; bisogna individuare il momento di definitività dell'atto impositivo per far decorrere i termini.
- L'estinzione del processo di impugnazione non produce il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente nel giudizio di rinvio: le pronunce precedenti perdono efficacia e l'atto amministrativo torna definitivo.
- L'Amministrazione deve iscrivere a ruolo e notificare tempestivamente: ritardi ingiustificati nella iscrizione e notifica possono determinare la decadenza della pretesa e responsabilità contabile e disciplinare dei funzionari coinvolti.
- Il contribuente deve vigilare sulla riassunzione del giudizio: l'inerzia nella prosecuzione del processo può far venire meno le garanzie processuali e rendere definitivo l'atto impositivo.
- In presenza di controversie analoghe, la difesa del contribuente può fondarsi sull'art. 25 DPR 602/1973 una volta accertata la data di definitività dell'accertamento; è utile documentare le date di pubblicazione delle sentenze e i termini per la riassunzione.
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