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Sentenza

Sentenza del 07/10/2022 n. 29343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la revoca dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28280/20 sostenendo che quella decisione aveva errato nell'oggetto: la Corte aveva statuito solo sulla prescrizione dei crediti previdenziali, omettendo di pronunciare sul capo relativo alla prescrizione dei crediti erariali (intimazione relativa alla cartella per tributi erariali). Tale omissione è stata qualificata come errore di fatto revocatorio (ex art. 395 c.p.c., comma 1, n.4), perché vi era una rappresentazione diversa dell'oggetto del giudizio tra quanto emergeva dagli atti e quanto riportato nell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato accolto. La Corte ha revocato l'ordinanza n. 28280/20 (11/12/2020) e, in via rescissoria, ha accolto il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione Spa (n. RG 23734/16), disponendo il rinvio alla Corte tributaria regionale della Toscana. Al giudice di rinvio è stato demandato di accertare i termini di prescrizione con riferimento alla natura dei crediti (previdenziali vs. erariali) e di provvedere sulle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Fattispecie di revocazione per errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in relazione al termine e alla modalità di notifica del ricorso per revocazione (notifica entro 6 mesi dal deposito della decisione impugnata).

  • Codice civile

    Principio generale secondo cui la prescrizione ordinaria è decennale salvo diversa disposizione di legge; la prescrizione 'segue la natura del credito'.

  • Codice civile

    Conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto di un titolo giudiziale passato in giudicato; non applicabile alle cartelle/atti amministrativi privi di efficacia di giudicato.

  • D.P.R. 602/1973

    Citato dalla parte resistente in relazione al termine quinquennale; la Corte ha ritenuto che la corretta applicazione del regime prescrizionale dipenda dalla natura del credito, non da una conversione automatica per mancata impugnazione.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335

    Stabilisce la prescrizione quinquennale per alcuni crediti previdenziali; utilizzata per distinguere il diverso regime prescrizionale tra crediti previdenziali e tributi erariali.

  • Giurisprudenza – Sezioni Unite

    Sentenza n. 23397 del 17/11/2016

    Principio consolidato: la prescrizione della cartella di pagamento non impugnata segue la natura del credito contenuto nella cartella; la cartella/atto amministrativo definitivo non è titolo giudiziale idoneo a determinare la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.

  • Giurisprudenza – Sezioni Unite

    Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019

    Chiarisce i presupposti di ammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione per errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Quando in un giudizio sono dedotti più capi di domanda (es. intimazioni riguardanti crediti previdenziali e crediti erariali), il giudice d'appello e la Cassazione devono pronunciarsi su ciascun capo; la mancata pronuncia su un capo presente negli atti può integrare errore di fatto suscettibile di revocazione.
  • La prescrizione 'segue la natura del credito': i termini prescrizionali vanno valutati in ragione della specifica natura del credito (es. contributi previdenziali quinquennali vs. regime ordinario/altro per i tributi erariali).
  • La cartella di pagamento o l'avviso di addebito amministrativo, pur diventando definitivo se non impugnati, non hanno natura di titolo giudiziale; pertanto l'art. 2953 c.c. (conversione della prescrizione in caso di titolo giudiziale passato in giudicato) non si applica automaticamente agli atti amministrativi.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) è ammessa se dalla sentenza emerge una rappresentazione dei fatti diversa da quella risultante dagli atti e documenti del processo e se la discrepanza è una svista percettiva e non una differente valutazione giuridica.
  • In caso di rinvio per accertamenti sulla prescrizione, il giudice di merito dovrà determinare separatamente i termini prescrizionali per ciascun credito, valutando le singole norme di settore e le risultanze istruttorie.
  • Sul piano procedurale, il ricorso per revocazione deve rispettare i termini e le modalità di notifica stabilite (richiamati art. 327 c.p.c. nel caso esaminato); la tempestiva notificazione è condizione di ammissibilità.

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