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Sentenza

Sentenza del 07/10/2022 n. 1127 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia emetteva avviso di accertamento IRAP per 2013 con maggior valore della produzione pari a Euro 2.934.209,00 (maggior IRAP Euro 140.563,00) derivante da: mancato riconoscimento del valore della produzione realizzata all'estero (rigo IC65) per Euro 1.742.571, mancato riconoscimento di variazioni in diminuzione (rigo IC58) per Euro 595.149, mancato riconoscimento di componenti negativi per Euro 200.330 e ricomprensione di componenti positivi per Euro 396.159 (sopravvenienze attive e indennità). La società impugnava l'atto (nullità per omessa notifica del processo verbale, violazione del contraddittorio e dell'accertamento con adesione, difetto di motivazione su interessi e sanzioni) e contestava nel merito la tassazione delle sopravvenienze attive ed altre rilevazioni di bilancio. In primo grado la CTP di Pisa accoglieva il ricorso; l'Amministrazione impugnava la sentenza in appello.

La decisione

La CTR ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia e ha annullato soltanto la ripresa a tassazione relativa al valore della produzione realizzata all'estero (Euro 1.742.571,00) per carenza motivazionale e perché non era stata oggetto di richiesta nell'invito 4X/2018; ha invece confermato le altre riprese (rigo IC58, IC6, IC14) ritenendo legittimo l'accertamento per il mancato riscontro dell'invito e per la documentazione non prodotta. Il maggior valore della produzione è quindi rideterminato in Euro 1.191.638,00 (2.934.209 - 1.742.571). L'appello incidentale della società è stato rigettato; le spese sono compensate; la CTR dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per eventuali responsabilità erariali a seguito della grave carenza istruttoria e motivazionale dell'avviso.

Norme richiamate

  • art. 24 L. 4/1929

    Richiamata dalla parte per contestare l'omessa notifica del processo verbale di constatazione; la Corte ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui il controllo fiscale non richiede necessariamente la redazione di un processo verbale di constatazione, quindi l'eccezione non è decisiva nel caso di verifica 'a tavolino'.

  • art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Invocato dalla società in relazione alle garanzie procedimentali (contraddittorio preventivo): la Corte ha distinto tra verifiche 'a tavolino' e verifiche con accesso; l'obbligo del contraddittorio preventivo previsto dall'art.12, comma 7, opera per accertamenti derivanti da accessi, verifiche o ispezioni e non per le verifiche documentali non armonizzate quali quella in esame.

  • art. 17 D.lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione all'atto di irrogazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio sia legittimamente motivato per relationem con la motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 32, comma 4 e comma 5, D.P.R. n. 600/1973

    L'invito a fornire dati e notizie (art.32(4)) assicura il dialogo e la possibilità di chiarimenti; la mancata risposta comporta la preclusione amministrativa e processuale alla produzione di documenti non forniti in quella sede, salvo il ristretto caso di cui al comma 5 (giustificato impedimento e deposito documenti in primo grado), principio che la Corte ha applicato per confermare le riprese relative alle poste per cui non è pervenuta risposta.

  • art. 156 c.p.c., comma 3

    Richiamato con riguardo al potere di riqualificazione delle domande e delle eccezioni da parte del giudice in ordine alla mutata qualificazione dell'atto/processo (es.: riqualificazione di deduzioni come appello incidentale), principio utilizzato dalla Corte per riconoscere e valutare le controdeduzioni dell'appellata come appello incidentale.

  • art. 53 c.p.t. (D. Lgs. n. 546/1992)

    Riferimento alla disciplina degli atti di impugnazione nel processo tributario; la Corte ha applicato il principio che nel processo tributario l'appello incidentale può essere contenuto nelle controdeduzioni senza necessità di separata notifica.

  • art. 100 c.p.c.

    Riferito nel contesto dell'interesse a impugnare: la Corte ha ritenuto che la doglianza dell'Agenzia sulle sopravvenienze passive mancasse di interesse giuridico rispetto all'oggetto dell'avviso, essendo l'atto chiaro nel circoscrivere cosa fosse escluso dalla base imponibile IRAP.

Massime di principio

  • Per verifiche 'a tavolino' (documentali) su tributi non armonizzati non opera l'obbligo del contraddittorio preventivo previsto per accessi, ispezioni o verifiche in loco; dunque l'Amministrazione può procedere tramite inviti documentali senza contraddittorio preprocedimentale.
  • Se l'Amministrazione non indica nella motivazione dell'avviso gli elementi a base di una specifica ripresa (es. valore della produzione estera), quella ripresa può essere annullata per carenza di motivazione: l'Ufficio non può integrare o ampliare le ragioni in corso di giudizio.
  • La mancata risposta dell'interessato a un invito ex art.32 DPR 600/1973 espone a preclusione processuale dell'allegazione di documenti e giustificazioni non forniti in quella sede; eccezione possibile solo con prova di causa non imputabile e deposito in primo grado (comma 5).
  • La motivazione dell'avviso di accertamento costituisce il perimetro del contenzioso: devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa, altrimenti il giudice può annullare la parte carente.
  • Gli atti di irrogazione sanzioni possono essere motivati per relationem mediante la motivazione dell'avviso di accertamento, purché quest'ultimo fornisca ragioni esaurienti.
  • Nel processo tributario il giudice ha ampia potestà di riqualificare le deduzioni delle parti (es. controdeduzioni in appello riqualificate come appello incidentale) quando la sostanza della doglianza è chiara e la forma non inficia il diritto di difesa.
  • Se in giudizio emergono gravi carenze istruttorie e motivazionali dell'Ufficio tali da ledere interessi erariali, il giudice può segnalare gli atti alla Corte dei Conti per eventuali verifiche di responsabilità.

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