Sentenza del 07/10/2022 n. 29340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si chiedeva la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso di Equitalia. L'Agenzia denunciava un errore revocatorio consistente nell'omessa pronuncia della Corte sulla parte del ricorso relativa alla prescrizione dei crediti erariali (era stata trattata solo la prescrizione dei crediti previdenziali), con conseguente valutazione errata dei termini di prescrizione applicabili ai diversi crediti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la revocazione per errore di fatto: l'ordinanza della Cassazione non aveva preso in considerazione il capo di domanda relativo ai crediti erariali. Revocata l'ordinanza n. 28280/20, la Corte, in via rescissoria, ha accolto il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (RG 23734/16) e ha rimesso la causa alla CTR della Toscana per nuovo esame, disponendo che il giudice di rinvio accerti i termini di prescrizione separatamente in ragione della natura dei crediti (previdenziali vs erariali) e provveda sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 327 c.p.c. (termine di sei mesi per la notifica del ricorso per revocazione)
Usato per verificare la tempestività della notifica del ricorso per revocazione; la notifica è avvenuta nei termini.
Codice di procedura civile
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento dell'azione di revocazione per errore di fatto: la Corte ha rilevato che era configurabile un errore nella lettura degli atti (omissione di pronuncia su un capo della domanda).
Codice civile
Principio che la prescrizione ordinaria è decennale salvo diversa disposizione di legge; utile per distinguere termini prescrizionali in base alla natura del credito.
Codice civile
La conversione della prescrizione breve in quella decennale opera solo per i diritti fondati su titolo giudiziale passato in giudicato; non si applica per analogia alle cartelle o avvisi amministrativi, che non producono giudicato.
D.P.R. n. 602/1973
Riferimento al termine quinquennale per alcune ipotesi; richiamato nella discussione sulla diversa natura dei termini prescrizionali.
L. 8 agosto 1995, n. 335
Stabilisce la prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali; criterio applicato per distinguere la prescrizione dei contributi dall'eventuale prescrizione dei tributi erariali.
Sentenza delle Sezioni Unite
S.U. n. 23397 del 17 novembre 2016: "la scadenza del termine pacificamente perentorio ... produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve ... in quello ordinario"
Principio consolidato secondo cui la cartella o l'avviso definitivo mantiene il regime prescrizionale proprio del credito reclamato; la conversione della prescrizione breve in decennale non opera in assenza di titolo giudiziale passato in giudicato.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Riferimento alla perentorietà del termine per proporre opposizione alla cartella e agli effetti della decadenza dalla possibilità di impugnare.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010)
Rilevante per la sostituzione della cartella con l'avviso di addebito INPS per i crediti previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Massime di principio
- La revocazione in Cassazione è ammessa per errore di fatto/omissione nella lettura degli atti: se la sentenza omette di pronunciarsi su un "capo" della domanda effettivamente proposto, ciò può costituire motivo di revocazione.
- La prescrizione va valutata in relazione alla natura del credito: crediti previdenziali e tributi erariali possono avere termini prescrizionali diversi e devono essere esaminati separatamente.
- La norma dell'art. 2953 c.c. (conversione in prescrizione decennale) si applica solo ai diritti fondati su titolo giudiziale passato in giudicato e non alle cartelle/avvisi amministrativi; una cartella divenuta definitiva mantiene il regime prescrizionale proprio del credito reclamato.
- In giudizio di rinvio il giudice deve verificare l'oggetto della controversia e pronunciarsi su ciascun capo proposto: l'omissione può comportare annullamento/revoca per errore di fatto.
- Per le impugnazioni di atti di riscossione, occorre distinguere fra effetti della decadenza dall'impugnazione (irripetibilità dell'azione impugnatoria) e la decorrenza dei termini di prescrizione che seguono la disciplina sostanziale del credito.
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