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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23267/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato ha promosso un procedimento ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 contro l'azienda sanitaria locale, chiedendo la liquidazione delle competenze professionali per l'attività difensiva svolta in due controversie civili. Il Tribunale ha liquidato Euro 45.001,00 oltre accessori, compensando integralmente le spese. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con ricorso straordinario per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità per mancata indicazione del valore effettivo delle controversie e dello scaglione tariffario applicato; 2) violazione delle norme tariffarie e degli artt. 1219-1224 e 2043 c.c. per avere il tribunale determinato il valore della seconda causa solo sulla sorte capitale, senza aggiungere rivalutazione, interessi e spese; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice escluso d'ufficio voci non contestate; 4) violazione dell'art. 2233 c.c. e delle norme tariffarie per omesso esame delle notule e della documentazione allegata; 5) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento di alcune voci tariffarie. L'azienda sanitaria ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dall'ordinanza impugnata risultava con sufficiente chiarezza che il Tribunale aveva individuato il valore effettivo delle due controversie e gli scaglioni applicati. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: il valore effettivo della controversia, ai fini della liquidazione tra cliente e avvocato, va accertato con riferimento alla data della domanda e non comprende rivalutazione, interessi e spese maturati successivamente; inoltre la censura era priva di specificità e autosufficienza rispetto ai dati della sentenza richiamata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. e la censura, in sostanza, contestava l'accertamento di fatto e la valutazione della non contestazione; la Corte ha ribadito che l'accertamento della contestazione spetta al giudice di merito e che l'onere di contestazione opera solo per fatti noti alla controparte. Il quarto motivo è stato reputato inconsistente, poiché fondato sull'apodittica affermazione di omesso esame di notule e documenti; inoltre l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'onere di localizzazione processuale e del principio di autosufficienza, non essendo stati indicati con precisione i fascicoli e la collocazione dei documenti richiamati. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, con attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali tra avvocato e cliente, il valore effettivo della controversia può essere utilizzato dal giudice quando risulti manifestamente diverso dal valore presunto, ma tale valutazione è discrezionale e va riferita al momento della domanda giudiziale, senza computare rivalutazione, interessi e spese maturati successivamente.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice si limita a valutare le voci richieste e la prova offerta; la violazione si verifica solo quando il giudice attribuisce un bene diverso, introduce un titolo nuovo o rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto.
  • La contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione va verificata dal giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale; inoltre l'onere di contestazione riguarda i fatti conosciuti dalla parte convenuta.
  • In sede di legittimità, l'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli documenti o di elementi istruttori in sé considerati.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza e di localizzazione dei documenti: la parte che si dolga dell'omesso esame di notule o allegati deve indicarli specificamente e consentirne il reperimento immediato nei fascicoli di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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