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Parere

Parere n. 330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro il comune di -OMISSIS- e nei confronti dei signori -OMISSIS-, depositato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 1199/1971, direttamente presso il Consiglio di Stato per l’ annullamento del seguente atto del comune di -OMISSIS-: determinazione del dirigente del Settore Risorse umane, finanziarie e tributarie n. 446 del 15 novembre 2023, R.G. n. 2803, recante in oggetto "Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato pieno di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo di Vigilanza" - Area Funzionari (ex categoria giuridica "D1 ") da assegnare al Corpo di Polizia Locale. Presa atto verbali commissione esaminatrice, approvazione graduatoria finale e nomina del vincitore".

Giustizia amministrativa202400377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione comunale di approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso per un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Corpo di Polizia Locale.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi di una selezione pubblica per esami, deducendo: lo svolgimento in seduta pubblica della prova orale con la partecipazione di un esperto incaricato di valutare attitudini relazionali, gestionali e motivazionali, con conseguente violazione della riservatezza e della disciplina sui dati personali; l’illegittima integrazione postuma dei criteri di valutazione della prova orale e l’asserita inidoneità professionale dell’esperto; la mancata previsione e valutazione dei titoli di servizio; il conflitto di interessi tra il presidente della commissione e il candidato vincitore, nonché l’illegittimità della nomina del segretario comunale a presidente; la violazione della regola dell’anonimato della prova scritta del vincitore. Ha inoltre formulato domande di acquisizione documentale, rivalutazione delle prove, valutazione dei titoli e annullamento parziale della graduatoria.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario soltanto per le domande propriamente impugnatorie, essendo il rimedio diretto all’annullamento di provvedimenti amministrativi. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’amministrazione dovesse disciplinare e rendere preventivamente note le modalità di svolgimento della prova orale con riferimento al trattamento dei dati personali e degli elementi attitudinali, relazionali, gestionali e motivazionali dei candidati. Ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa all’integrazione postuma dei criteri di valutazione, introdotti dopo la pubblicazione della lex specialis e dopo lo svolgimento della prova scritta, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio. Ha respinto la censura sulla mancata valutazione dei titoli, poiché il bando prevedeva una selezione esclusivamente per esami e non era stato impugnato; ha escluso il conflitto di interessi e l’illegittimità della nomina del presidente, in assenza di una causa tassativa di incompatibilità ex art. 51 c.p.c. o di elementi indicativi di un sodalizio professionale; ha respinto anche la censura relativa all’anonimato della prova scritta, non essendo stata dimostrata l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato. Il parere conclusivo è di accoglimento nei termini motivati.

Osservazioni

Domande non impugnatorie

Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono ammissibili esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi. Sono quindi inammissibili le ulteriori richieste di acquisizione documentale, di rivalutazione delle prove, di introduzione di criteri per la valutazione dei titoli e di altre misure non aventi natura propriamente caducatoria.

Prova orale e tutela dei dati personali

La pubblicità delle prove orali, prevista dall’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, deve essere coordinata con la normativa sulla protezione dei dati personali. Quando la prova coinvolge attitudini personali, relazionali, gestionali e motivazionali, l’amministrazione deve affrontare ex ante il trattamento di tali dati, predisporre misure di tutela della riservatezza e comunicare preventivamente ai candidati le modalità di svolgimento della prova.

Integrazione postuma dei criteri di valutazione

La commissione non può introdurre, dopo la pubblicazione del bando e dopo lo svolgimento della prova scritta, ulteriori criteri valutativi incidenti sulla prova orale. L’integrazione postuma viola trasparenza, imparzialità e par condicio dei concorrenti.

Mancata valutazione dei titoli

La censura è infondata perché l’art. 5 del bando prevedeva una selezione esclusivamente per esami. La commissione era vincolata dalla lex specialis e non poteva valutare titoli di servizio non contemplati dal bando, che il ricorrente non aveva impugnato.

Conflitto di interessi e incompatibilità del presidente

Nei concorsi pubblici l’obbligo di astensione dei commissari sussiste in presenza delle cause tassative previste dall’art. 51 c.p.c.; tali cause non sono estensibili analogicamente. Il precedente rapporto istituzionale tra il presidente della commissione e il candidato vincitore non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi di particolare intensità e sistematicità.

Nomina del segretario comunale a presidente della commissione

La disciplina regolamentare comunale prevedeva la presenza di un dirigente quale presidente e non stabiliva incompatibilità con riferimento all’ufficio di appartenenza. Non è stata pertanto ravvisata l’illegittimità della nomina.

Anonimato della prova scritta

La mera astratta possibilità di riconoscimento dell’autore dell’elaborato non determina automaticamente l’invalidità della prova. Occorrono elementi oggettivamente anomali e idonei a dimostrare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

    Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il deposito del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico [...] nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

    La pubblicità delle prove orali deve essere assicurata insieme al rispetto della disciplina sui dati personali.

  • art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

    I criteri di valutazione devono essere predeterminati dalla commissione e formalizzati prima dello svolgimento delle prove cui si riferiscono.

  • art. 35-quater d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il Collegio ha ritenuto decisivo il contenuto della lex specialis, che prevedeva una selezione esclusivamente per esami.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di incompatibilità e astensione dei commissari di concorso sono tassative e non possono essere estese analogicamente; i rapporti di colleganza o collaborazione non sono di per sé sufficienti.

  • art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    È stato invocato in relazione al denunciato conflitto di interessi, non ritenuto sussistente dal Collegio.

  • art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Rileva per i principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo nel bando alla disciplina generale sul trattamento dei dati non è stato ritenuto sufficiente a regolare preventivamente le specifiche modalità di trattamento dei dati attitudinali e comportamentali durante la prova orale.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Impongono principi di trattamento dei dati personali rilevanti nel bilanciamento tra pubblicità delle prove e tutela della riservatezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti terze.

  • art. 2 Cost.

    Rileva quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili della persona e della riservatezza.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Rileva per i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamata quale fonte sovranazionale della tutela dei dati personali e della riservatezza.

  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    Richiamata nel quadro delle garanzie sovranazionali in materia di tutela della persona e dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono ammissibili esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi; le richieste istruttorie o conformative possono essere considerate soltanto se funzionali alla decisione sulla domanda caducatoria e non come autonome pretese.
  • La pubblicità delle prove orali dei concorsi pubblici deve essere bilanciata con la protezione dei dati personali: quando la prova comporta la valutazione di aspetti attitudinali, relazionali, gestionali o motivazionali, l’amministrazione deve disciplinare ex ante il trattamento di tali dati, predisporre adeguate garanzie di riservatezza e informare preventivamente i candidati sulle modalità di svolgimento.
  • I criteri di valutazione di una procedura concorsuale devono essere predeterminati e conoscibili prima dello svolgimento delle prove cui si riferiscono; l’introduzione postuma di criteri ulteriori viola i principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.
  • Il bando costituisce la lex specialis della procedura concorsuale e vincola amministrazione e commissione; se prevede una selezione esclusivamente per esami, la commissione non può attribuire autonomo rilievo ai titoli di servizio non contemplati.
  • Nei concorsi pubblici le cause di incompatibilità dei commissari previste dall’art. 51 c.p.c. sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica; i rapporti di colleganza, collaborazione o precedente appartenenza allo stesso contesto istituzionale non bastano, senza ulteriori elementi qualificati, a imporre l’astensione.
  • La violazione dell’anonimato della prova scritta richiede elementi oggettivamente anomali e inequivocamente idonei a rendere riconoscibile l’elaborato, non essendo sufficiente una mera possibilità astratta di identificazione.

Impugnazione della graduatoria di un concorso per la Polizia Locale

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario proposto da un candidato contro la determinazione comunale di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore di una selezione pubblica per un posto a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Corpo di Polizia Locale.

Svolgimento della procedura concorsuale

Il bando prevedeva una prova scritta e una prova orale. Quest’ultima avrebbe dovuto verificare, oltre alle conoscenze sulle materie d’esame, le capacità professionali e organizzative, le attitudini, gli aspetti relazionali e motivazionali e il potenziale dei candidati. Il bando consentiva l’integrazione della commissione con uno psicologo o con un esperto in ricerca e selezione del personale.

La commissione aveva inizialmente individuato quattro criteri per la prova orale: ampiezza e profondità della trattazione; adeguatezza e puntualità delle risposte; padronanza degli strumenti tecnico-formali; chiarezza, organizzazione, completezza e tecnicità dell’esposizione. Dopo lo svolgimento della prova scritta e dopo la convocazione dei candidati agli orali, la commissione integrata con componenti aggiunti ha aggiunto due ulteriori criteri, relativi agli elementi motivazionali e alle attitudini gestionali, relazionali, di problem solving e di orientamento al risultato.

Questioni preliminari sul ricorso straordinario

Il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi. Sono pertanto inammissibili le domande diverse da quelle caducatorie, quali richieste autonome di acquisizione di documenti, rivalutazione delle prove, introduzione di nuovi criteri o valutazione dei titoli.

Pubblicità della prova orale e tutela della riservatezza

L’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 impone lo svolgimento delle prove orali in un’aula aperta al pubblico, ma prescrive contestualmente il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza sulla pubblicità delle prove e sulla necessità che le relative modalità siano previamente comunicate attraverso canali ufficiali adeguati.

Il bando conteneva una clausola generale sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR, ma non disciplinava specificamente le modalità di svolgimento della prova orale. Secondo il Consiglio di Stato, tale previsione generale non era sufficiente, poiché la prova con l’esperto aggiunto riguardava elementi attitudinali, relazionali, gestionali e motivazionali riferibili alla personalità dei candidati.

Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 20 dicembre 2017, causa C-434/16, Peter Nowak, secondo cui le risposte del candidato e le annotazioni dell’esaminatore costituiscono dati personali soggetti alla disciplina sulla protezione dei dati. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza nazionale sull’accesso alle prove concorsuali, sull’anonimizzazione, sull’indispensabilità e sul bilanciamento tra accesso e riservatezza.

La pubblicità della prova deve quindi essere coordinata con la tutela della riservatezza. L’amministrazione avrebbe dovuto disciplinare ex ante il trattamento dei dati personali sensibili o comunque riferiti alle attitudini dei candidati, predisporre adeguate misure di tutela e rendere preventivamente note le concrete modalità di svolgimento della prova. Il primo motivo è stato ritenuto fondato.

Integrazione postuma dei criteri di valutazione

Il Collegio ha interpretato il secondo motivo come comprensivo della censura relativa all’introduzione tardiva dei criteri di valutazione, nonostante le contestazioni del Comune e del controinteressato.

L’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 richiede che la commissione stabilisca i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali. Sebbene la commissione disponga di ampia discrezionalità tecnica nella definizione dei criteri, tale discrezionalità è soggetta ai limiti della ragionevolezza, trasparenza e intellegibilità.

L’aggiunta dei criteri motivazionali e attitudinali dopo la pubblicazione del bando, dopo lo svolgimento della prova scritta e dopo la convocazione dei candidati agli orali costituisce integrazione postuma della lex specialis. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale condotta violi la trasparenza dell’azione amministrativa, l’imparzialità e la par condicio, poiché modifica in corso di procedura gli elementi sulla base dei quali i candidati devono essere valutati. Anche questa censura è stata ritenuta fondata.

Mancata valutazione dei titoli

Il ricorrente sosteneva che il concorso avrebbe dovuto prevedere anche la valutazione dei titoli di servizio. Il Collegio ha respinto la censura: l’art. 5 del bando qualificava espressamente la procedura come selezione per soli esami. La commissione era quindi vincolata dalla lex specialis e non poteva attribuire rilievo ai titoli. Inoltre, il bando non era stato impugnato dal ricorrente.

Conflitto di interessi e composizione della commissione

È stata respinta anche la censura relativa al presunto conflitto di interessi tra il presidente della commissione e il candidato vincitore, fondato sul precedente rapporto istituzionale tra i due soggetti.

Secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, nei concorsi pubblici l’obbligo di astensione dei commissari sussiste esclusivamente quando ricorra una delle cause tassative previste dall’art. 51 c.p.c. Tali cause non possono essere estese analogicamente. La mera appartenenza allo stesso ufficio, il rapporto di subordinazione o collaborazione e i rapporti personali di colleganza non sono sufficienti, salvo che emergano ulteriori elementi di particolare intensità e sistematicità tali da configurare un vero e proprio sodalizio professionale.

Il Collegio ha inoltre escluso l’illegittimità della nomina del segretario comunale a presidente della commissione, poiché il regolamento comunale prevedeva la presenza di un dirigente quale presidente e non stabiliva incompatibilità con riguardo all’ufficio di appartenenza.

Regola dell’anonimato della prova scritta

È stata respinta, infine, la censura relativa alla presunta presenza di segni di riconoscimento nell’elaborato scritto del vincitore.

La regola dell’anonimato non opera in modo assoluto per qualsiasi astratta possibilità di riconoscimento. Occorre invece che il segno presenti un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di redazione e che sia idoneo a dimostrare l’intenzionalità del candidato di rendere riconoscibile il proprio elaborato. Nel caso esaminato tali elementi non sono stati ritenuti dimostrati.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso nei termini indicati in motivazione, riconoscendo la fondatezza delle censure concernenti la tutela dei dati personali nella prova orale e l’integrazione postuma dei criteri di valutazione, ma respingendo le altre doglianze. Il dispositivo non indica una formula autonoma di accoglimento parziale, ma l’accoglimento è limitato ai motivi ritenuti fondati. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti terze, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 GDPR.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiTrasparenza e pubblicitàPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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