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Parere

Parere n. 334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, avverso istanza di emersione da lavoro irregolare;

Giustizia amministrativa202500347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di archiviazione di un'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente, lavoratore straniero in favore del quale il datore di lavoro aveva presentato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva archiviato la domanda per mancata presenza delle parti alla convocazione fissata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha dedotto di non avere mai ricevuto né la convocazione né la comunicazione del provvedimento di archiviazione, affermando di avere appreso dell'archiviazione soltanto il 21 ottobre 2024, a seguito di un'istanza di accesso agli atti. L'amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo inoltre che la convocazione e l'archiviazione sarebbero state notificate agli indirizzi fisici e telematici indicati nell'istanza, qualificabili come domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 c.c.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché l'amministrazione non ha fornito prova della precedente conoscenza o notificazione del provvedimento di archiviazione. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che dagli atti non risultava provata la comunicazione, né al lavoratore né al datore di lavoro, dell'invito a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno e del successivo provvedimento di archiviazione. L'archiviazione è stata quindi ritenuta illegittima perché non preceduta dalla comunicazione dell'invito a presentarsi. L'istanza cautelare è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso.

Osservazioni

Tardività del ricorso

L'eccezione di irricevibilità è stata respinta. In assenza di prova contraria dell'amministrazione sulla notificazione o sulla precedente conoscenza del provvedimento di archiviazione, il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario decorreva dalla conoscenza acquisita dal ricorrente tramite l'accesso agli atti del 21 ottobre 2024. Il ricorso notificato il 18 febbraio 2025 è stato pertanto ritenuto tempestivo.

Comunicazione della convocazione e dell'archiviazione

Il ricorso è stato accolto perché non risultava provato che l'amministrazione avesse comunicato al lavoratore o al datore di lavoro né la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno né il provvedimento di archiviazione.

Illegittimità dell'archiviazione

L'archiviazione della domanda di emersione è stata annullata in quanto adottata senza la previa comunicazione dell'invito a presentarsi all'appuntamento. La mancata prova della convocazione impediva di imputare alle parti l'assenza all'appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso straordinario

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto impugnato. In mancanza di prova della precedente notificazione o conoscenza, il ricorso è tempestivo se proposto entro 120 giorni dalla conoscenza effettiva.

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    istanza di emersione da lavoro irregolare

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in favore del lavoratore straniero.

  • art. 47 c.c.

    L'amministrazione ha sostenuto che gli indirizzi fisici e telematici indicati nell'istanza valessero come domicilio eletto per le notifiche degli atti del procedimento; il parere non accoglie tale tesi, in assenza della prova concreta delle comunicazioni.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l'amministrazione eccepisce la tardività, deve fornire la prova della notificazione o della precedente conoscenza dell'atto impugnato; in mancanza, il ricorso è tempestivo se notificato entro 120 giorni dalla conoscenza effettiva documentata dal ricorrente.
  • Un provvedimento di archiviazione fondato sulla mancata presentazione dell'interessato a una convocazione è illegittimo se l'amministrazione non dimostra di avere previamente comunicato l'invito a presentarsi.
  • La mancata partecipazione a un appuntamento procedimentale non può essere imputata all'interessato quando l'amministrazione non prova l'effettiva comunicazione della convocazione al destinatario o agli altri soggetti necessari del procedimento.
  • La mera indicazione di recapiti fisici o telematici nell'istanza non esonera l'amministrazione dall'onere di dimostrare l'effettiva notificazione degli atti del procedimento, compresi la convocazione e il provvedimento conclusivo.

Archiviazione di un'istanza di emersione dal lavoro irregolare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva archiviato un'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il datore di lavoro aveva presentato il 10 agosto 2020 una domanda di emersione in favore del lavoratore straniero, con mansioni di assistenza alla persona. Dopo l'acquisizione dei pareri favorevoli della Questura e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, lo Sportello Unico aveva fissato una convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Poiché le parti non si erano presentate alla data fissata del 19 dicembre 2023, l'amministrazione aveva disposto l'archiviazione della domanda con provvedimento del 28 marzo 2024. Il ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto né la convocazione né la comunicazione dell'archiviazione e di avere appreso dell'esistenza del provvedimento soltanto il 21 ottobre 2024, mediante un'istanza di accesso agli atti.

Eccezione di tardività

L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, sostenendo che il termine per la notificazione sarebbe scaduto il 26 luglio 2024.

La Sezione ha respinto l'eccezione. Il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario non poteva essere fatto decorrere da una data anteriore senza la prova della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento di archiviazione. Poiché l'amministrazione non aveva fornito tale prova e il ricorrente aveva dichiarato di avere conosciuto l'atto solo il 21 ottobre 2024, il ricorso notificato il 18 febbraio 2025 è stato ritenuto tempestivo.

Mancata prova delle comunicazioni

Nel merito, l'amministrazione ha sostenuto che l'archiviazione sarebbe stata notificata agli indirizzi di residenza indicati nell'istanza, qualificabili come domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 c.c. La Sezione ha tuttavia rilevato che agli atti non risultava provata la comunicazione:

  • della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno;
  • del provvedimento di archiviazione;
  • né al lavoratore né al datore di lavoro.

La mera allegazione dell'amministrazione circa l'invio delle comunicazioni non è stata ritenuta sufficiente in assenza della relativa prova documentale.

Illegittimità dell'archiviazione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso perché l'archiviazione era stata adottata sulla base della mancata presenza delle parti all'appuntamento, senza che fosse dimostrata la previa comunicazione dell'invito a presentarsi.

L'assenza all'appuntamento, quindi, non poteva essere imputata agli interessati. L'archiviazione è stata annullata in quanto non preceduta dalla comunicazione della convocazione necessaria per la stipula del contratto di soggiorno.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso straordinario. L'istanza cautelare è stata assorbita dall'accoglimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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