Parere n. 336/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Sergio Tempo contro la Regione Molise e per quanto occorra il signor Franco Caridi per l’annullamento: a) in parte qua del decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 25 marzo 2025, limitatamente alla parte recante la nomina del sig. Franco Caridi quale membro del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 15 luglio 2013; b) di tutti gli atti e/o provvedimenti connessi, presupposti o conseguenziali, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi per quanto occorra e ove ritenuti lesivi nei confronti del ricorrente avuto riguardo ai motivi dedotti nel presente ricorso: 1) l’avviso pubblico di iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Molise di cui alla delibera n. 41 del 4.9.2024 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Molise (pubblicato sul BURM n.43 del 10.9.2024) in particolare nella parte in cui indica i requisiti per l’iscrizione e, di conseguenza, per l’assegnazione dell’incarico di revisore dei conti della Regione Molise; 2) la nota acquisita al prot. 1239 del 28.2.2025 del Presidente della Commissione (Segretario Generale del Consiglio Regionale) che ha trasmesso al Servizio di Gabinetto della Regione Molise il verbale ed i suoi allegati concernenti le attività istruttorie svolte per la formazione dell’elenco, questi ultimi pure da ritenersi qui impugnati; 3) la delibera del Consiglio regionale del Molise n. 14 dell’11.3.2025 recante l’estrazione a sorte dei candidati alla nomina di membro del collegio dei revisori dei conti; 4) tutti i verbali dei lavori della Commissione per la valutazione delle domande pervenute per la iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Molise di cui alla delibera n. 41 del 4.9.2024 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Molise, oltre alle relative determinazioni finali, limitatamente alla valutazione del Dott. Caridi; 5) la nota prot. 1558 del 17.3.2025 del Direttore f.f. del Servizio di Gabinetto del Presidente, citata nel suddetto Decreto del Presidente della regione Molise n. 1/2025, recante avvio dell’iter di acquisizione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti; 6) la non conosciuta nota di conclusione dell’iter di valutazione di sussistenza dei requisiti in capo al Dott Franco Caridi; 7) l’atto conclusivo (allo stato non conosciuto) del procedimento avviato dalla Regione Molise su richiesta di autotutela dell’esponente per il riesame dei requisiti dichiarati dal dott. Franco Caridi. Ricorso per motivi aggiunti contro la Regione Molise e nei confronti del signor Franco Caridi per l’annullamento, previa sospensiva, a) della nota prot. 5798 del 29 ottobre 2025 del Segretario generale del Consiglio regionale della Regione Molise, avente ad oggetto asseriti “adempimenti di cui all’art. 9 comma 3 del D.P.R. n. 1199 del 1971”, con la quale il Segretario generale, nel riferirsi al ricorso al Capo dello Stato già introdotto, dopo aver dato atto che è stato eseguito un “ulteriore controllo amministrativo” ed un “esame della documentazione prodotta con la manifestazione di interesse dal dott. Caridi”, oltre che della “documentazione acquisita dalla Corte dei Conti della regione Liguria (prot. C.R. n. 5033 del 24.09.20205)”, ha statuito che “non sussistano vizi di legittimità e ragioni di interesse pubblico che giustifichino il richiesto annullamento in autotutela del provvedimento di nomina del revisore di cui trattasi”; b) della nota dell’11 agosto 2025 del Direttore f.f. del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione Molise nella quale, con riferimento al ricorso straordinario già presentato, “Si precisa che l'amministrazione regionale ha avviato necessarie verifiche riferite rappresentate dal ricorrente ed è in attesa di ricevere i riscontri del caso al fine di definire eventuali provvedimenti conseguenti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nomina di un membro del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise e degli atti presupposti, con motivi aggiunti contro atti relativi all’autotutela e alle verifiche amministrative; istanza cautelare.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, dichiaratosi iscritto nell’elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Molise, ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 25 marzo 2025, nella parte relativa alla nomina del candidato controinteressato, nonché l’avviso pubblico, gli atti istruttori di formazione dell’elenco, la delibera di estrazione a sorte, i verbali relativi alla valutazione del candidato nominato e gli atti concernenti la verifica dei requisiti e il procedimento di autotutela. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 29 ottobre 2025, con cui il Segretario generale del Consiglio regionale ha escluso la sussistenza di vizi di legittimità e di ragioni di interesse pubblico idonei a giustificare l’annullamento in autotutela della nomina, nonché la nota dell’11 agosto 2025 relativa alle verifiche ancora in corso. Il testo non espone il contenuto specifico dei plurimi motivi di censura, ma dà atto della necessità di acquisire una relazione ministeriale dettagliata e documentata sui fatti e sulle diverse doglianze. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti non ancora maturi per la decisione di merito, poiché non era pervenuta la relazione ministeriale richiesta dalla Sezione. Ha quindi disposto un supplemento istruttorio: il Ministero dell’interno dovrà acquisire dalla Regione Molise gli elementi della controversia e trasmettere entro trenta giorni dalla comunicazione del parere una relazione dettagliata e documentata sui fatti e sui motivi di censura, previamente inviandola al ricorrente e assegnandogli un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni. In caso di mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già disponibili. È stata inoltre disposta la trasmissione del parere alla Regione Molise per completezza istruttoria. L’istanza cautelare è stata rigettata, in quanto non risultava immediatamente apprezzabile il fumus boni iuris e il periculum in mora era stato meramente allegato senza prova. Ogni questione di rito e di merito è rimasta impregiudicata.
Osservazioni
Istruttoria sui ricorsi principale e per motivi aggiunti
Il ricorso non è maturo per la decisione di merito in assenza della relazione ministeriale richiesta. Il Ministero dell’interno deve acquisire dalla Regione Molise gli elementi della controversia e predisporre una relazione dettagliata e documentata sui fatti e sui diversi motivi di censura.
Contraddittorio sulla relazione ministeriale
La relazione deve essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per la proposizione di osservazioni e controdeduzioni.
Conseguenze del mancato adempimento istruttorio
Se gli incombenti istruttori non saranno eseguiti, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente in atti.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è rigettata: il fumus boni iuris non è immediatamente apprezzabile e il periculum in mora è stato meramente affermato senza prova.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e, nel caso concreto, gli adempimenti istruttori relativi al ricorso e ai motivi aggiunti.
art. 9, comma 3, d.P.R. 1199/1971
Richiamato nella nota impugnata del 29 ottobre 2025 in relazione agli adempimenti dell’amministrazione nel procedimento sul ricorso straordinario.
legge regionale Molise 15 luglio 2013, n. 6
Individuata quale fonte regionale della disciplina della nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la documentazione disponibile non consente una decisione sul merito, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio, imponendo all’amministrazione competente la trasmissione di una relazione dettagliata e documentata sui fatti e sulle censure dedotte.
- La relazione istruttoria dell’amministrazione deve essere previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, così da garantire il contraddittorio procedimentale.
- Il mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la definizione del ricorso, che può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita agli atti.
- La tutela cautelare nel procedimento di ricorso straordinario richiede la dimostrazione, almeno in termini di immediata apprezzabilità, del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mera allegazione del pericolo, non accompagnata da prova, non è sufficiente per l’accoglimento dell’istanza.
Impugnazione della nomina di un revisore dei conti della Regione Molise
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un candidato iscritto nell’elenco regionale, contro la Regione Molise e nei confronti del candidato nominato quale membro del Collegio dei revisori dei conti. Il ricorrente ha impugnato il decreto di nomina del 25 marzo 2025 e gli atti presupposti, con istanza cautelare. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti contro ulteriori atti adottati nell’ambito delle verifiche amministrative e del procedimento di autotutela.
Atti impugnati e vicenda procedimentale
Il ricorso principale ha investito, tra gli altri, l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati, gli atti istruttori e i verbali della commissione, la delibera di estrazione a sorte dei candidati, gli atti relativi alla verifica dei requisiti del candidato nominato e l’eventuale provvedimento conclusivo del procedimento di autotutela.
Con i motivi aggiunti sono state impugnate la nota del 29 ottobre 2025 del Segretario generale del Consiglio regionale, che ha escluso la presenza di vizi di legittimità e di ragioni di interesse pubblico idonei a giustificare l’annullamento in autotutela della nomina, e la nota dell’11 agosto 2025 relativa alle verifiche amministrative ancora in corso.
Necessità di integrazione istruttoria
La Sezione aveva richiesto al Ministero dell’interno una relazione dettagliata e documentata sui fatti e sui motivi dedotti nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, da trasmettere anche al ricorrente per consentirgli osservazioni e controdeduzioni. Alla data dell’adunanza del 22 gennaio 2026, tuttavia, la relazione non risultava pervenuta.
Per tale ragione il Collegio ha ritenuto i ricorsi non maturi per la decisione di merito e ha disposto che il Ministero dell’interno:
- acquisisca dalla Regione Molise gli elementi necessari alla ricostruzione della controversia;
- predisponga una relazione dettagliata e documentata sui fatti e sulle diverse censure;
- trasmetta previamente la relazione al ricorrente;
- assegni al ricorrente un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni;
- trasmetta la relazione alla Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione del parere.
Il parere deve essere trasmesso anche alla Regione Molise per completezza istruttoria. In caso di mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente in atti.
Istanza cautelare
La Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Il fumus boni iuris non è stato ritenuto immediatamente apprezzabile, anche in considerazione dell’assenza della relazione istruttoria. Il periculum in mora, inoltre, era stato soltanto affermato dal ricorrente, senza che ne fosse fornita la prova.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria: non decide la legittimità della nomina né gli altri motivi di ricorso, ma dispone ulteriori acquisizioni istruttorie e garantisce il contraddittorio sulla relazione ministeriale. L’unica statuizione definita è il rigetto della domanda cautelare.
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