Parere n. 331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Luigi Azzan e Eva Maria Egger contro il Comune di Diano San Pietro per l’annullamento: a) del provvedimento del 20 maggio 2010, n. 1734 di diniego del permesso di costruire in sanatoria; b) dell’ordinanza n. 17 del 10 agosto 2010 avente ad oggetto la demolizione delle opere di cui al precedente diniego di sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di permesso di costruire in sanatoria del 20 maggio 2010, n. 1734, e dell’ordinanza di demolizione del 10 agosto 2010, n. 17.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria e la conseguente ordinanza di demolizione, deducendo, quanto al diniego, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento, l’illogicità e la violazione dell’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PRG. Quanto all’ordinanza di demolizione, hanno dedotto l’illegittimità derivata, la violazione degli artt. 31, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e delle corrispondenti disposizioni della legge regionale n. 16/2008, nonché il difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposto. La questione centrale riguarda la legittimità del diniego di sanatoria per un ampliamento volumetrico realizzato mediante chiusura di un porticato in zona A, nella quale il PRG non consentiva incrementi volumetrici, nonché la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico e di garanzie partecipative prima dell’ordine di demolizione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la comunicazione comunale del 27 aprile 2010, con la quale erano stati portati a conoscenza degli interessati il parere contrario della Commissione edilizia, i motivi ostativi e l’avvio del procedimento di diniego, è stata ritenuta sostanzialmente idonea a soddisfare la funzione del preavviso di rigetto. I ricorrenti, inoltre, non avevano presentato memorie o documenti nel termine assegnato. Il Collegio ha comunque rilevato che il diniego di sanatoria, quale atto vincolato e dovuto in presenza di opere non conformi alla disciplina urbanistica, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis; trova altresì applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Gli ulteriori motivi sono stati respinti perché l’immobile ricadeva in zona A, nella quale non erano ammessi incrementi volumetrici salvo uno strumento urbanistico attuativo esteso all’intera zona, non approvato. La chiusura del porticato e l’ampliamento del fabbricato, considerati complessivamente, costituivano quindi interventi privi di titolo e non sanabili. Il provvedimento di diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo al parere della Commissione edilizia e alle norme urbanistiche applicabili. Quanto all’ordinanza di demolizione, il Collegio ha escluso la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico, ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, e ha negato che il privato possa invocare un legittimo affidamento fondato sul decorso del tempo o sulla mancata tempestiva repressione dell’abuso. La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude inoltre, secondo il parere, gli obblighi di partecipazione procedimentale e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, anche perché l’ordine non è adottato nell’ambito di un procedimento a istanza di parte.
Osservazioni
Diniego di sanatoria - art. 10-bis della legge n. 241/1990
La comunicazione comunale del 27 aprile 2010, recante l’indicazione del parere contrario della Commissione edilizia, dei motivi ostativi e dell’avvio del procedimento di diniego, è stata ritenuta sostanzialmente idonea a soddisfare la funzione del preavviso di rigetto. I ricorrenti non hanno inoltre presentato memorie o documenti nel termine assegnato.
Diniego di sanatoria - natura vincolata e art. 21-octies della legge n. 241/1990
Il diniego di sanatoria, quale atto dovuto in presenza di opere non conformi alla disciplina urbanistica, non deve necessariamente essere preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis. In ogni caso, il vizio procedimentale non avrebbe comportato l’annullamento, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Diniego di sanatoria - motivazione e disciplina urbanistica
Il diniego è adeguatamente motivato mediante il richiamo al parere della Commissione edilizia e all’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PRG. L’immobile ricade in zona A, nella quale non sono consentiti incrementi volumetrici salvo nell’ambito di uno strumento urbanistico attuativo esteso all’intera zona, non approvato. La chiusura del porticato e l’ampliamento del fabbricato, valutati nel loro complesso, costituiscono opere non sanabili.
Ordinanza di demolizione - interesse pubblico, affidamento e decorso del tempo
L’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto vincolato e diretto al ripristino della legalità, non richiede una motivazione specifica su ulteriori ragioni di interesse pubblico. Il privato responsabile della violazione non può invocare un legittimo affidamento e il decorso del tempo non sana l’abuso.
Ordinanza di demolizione - partecipazione procedimentale
La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude gli obblighi di partecipazione e il previo preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990; inoltre, l’ordine di demolizione non è adottato nell’ambito di un procedimento a istanza di parte.
Illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione
La censura di illegittimità derivata è stata respinta in quanto il diniego di sanatoria è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La comunicazione può ritenersi soddisfatta anche da un’informativa sostanzialmente idonea a portare a conoscenza dell’interessato i motivi ostativi. Per i dinieghi di sanatoria vincolati e per gli ordini di demolizione non è comunque necessariamente richiesto il preavviso di rigetto.
art. 3 l. 241/1990
obbligo di motivazione del provvedimento
Il diniego di sanatoria è adeguatamente motivato mediante il richiamo al parere della Commissione edilizia e alle disposizioni urbanistiche che impediscono l’incremento volumetrico.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La natura vincolata del diniego di sanatoria impedisce l’annullamento per eventuali vizi procedimentali quando l’esito non avrebbe potuto essere diverso.
art. 19 delle N.T.A. del PRG di Diano San Pietro
non sono consentiti incrementi volumetrici in zona A salvo nell’ambito di S.U.A. esteso all’intera zona A
La disposizione impedisce la sanatoria dell’ampliamento realizzato mediante chiusura del porticato, in assenza dello strumento urbanistico attuativo richiesto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordine di demolizione delle opere abusive
L’ordine di demolizione è un atto vincolato, rigidamente ancorato alla sussistenza dell’abuso edilizio, e non richiede una motivazione specifica su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina sanzionatoria edilizia; il parere esclude la fondatezza delle censure riferite all’ordinanza di demolizione.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina degli interventi edilizi eseguiti in assenza o difformità dal titolo; il parere esclude la fondatezza delle relative censure.
artt. 43, 44, 46 e 47 l.r. 16/2008
Richiamati dai ricorrenti quali disposizioni regionali corrispondenti alla disciplina statale in materia edilizia; le relative censure sono state ritenute infondate.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
La natura vincolata dei provvedimenti sanzionatori edilizi esclude, secondo il parere, la necessità della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto nei casi considerati.
Massime di principio
- Il diniego di sanatoria edilizia fondato sulla non conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ha natura vincolata; pertanto, l’eventuale omissione o irregolarità del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La funzione del preavviso di rigetto può essere assolta da una comunicazione sostanzialmente idonea a portare l’interessato a conoscenza dei motivi ostativi e della pendenza del procedimento, anche se non formulata secondo una specifica veste formale.
- Il diniego di sanatoria è adeguatamente motivato quando richiama il parere dell’organo tecnico e individua le disposizioni urbanistiche che impediscono la regolarizzazione; gli interventi abusivi devono essere valutati nel loro complesso.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto a quella inerente al ripristino della legalità edilizia violata.
- Il privato non può invocare un legittimo affidamento sulla conservazione di un manufatto abusivo né attribuire al decorso del tempo efficacia sanante dell’illecito edilizio.
- La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude, di regola, la necessità della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto, anche perché si tratta di un procedimento non avviato su istanza di parte.
Diniego di sanatoria edilizia e ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro il Comune di Diano San Pietro. Il ricorso riguardava il diniego di permesso di costruire in sanatoria del 20 maggio 2010, n. 1734, e la successiva ordinanza di demolizione del 10 agosto 2010, n. 17, relativa alle opere abusive.
Premesse procedimentali
Il ricorso era stato accompagnato da un’istanza cautelare, accolta con il parere interlocutorio n. 3488/2013. Successivamente, il Consiglio di Stato aveva richiesto la relazione ministeriale e, con il parere interlocutorio n. 168/2018, ne aveva disposto la comunicazione alle parti per garantire il contraddittorio, considerato il tempo trascorso dalla presentazione del ricorso. Nel 2023 i ricorrenti hanno confermato il permanere dell’interesse alla decisione. La relazione ministeriale e le controdeduzioni del Comune sono state poi trasmesse ai ricorrenti, che non hanno prodotto ulteriori osservazioni.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno contestato il diniego di sanatoria per:
- violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione;
- difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione dell’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del PRG.
Quanto all’ordinanza di demolizione, sono state dedotte:
- illegittimità derivata;
- violazione degli artt. 31, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e delle corrispondenti disposizioni della legge regionale n. 16/2008;
- difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposto.
Disciplina urbanistica applicabile
L’immobile ricadeva in zona A del PRG di Diano San Pietro. Secondo l’art. 19 delle relative norme tecniche di attuazione, in tale zona non erano consentiti incrementi volumetrici, salvo che nell’ambito di uno strumento urbanistico attuativo esteso all’intera zona A. Tale strumento non risultava approvato.
L’intervento oggetto dell’istanza di sanatoria consisteva nell’ampliamento del fabbricato preesistente mediante la chiusura di un porticato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opera, considerata unitariamente e realizzata in assenza di titolo edilizio, comportasse un incremento volumetrico incompatibile con la disciplina urbanistica e, quindi, non sanabile.
Comunicazione dei motivi ostativi
Il Comune aveva comunicato ai ricorrenti, con nota del 27 aprile 2010, che la Commissione edilizia aveva espresso parere contrario alla sanatoria perché le opere configuravano incrementi volumetrici non ammessi dalla normativa di zona. La comunicazione informava inoltre dell’avvio del procedimento di diniego e assegnava agli interessati un termine per presentare memorie e documenti, senza che tale facoltà fosse esercitata.
La Sezione ha ritenuto che tale comunicazione fosse sostanzialmente idonea a soddisfare la funzione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre ribadito che il diniego di sanatoria, quando deriva direttamente dalla non conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, ha natura vincolata e non deve necessariamente essere preceduto dal preavviso di rigetto. Anche qualora si ravvisasse un vizio procedimentale, opererebbe comunque l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Motivazione del diniego
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo al parere della Commissione edilizia e alle disposizioni del PRG che vietavano l’incremento volumetrico nella zona interessata. Non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria o travisamento, essendo stata correttamente valutata la consistenza complessiva delle opere eseguite senza titolo.
Ordinanza di demolizione
La Sezione ha respinto anche le censure relative all’ordine di demolizione. Secondo l’orientamento richiamato, l’ingiunzione a demolire è un atto vincolato, fondato sulla verifica dell’abuso e dei suoi presupposti normativi, e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia.
Il Consiglio di Stato ha escluso che il privato possa invocare un legittimo affidamento sulla permanenza dell’opera abusiva. Né il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso può produrre effetti sananti o imporre all’amministrazione una motivazione rafforzata. È stato richiamato, in particolare, il Consiglio di Stato, Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1648, secondo cui l’ordine di demolizione non necessita di una motivazione ulteriore anche quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, l’attuale titolare non sia l’autore dell’illecito o il trasferimento non abbia finalità elusive.
Partecipazione procedimentale nell’ordine di demolizione
La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude, secondo il parere, la necessità della previa comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. A ciò si aggiunge che l’ordine di demolizione non costituisce l’esito di un procedimento avviato su istanza di parte.
Conclusione
Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, confermando la legittimità del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione.
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