Parere n. 333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Questura di -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento di d.a.spo. n. 825 dell’11 maggio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di riesame del parere n. 521/2025, relativo al ricorso straordinario contro il D.A.SPO. n. 825 dell'11 maggio 2023.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente aveva impugnato con ricorso straordinario il divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dal Questore e notificato il 20 maggio 2023. Dopo la trasmissione della relazione ministeriale, il difensore aveva dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione del tempo trascorso e del prossimo esaurimento degli effetti del provvedimento. La Sezione, con parere n. 521/2025, aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prescindendo dai profili di inammissibilità derivanti dalla mancata definitività dell'atto, non essendo stato esperito il ricorso gerarchico al Prefetto. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il riesame sostenendo che il precedente parere avesse erroneamente affermato, nel corpo della motivazione, la non definitività dell'atto impugnato.
Il parere
La Sezione dichiara inammissibile l'istanza di riesame. Il ricorso originario era stato correttamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinuncia manifestata dal ricorrente. Il riferimento alla mancata definitività dell'atto e alla conseguente possibile inammissibilità del ricorso era stato espressamente considerato irrilevante e non aveva inciso sulla decisione, poiché la Sezione aveva definito il ricorso per improcedibilità prescindendo da quel profilo. Pertanto, non sussiste un errore decisivo suscettibile di riesame.
Osservazioni
Ammissibilità dell'istanza di riesame
L'istanza di riesame è inammissibile perché censura un passaggio motivazionale ininfluente rispetto alla decisione adottata nel precedente parere.
Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia al ricorso, motivata dal tempo trascorso e dal prossimo esaurimento degli effetti del D.A.SPO., giustifica la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Mancata definitività dell'atto impugnato
Il riferimento alla mancata proposizione del ricorso gerarchico al Prefetto non incide sull'esito del ricorso originario, poiché la Sezione aveva espressamente prescisso dal relativo profilo di inammissibilità.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nell'ambito del quale è stata presentata l'istanza di riesame.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al ricorso straordinario, un'istanza di riesame è inammissibile quando censura un passaggio motivazionale privo di incidenza sulla decisione, se l'esito del ricorso è stato fondato autonomamente su una diversa ragione definitoria.
- La rinuncia al ricorso, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rende non decisivi gli ulteriori profili di inammissibilità eventualmente esaminati solo in via subordinata o espressamente pretermessi.
Istanza di riesame di un parere su D.A.SPO.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina l'istanza di riesame proposta dal Ministero dell'Interno nei confronti del parere n. 521/2025, reso su un ricorso straordinario contro un divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dal Questore.
Premesse e vicenda procedimentale
Il privato aveva impugnato il D.A.SPO. n. 825 dell'11 maggio 2023, notificato il 20 maggio 2023, mediante ricorso straordinario presentato il 26 ottobre 2023. Il Ministero dell'Interno aveva trasmesso la relazione istruttoria concludendo per l'infondatezza del ricorso.
Nel corso del procedimento, il difensore del ricorrente aveva dichiarato, con PEC del 19 marzo 2025, di rinunciare al ricorso in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione del provvedimento e del prossimo esaurimento degli effetti del D.A.SPO.
Il precedente parere
Con parere n. 521/2025, la Sezione aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corpo della motivazione aveva inoltre richiamato un possibile profilo di inammissibilità connesso alla mancata definitività dell'atto impugnato, in quanto non risultava esperito il ricorso gerarchico al Prefetto.
Istanza di riesame del Ministero
Il Ministero dell'Interno ha chiesto il riesame del parere sostenendo che fosse stato erroneamente indicato il carattere non definitivo del provvedimento impugnato, per la mancata proposizione del ricorso gerarchico.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ritiene l'istanza di riesame inammissibile. La decisione precedente era stata assunta correttamente sulla base della sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia al ricorso.
Il riferimento alla mancata definitività dell'atto era privo di incidenza concreta, poiché la Sezione aveva espressamente deciso il ricorso per improcedibilità prescindendo dal profilo di inammissibilità collegato all'assenza del ricorso gerarchico. Si trattava, quindi, di un passaggio motivazionale ininfluente sull'esito del procedimento.
Conclusione
Il Consiglio di Stato esprime il parere che l'istanza di riesame sia inammissibile. Resta ferma la precedente definizione del ricorso originario mediante dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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