Parere n. 335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, avverso decreto n. f.5622/2025 - prot. 79366/2025 foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno per tre anni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto prefettizio recante foglio di via obbligatorio e divieto di far ritorno per tre anni nel Comune interessato
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il decreto prefettizio adottato a seguito dell'accertato danneggiamento di alcune autovetture, contestando l'imputazione dei fatti sulla base di un dedotto errore di persona. Ha chiesto anche la sospensione cautelare del provvedimento, senza allegare o dimostrare alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione. Il merito del ricorso non è stato ancora esaminato; la Sezione ha disposto un'integrazione istruttoria da parte del Ministero dell'Interno.
Il parere
La Sezione ha respinto l'istanza cautelare poiché il ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine al periculum in mora. Non è stata invece adottata una decisione sul merito del ricorso e sulla censura di errore di persona. Il Ministero dell'Interno dovrà redigere, entro 60 giorni, la relazione istruttoria sul merito, trasmettendola previamente al ricorrente e assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali repliche. L'affare dovrà quindi essere fissato per l'adunanza di merito.
Osservazioni
Istanza cautelare
L'istanza di sospensione è stata respinta perché il ricorrente non ha allegato alcun elemento relativo al periculum in mora, requisito necessario per la concessione della tutela cautelare.
Merito del ricorso
La Sezione non ha ancora deciso la censura relativa al dedotto errore di persona nell'imputazione dei danneggiamenti delle autovetture.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero dell'Interno deve predisporre la relazione istruttoria sul merito entro 60 giorni, trasmetterla previamente al ricorrente e concedere un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali repliche.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l'istanza cautelare deve essere accompagnata dalla deduzione concreta del periculum in mora; in mancanza, la sospensione del provvedimento impugnato deve essere respinta.
- Quando il merito del ricorso non è maturo per la decisione, la Sezione può disporre un'integrazione istruttoria, imponendo all'amministrazione di trasmettere la relazione al ricorrente e di assicurare un termine non inferiore a 30 giorni per le repliche.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per carenza di periculum in mora non comporta la decisione sul merito della censura dedotta nel ricorso.
Foglio di via obbligatorio e istanza cautelare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro un decreto dell'U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, recante foglio di via obbligatorio e divieto di far ritorno per tre anni nel Comune interessato. Il provvedimento era stato adottato dopo l'accertamento del coinvolgimento del ricorrente nel danneggiamento di alcune autovetture.
Motivo del ricorso
Il ricorso è fondato sul dedotto errore di persona. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto prefettizio e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Tuttavia, non ha allegato elementi relativi al periculum in mora, cioè al pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento nelle more della decisione sul merito.
Decisione sulla tutela cautelare
La Sezione ha respinto l'istanza cautelare esclusivamente perché non risultava dedotto alcunché in ordine al periculum in mora. Il rigetto riguarda quindi la richiesta di sospensione e non costituisce una decisione sulla fondatezza della censura relativa all'errore di persona.
Istruttoria sul merito
Il merito del ricorso non è stato definito. Il Ministero dell'Interno dovrà predisporre la relazione istruttoria entro 60 giorni, trasmetterla previamente al ricorrente e concedergli un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali repliche. Dopo tali adempimenti, il Presidente dovrà fissare l'adunanza per l'esame del merito.
Protezione dei dati personali
La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
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