Parere n. 332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Marco Angeloni contro il Comune di Imperia per l’annullamento della delibera n. 65 del 27 settembre 2023 di approvazione del Regolamento di gestione del Centro di riuso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera consiliare n. 65 del 27 settembre 2023, relativa all’approvazione del Regolamento di gestione del Centro di riuso e all’indicazione incidentale dei locali di Viale Europa quale sede del Centro.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera consiliare n. 65 del 27 settembre 2023, nella parte in cui, nell’approvare il Regolamento di gestione del Centro di riuso, richiama l’avvenuta predisposizione dei locali sottostanti alla scuola di Viale Europa quale sede del Centro. Deduce: a) eccesso di potere e carenza di motivazione, per l’individuazione del sito senza un chiaro atto autorizzativo e senza esplicitazione delle ragioni della scelta; b) carenza di motivazione circa la destinazione urbanistica e sociale dell’edificio, nonché i possibili profili igienico-sanitari, di traffico e di sicurezza degli alunni; c) illogicità della scelta, per mancata considerazione di siti alternativi, in particolare prossimi al centro di raccolta dei rifiuti ingombranti; d) violazione dell’art. 161, comma 6, del d.lgs. n. 116/2020 e della deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 954 del 15 novembre 2019, ritenuti prescrittivi quanto alla collocazione dei Centri di riuso presso i Centri di raccolta. Il Comune eccepisce che la sede sarebbe stata individuata già con la deliberazione di Giunta n. 331 del 7 novembre 2019, mai impugnata, e sostiene che la disciplina regionale renderebbe tale collocazione soltanto preferibile. Il Ministero riferente ritiene fondati il primo, il secondo e il quarto motivo, mentre considera infondato il terzo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso non ancora maturo per la decisione e dispone un’integrazione istruttoria, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Chiede al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di acquisire e trasmettere: a) le specifiche motivazioni amministrative e tecniche della scelta di Viale Europa, anziché della prossimità al Centro comunale di raccolta, nonché il quadro normativo nazionale e regionale applicabile; b) l’individuazione del provvedimento che abbia formalmente approvato la collocazione, chiarendo il significato dell’asserita “approvazione in linea tecnica” della proposta progettuale contenuta nella deliberazione di Giunta n. 331/2019; c) lo stato di realizzazione e di attivazione del Centro di riuso, compresi i lavori di adeguamento e l’acquisto di arredi e attrezzature. Il Ministero deve acquisire previamente le eventuali controdeduzioni del ricorrente, assegnandogli almeno venti giorni, e depositare la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. L’istanza cautelare è rigettata, non ravvisandosi i presupposti, anche sotto il profilo del periculum in mora.
Osservazioni
Istruttoria sulla scelta della sede
Devono essere chiarite le specifiche ragioni amministrative e tecniche che hanno condotto alla collocazione del Centro di riuso nell’area di Viale Europa anziché in prossimità del Centro comunale di raccolta dei rifiuti.
Quadro normativo nazionale e regionale
Il Ministero deve ricostruire compiutamente la disciplina nazionale e quella propria della Regione Liguria in materia di localizzazione dei Centri di riuso, verificando in particolare il significato e la portata delle disposizioni richiamate dal ricorrente.
Provvedimento formale di individuazione della sede
Deve essere acquisito il provvedimento che abbia formalmente approvato la collocazione del Centro di riuso in Viale Europa. La mera approvazione in linea tecnica della proposta progettuale, richiamata dal Comune con riferimento alla deliberazione di Giunta n. 331/2019, non risulta di per sé sufficiente a chiarire se e come la sede sia stata formalmente individuata.
Stato di realizzazione e attivazione
Devono essere precisati lo stato dei lavori di adeguamento dei locali, l’eventuale acquisto di arredi e attrezzature e l’attuale funzionamento del Centro di riuso.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è rigettata, poiché il Collegio non ravvisa i relativi presupposti, anche con riguardo al periculum in mora.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il procedimento consultivo riguarda un ricorso straordinario, il cui esame non è definito nel merito poiché il Collegio dispone ulteriori acquisizioni istruttorie.
art. 161, comma 6, d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116
La disposizione è invocata dal ricorrente quale base normativa della necessaria collocazione dei Centri di riuso presso i Centri di raccolta; il Collegio richiede un approfondimento del relativo quadro ordinamentale, senza assumere una decisione definitiva sul punto.
deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 954 del 15 novembre 2019
deliberazione n. 954 del 15 novembre 2019
È richiamata dal ricorrente come fonte regionale che imporrebbe l’organizzazione dei Centri di riuso presso i Centri di raccolta; la portata della previsione deve essere ulteriormente chiarita.
deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 1185/2018
determinazione di Giunta regionale n. 1185/2018
È indicata dal Comune come fonte del programma di finanziamento regionale e provinciale nell’ambito del quale è stata sviluppata la proposta progettuale per il Centro di riuso.
deliberazione della Giunta comunale di Imperia n. 331 del 7 novembre 2019
delibera di Giunta n. 331/2019 del 7 novembre 2019
Il Comune la indica come atto di approvazione in linea tecnica della proposta progettuale comprendente il Centro di riuso in Viale Europa; il Collegio rileva però la necessità di chiarire se tale atto abbia formalmente individuato la sede.
deliberazione del Consiglio comunale di Imperia n. 65 del 27 settembre 2023
delibera n. 65 del 27 settembre 2023
È l’atto impugnato, recante l’approvazione del Regolamento di gestione del Centro di riuso e il riferimento ai locali di Viale Europa come sede.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione individua la sede di un’attività pubblica con effetti potenzialmente incidenti su interessi urbanistici, ambientali, igienico-sanitari o sulla sicurezza della collettività, devono essere individuabili l’atto formalmente competente e le ragioni amministrative e tecniche della scelta.
- La mera approvazione tecnica di una proposta progettuale non consente, di per sé, di stabilire che sia stata formalmente adottata una decisione localizzativa: l’amministrazione deve chiarire contenuto, portata e effetti dell’atto, soprattutto quando la sede costituisce oggetto di contestazione.
- Quando la decisione sulla tempestività del ricorso dipende dall’individuazione dell’atto effettivamente lesivo, il giudizio non può essere definito senza accertare quale provvedimento abbia realmente disposto la localizzazione contestata.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, qualora gli elementi disponibili non consentano una decisione matura sulle questioni di rito e di merito, il Consiglio di Stato può disporre integrazioni istruttorie, acquisendo anche le controdeduzioni del ricorrente prima della relazione integrativa.
Impugnazione del regolamento comunale sul Centro di riuso
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Imperia per l’annullamento della delibera consiliare n. 65 del 27 settembre 2023, con la quale è stato approvato il Regolamento di gestione del Centro di riuso. La contestazione concerne, in particolare, il riferimento ai locali sottostanti la scuola di Viale Europa quale sede del Centro.
Censure del ricorrente
Il ricorrente deduce quattro ordini di vizi:
- carenza di motivazione ed eccesso di potere, perché la delibera avrebbe individuato il sito senza un chiaro atto autorizzativo precedente e senza spiegare le ragioni della scelta;
- carenza di motivazione sulla destinazione urbanistica e sociale dell’edificio, nonché sui possibili rischi igienico-sanitari, sul traffico e sulla sicurezza degli alunni della scuola sovrastante;
- illogicità della localizzazione, per omessa considerazione di siti alternativi, in particolare prossimi al Centro di raccolta dei rifiuti ingombranti;
- violazione dell’art. 161, comma 6, del d.lgs. n. 116/2020 e della deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 954 del 15 novembre 2019, ritenuti prescrittivi quanto alla collocazione dei Centri di riuso presso i Centri di raccolta.
Il ricorrente aveva inoltre presentato al Sindaco una richiesta di annullamento in autotutela della delibera e aveva chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto.
Difese del Comune
Il Comune sostiene che la sede non sarebbe stata individuata con la delibera consiliare del 2023, ma con la deliberazione di Giunta n. 331 del 7 novembre 2019, con cui sarebbe stata approvata in linea tecnica una proposta progettuale trasmessa alla Provincia e successivamente approvata dalla Regione. La proposta prevedeva la realizzazione sperimentale del Centro di riuso nel magazzino comunale di Viale Europa, con lavori di adeguamento, acquisto di arredi, attrezzature e software.
Secondo il Comune, la deliberazione del 2019 sarebbe stata pubblicata e mai impugnata, con conseguente tardività del ricorso proposto nel 2024. L’amministrazione esclude inoltre rischi per la salute degli alunni, qualificando il Centro come un mercatino gratuito di beni usati e richiamando la valutazione irrilevante del Comando dei vigili del fuoco. Contesta anche la rilevanza dei problemi di parcheggio e sostiene che la disciplina regionale renderebbe preferibile, ma non obbligatoria, la collocazione presso il Centro di raccolta.
Posizione del Ministero
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione istruttoria, ritiene tempestivo il ricorso, poiché la precedente deliberazione del 2019 non avrebbe individuato espressamente la sede del Centro. Nel merito considera fondati il primo, il secondo e il quarto motivo, mentre ritiene infondato il terzo motivo relativo all’illogicità della scelta. Propone invece il rigetto dell’istanza cautelare.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ritiene che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione. Restano quindi impregiudicate le questioni di rito, compresa la tempestività dell’impugnazione, e tutte le questioni di merito relative alla legittimità della localizzazione.
Il Collegio dispone una relazione integrativa che chiarisca:
- le motivazioni amministrative e tecniche della scelta di Viale Europa rispetto alla prossimità del Centro comunale di raccolta;
- il quadro normativo nazionale e regionale applicabile alla localizzazione dei Centri di riuso;
- quale sia il provvedimento che abbia formalmente approvato la sede di Viale Europa;
- che cosa debba intendersi per “approvazione in linea tecnica della proposta progettuale” contenuta nella deliberazione di Giunta n. 331/2019;
- lo stato di realizzazione del Centro, dei lavori di adeguamento e dell’acquisto di arredi e attrezzature;
- l’eventuale attuale attivazione e funzionamento della struttura.
Prima della trasmissione della relazione integrativa, il Ministero dovrà acquisire le eventuali controdeduzioni del ricorrente, assegnandogli un termine non inferiore a venti giorni. La relazione dovrà essere trasmessa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Istanza cautelare e conclusioni
La Sezione rigetta l’istanza cautelare, non ravvisando i presupposti per la sospensione dell’atto, anche con riferimento al periculum in mora. Il parere ha pertanto natura interlocutoria: non definisce il ricorso, ma dispone ulteriori adempimenti istruttori necessari per individuare l’atto effettivamente lesivo, ricostruire la disciplina applicabile e verificare la situazione concreta del Centro di riuso.
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