Cassazione Civile, Ordinanza n. 32642/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di un macchinario venduto con decreto ingiuntivo per il residuo prezzo. L'acquirente aveva proposto opposizione sostenendo che il bene non corrispondeva alle caratteristiche pattuite: secondo le intese, il macchinario doveva essere idoneo alla foratura di prodotti in acciaio e dotato di un sistema di raffreddamento e mantenimento della temperatura dei cinematismi interni; inoltre, quando iniziò la produzione, l'acquirente rilevò che il macchinario non aveva tali caratteristiche e contestò la circostanza alla venditrice. In via riconvenzionale chiedeva la risoluzione della compravendita per inadempimento o per mancanza di qualità ex artt. 1497 e 1453 c.c., oppure l'annullamento per errore o dolo. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò risolto il contratto, condannando la venditrice alla restituzione delle somme percepite. La Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo non provata la pattuizione delle caratteristiche tecniche invocate dall'acquirente e non rilevante, ai fini della risoluzione, il ritardo nella consegna della dichiarazione di conformità. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione dell'onere e del materiale probatorio, sostenendo che alcuni fatti dovevano ritenersi pacifici e che la prova delle caratteristiche pattuite era già emersa; 2) violazione dell'art. 1453 c.c. per avere la Corte d'appello escluso che il ritardo nella consegna della dichiarazione di conformità fosse un inadempimento grave idoneo a fondare la risoluzione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione a una quota della fattura, pari a euro 6.000, che l'acquirente assumeva non pattuita e non dimostrata dalla venditrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione argomentata. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la ratio decidendi della sentenza impugnata stava nel rigetto della domanda di nullità per difetto di conformità alla normativa antinfortunistica e nella conseguente insussistenza di un inadempimento grave tale da fondare la risoluzione; l'argomento sul ritardo nella consegna della dichiarazione di conformità era solo rafforzativo. Il motivo, dunque, non censurava realmente la ratio, ma contestava l'interpretazione della domanda compiuta dai giudici di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato per difetto di specificità, perché i ricorrenti non hanno dimostrato che la contestazione relativa ai 6.000 euro fosse stata riproposta in appello. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti, condannandoli inoltre alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulla valutazione del materiale probatorio è stata ritenuta impropria, perché la valutazione delle prove compete al giudice di merito.
Non consente in cassazione di sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito, se la motivazione è congrua.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulle caratteristiche pattuite del bene e sulla debenza di una parte della fattura.
La risoluzione richiede un inadempimento rilevante; nel caso, la censura non ha colpito la reale ratio decidendi della sentenza d'appello.
Invocato dall'opponente per la risoluzione per mancanza di qualità promesse o essenziali del bene.
La Corte d'appello aveva valorizzato la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della norma, desumendone la presenza dei requisiti minimi di sicurezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., miri in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La doglianza per violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura investe solo argomenti rafforzativi o profili non decisivi, il motivo non è fondato.
- Quando si contesta in cassazione un errore di riparto dell'onere della prova o la debenza di una specifica somma, il motivo deve essere specifico e deve mostrare che la questione sia stata tempestivamente dedotta e coltivata nei gradi di merito.
- Il ritardo nella consegna della documentazione di conformità, se non incide sulla validità del contratto e non è oggetto della specifica domanda di risoluzione, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione per inadempimento grave.
- La mancanza di prova della pattuizione di specifiche qualità tecniche del bene comporta che non possa affermarsi l'inadempimento del venditore su quel punto, essendo riservato al giudice di merito l'accertamento del contenuto concreto dell'accordo e della prova testimoniale.
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