Cassazione Penale, Sentenza n. 35628/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del 17 dicembre 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva riformato la condanna pronunciata il 17 aprile 2023 dal Tribunale di Nola e assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. In primo grado gli imputati erano stati condannati, in continuazione, a tre anni e sei mesi di reclusione e a 60.000 euro di multa, con pene accessorie, ripristino dello stato dell'ambiente a loro spese e confisca di quanto sottoposto a sequestro. Era loro contestato, in concorso, il traffico illecito organizzato di rifiuti e l'inquinamento ambientale, in relazione alla gestione e al conferimento di materiali provenienti da cantieri presso una cava destinata alla ricomposizione ambientale. Con un unico motivo il Procuratore generale ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, denunciando travisamento e omessa valutazione di elementi probatori. In particolare, ha contestato l'adesione della Corte d'appello alla perizia collegiale e l'applicazione dei limiti della colonna B in ragione della classificazione urbanistica D4, sostenendo che il sito era destinato al recupero ambientale e a uso agricolo e che occorreva considerare la sua concreta funzione, le prescrizioni autorizzative e la colonna A. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione delle risultanze tecniche del primo grado e degli elementi relativi a contaminanti, tra cui metalli e amianto, alle acque del laghetto, ritenute in primo grado acque di falda, e alle operazioni di cosiddetto “giro bolla”, con specifico riferimento agli episodi del 19 giugno e del 7 luglio 2017. Le difese hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e genericità, sostenendo che il ricorso sollecitava una rivalutazione del merito e non indicava errori percettivi della sentenza.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni difensive di inammissibilità: il ricorso individuava le parti della motivazione censurate e i dati istruttori asseritamente trascurati, senza che fosse necessaria l'integrale allegazione degli atti richiamati. Ha quindi accolto il ricorso del Procuratore generale e annullato la sentenza assolutoria con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Ha ritenuto viziata la motivazione perché la Corte territoriale aveva aderito in modo acritico alle conclusioni della perizia d'appello, senza confrontarle con la perizia svolta in primo grado, con le critiche delle parti e con le risultanze dibattimentali. Il rinvio dovrà valutare in modo autonomo e motivato le conclusioni tecniche contrapposte e l'intero quadro istruttorio, inclusi la destinazione e l'uso concreto dell'area, i limiti di contaminazione applicabili, i dati sulle acque e sui materiali conferiti e gli elementi relativi alla gestione dei rifiuti e ai “giri bolla”, verificando la sussistenza dei reati contestati. La responsabilità degli imputati non è stata definitivamente affermata: la decisione impugnata è stata annullata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Nel caso in esame, il Procuratore generale ha indicato esattamente quali parti della motivazione della sentenza di secondo grado sarebbero affette dai vizi denunciati, trascrivendo il contenuto delle conversazioni intercettate, così come riportate nel provvedimento impugnato e ha indicato le pagine della sentenza di primo grado la cui motivazione si pone in contrasto con quella della Corte di appello.
La doglianza di vizio di motivazione è specifica quando individua le parti della decisione censurate e gli elementi istruttori che sarebbero stati trascurati o valutati in modo contraddittorio.
art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
Siffatta interpretazione, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso.
La previsione dell'inserimento nel fascicolo separato degli atti specificamente indicati non ha superato, in via generale, l'orientamento sull'autosufficienza del ricorso; nel caso concreto, tuttavia, non era necessario allegare gli atti perché il ricorrente richiamava dati già riportati nella sentenza impugnata.
In tema di valutazione delle risultanze peritali, posto che la perizia viene disposta, come previsto dall'art. 220 cod. proc. pen., "quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche" (competenze che, pertanto, debbono ritenersi, per definizione, escluse dalle cognizioni del giudice e, in genere dalle nozioni di comune esperienza), ne deriva che sarebbe contraddittorio pretendere dal giudice la autonoma dimostrazione della esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a tali conclusioni egli ritenga di prestare adesione, dovendosi invece ritenere sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti come detta adesione non sia stata acritica e passiva, ma sia stata frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto, peraltro, nel presupposto che le suddette conclusioni peritali, sia per la "particolare competenza" di cui il perito deve presumersi fornito (art. 221 legge cod. proc. pen.), sia per l'impegno che egli deve assumere all'atto del conferimento dell'incarico (art. 226 comma primo cod. proc. pen.), siano, fino a prova contraria, affidabili.
Il giudice può aderire alle conclusioni peritali senza dimostrarne autonomamente la correttezza tecnica, ma deve motivare mostrando che l'adesione è frutto di esame attento e non passivo; deve inoltre confrontarsi con le critiche argomentate e con eventuali conclusioni peritali contrastanti.
Il delitto di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen. è integrato da chi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
La fattispecie richiede una pluralità di operazioni e una gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti realizzata mediante mezzi e attività continuative organizzate; il giudice deve valutare il complesso della condotta e non ridurre la vicenda a un singolo episodio senza spiegare perché gli ulteriori elementi siano irrilevanti.
L'art. 452-bis cod. pen. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, di un habitat (ipotesi introdotta dal d.lgs. n. 81/2026), della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Il reato, a forma libera e di danno, richiede una compromissione o un deterioramento ambientale significativo e misurabile. La decisione non stabilisce definitivamente se tale requisito ricorra nel caso concreto, ma impone al giudice di merito di motivare confrontandosi con le risultanze tecniche e probatorie rilevanti.
art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
In tema di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita "processo di produzione", quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti.
I materiali derivanti dalla demolizione di un edificio non sono sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1, lett. a), perché la demolizione non costituisce un processo di produzione; devono pertanto essere qualificati come rifiuti.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d. Igs. n. 152 del 2006, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto", dovendosi al riguardo ribadire che, in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 del d. Igs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.
Il produttore che invoca il regime derogatorio del deposito controllato o temporaneo deve provare la sussistenza delle condizioni di liceità previste dall'art. 183; la regola è richiamata nel contesto della qualificazione dei materiali da demolizione come rifiuti, ma non costituisce il fondamento diretto dell'annullamento.
Massime di principio
- Il giudice può recepire le conclusioni di una perizia senza ricostruire autonomamente il sapere tecnico, ma deve mostrare che la scelta è il risultato di una valutazione consapevole e non di un'adesione acritica. Quando siano state svolte perizie con esiti contrapposti o le conclusioni siano oggetto di critiche argomentate, la motivazione deve confrontarsi con tali elementi e chiarire perché una tesi sia accolta e l'altra esclusa.
- Il perito fornisce al giudice il sapere tecnico-scientifico necessario, ma non può sostituirsi al giudice nelle valutazioni giuridiche e nella decisione sul fatto. La valutazione probatoria e l'interpretazione delle norme restano riservate all'organo giudicante.
- In presenza di una motivazione assolutoria fondata su una perizia, il giudice d'appello non può omettere il confronto con le risultanze della perizia di primo grado, con le valutazioni del primo giudice e con gli elementi istruttori specificamente indicati come incompatibili con la conclusione adottata.
- Il vizio di motivazione è dedotto in modo specifico quando il ricorso individua le parti della decisione censurate e i dati probatori asseritamente omessi o travisati; non è necessario allegare nuovamente atti o trascrizioni già riportati nella sentenza impugnata, se la censura si fonda su quel contenuto.
- Per l'art. 452-quaterdecies c.p. la verifica della pluralità delle operazioni e della continuità organizzata deve riguardare l'intero quadro probatorio. Non è sufficiente qualificare un episodio come isolato senza confrontarsi con gli ulteriori fatti che, secondo l'accusa e la decisione di primo grado, descrivono una gestione protratta e organizzata.
- I materiali provenienti dalla demolizione di edifici non costituiscono sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, poiché la demolizione non è un processo di produzione; essi devono essere qualificati come rifiuti.
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