Cassazione Penale, Sentenza n. 35617/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza del 19 marzo 2026 del Tribunale di Catania, pronunciata quale giudice dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p., che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Con un unico motivo articolato ha denunciato violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso la presenza di elementi nuovi: le dichiarazioni rese nel giudizio abbreviato, con cui aveva chiarito il proprio ruolo subordinato e dichiarato di avere interrotto i rapporti con i presunti sodali; la confessione successivamente formalizzata anche in relazione all'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990; l'accordo raggiunto con il Procuratore generale per una significativa riduzione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche, indicati dalla difesa come segnali di evoluzione favorevole della personalità. Ha inoltre sostenuto che il ritorno sul luogo del primo accertamento fosse parte di una condotta unitaria in continuazione, anziché un episodio autonomo; ha documentato attività lavorativa svolta prima e durante la detenzione e una prospettiva di assunzione all'esterno; ha proposto l'esecuzione degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, incensurata e lavoratrice, in luogo estraneo ai fatti, con controllo elettronico. Su tali basi ha contestato la permanenza e l'attualità delle esigenze cautelari, l'adeguatezza della custodia carceraria e la mancata considerazione del decorso del tempo, della pena già espiata e del principio di minima compressione della libertà personale. Il 18 giugno 2026 il difensore, munito di procura speciale, ha depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il difensore, munito di procura speciale, vi aveva rinunciato ritualmente. Di conseguenza non ha esaminato nel merito le censure cautelari né le allegazioni relative alle esigenze cautelari e all'adeguatezza degli arresti domiciliari. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero da colpa per la causa di inammissibilità, al versamento di 500 euro alla Cassa delle ammende. La decisione non modifica la misura cautelare confermata dal Tribunale.
Norme richiamate
Con ordinanza del 19 marzo 2026, depositata in pari data, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava il gravame proposto da Monreale Michael avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
La norma individua il procedimento nel quale il Tribunale ha deciso l'appello cautelare; la Corte di cassazione non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Deduceva, inoltre, di avere successivamente raggiunto con il Procuratore generale un accordo sulla pena, comportante una consistente riduzione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in primo grado.
La disposizione è richiamata nel motivo difensivo per identificare l'ipotesi associativa oggetto della confessione allegata. La Corte non decide sulla configurabilità del reato né sul valore della confessione, poiché dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Sosteneva, inoltre, che il proprio ritorno sul luogo del primo accertamento fosse riconducibile a un fatto unitario, legato dal vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., e non a una condotta autonoma e avulsa dal contesto originario.
La disposizione è menzionata nella ricostruzione della censura difensiva, che distingueva l'ammissione relativa ai fatti di cui all'art. 73 da quella concernente l'ipotesi associativa. La Corte non decide la questione, essendo intervenuta rinuncia al ricorso.
Sosteneva, inoltre, che il proprio ritorno sul luogo del primo accertamento fosse riconducibile a un fatto unitario, legato dal vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., e non a una condotta autonoma e avulsa dal contesto originario.
Il vincolo della continuazione compare soltanto come argomento del ricorrente sulla unitarietà della condotta; la Corte non formula una regola interpretativa né decide la censura.
Lamentava, quindi, la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., assumendo che l'ordinanza impugnata non avesse illustrato le ragioni dell'inadeguatezza di ogni altra misura e non avesse considerato l'asserito affievolimento delle esigenze cautelari.
La norma è richiamata nella censura difensiva sull'adeguatezza delle misure cautelari, ma la Corte non ne esamina l'applicazione per effetto della rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione, ritualmente presentata mediante atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione, ritualmente presentata mediante atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta ritualmente presentata perché sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero da colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. La norma si applica anche alla rinuncia all'impugnazione, come precisato dalla Corte richiamando precedenti di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, ritualmente presentata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e preclude l'esame dei motivi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando non siano ravvisate ragioni di esonero da colpa per la causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; tale conseguenza opera anche nel caso di rinuncia all'impugnazione.
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