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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35610/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, giudice del rinvio, che aveva annullato il sequestro preventivo soltanto per il profitto di 90.000 euro relativo al capo 28, confermando il vincolo per equivalente fino a 360.000 euro, profitto attribuito al reato contestato al capo 29, sulla quota del 50% di un fabbricato di pregio ad Anzio, via Serena n. 50. Le imputazioni riguardavano, in concorso e con aggravante del metodo mafioso, due episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, contestati ai capi 28 e 29, commessi rispettivamente tra il 19 e il 23 dicembre 2020 e il 23 dicembre 2020 in Calabria e nel Lazio. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione degli artt. 125, 309, comma 9, 321 e 324, comma 7, c.p.p., sostenendo che il decreto genetico fosse nullo per carenza originaria di motivazione sul periculum in mora e che il giudice del riesame avesse illegittimamente integrato una motivazione inesistente. Ha richiamato la genericità della richiesta cautelare, l’assenza di condotte personali di occultamento e la documentata intestazione dell’immobile, acquistato e ultimato dai genitori. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e motivazione apparente, sostenendo che il rischio di dispersione patrimoniale fosse stato affermato in astratto, senza individuare comportamenti concreti e attuali riferibili all’indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non poteva rimettere in discussione il punto già deciso dalla precedente sentenza rescindente: quella pronuncia aveva accertato che il G.I.P. aveva motivato sul periculum mediante rinvio alla dettagliata richiesta cautelare e aveva stabilito che il Tribunale del riesame poteva integrare la motivazione, non trattandosi di motivazione inesistente. Il secondo motivo, pur formalmente prospettato anche come violazione di legge e motivazione apparente, sollecitava una nuova valutazione del percorso argomentativo, non consentita nel ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali. Il Tribunale del rinvio aveva individuato il rischio concreto e attuale di sottrazione alla futura confisca nelle risultanze patrimoniali e investigative, nelle condotte di possibile interposizione fittizia e occultamento della titolarità o consistenza dei beni, nonché nelle caratteristiche della villa e nella disponibilità di fatto desunta dall’abitazione nell’immobile delle famiglie dei due fratelli. È rimasto quindi confermato il sequestro per equivalente per 360.000 euro sulla quota del 50% dell’immobile; era già stato annullato il vincolo relativo ai 90.000 euro del capo 28. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.p.

    In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.

    La decisione del giudice di rinvio non può essere impugnata nuovamente sui punti già decisi dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la censura sulla possibilità di integrare la motivazione del decreto genetico era preclusa dalla sentenza rescindente.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.

    Nel giudizio successivo al rinvio resta deducibile l’inosservanza dell’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto e alle statuizioni della Corte di cassazione; la Corte ha escluso che tale inosservanza si fosse verificata.

  • art. 321, commi 1 e 2, c.p.p.

    Come emergeva dalla stessa richiesta di applicazione della misura cautelare reale, i risultati delle indagini inducevano a ritenere necessario il ricorso al sequestro preventivo di cui all’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., funzionale alla successiva confisca ex art. 240 cod. pen., anche con riferimento ai beni riconducibili ad Alessandro Riitano.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere giustificato dal pericolo concreto e attuale che i beni siano sottratti alla futura ablazione; nel caso deciso tale rischio è stato ricavato dalle risultanze patrimoniali e investigative e dalle circostanze relative all’immobile.

  • art. 240 c.p.

    Come emergeva dalla stessa richiesta di applicazione della misura cautelare reale, i risultati delle indagini inducevano a ritenere necessario il ricorso al sequestro preventivo di cui all’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., funzionale alla successiva confisca ex art. 240 cod. pen., anche con riferimento ai beni riconducibili ad Alessandro Riitano.

    Il sequestro è stato considerato funzionale ad anticipare la tutela della futura confisca, impedendo che il profitto o beni aggredibili per equivalente fossero sottratti alla sua esecuzione.

  • art. 325 c.p.p.

    Con riguardo al requisito del periculum in mora e limitatamente alla residua ipotesi delittuosa contestata all’odierno ricorrente, il Tribunale del rinvio, facendo applicazione dei principi espressi dalla sentenza rescindente, ha rilevato come il provvedimento applicativo emesso dal G.I.P. distrettuale avesse evidenziato, mediante rinvio alla sottostante richiesta cautelare reale, il concreto rischio di condotte di interposizione fittizia di beni mobili e immobili da parte degli indagati, finalizzate a sottrarre il patrimonio a possibili interventi ablativi dell’autorità giudiziaria.

    Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge o motivazione apparente in una richiesta di rivalutazione degli argomenti e del percorso motivazionale del giudice di merito.

  • art. 110 c.p.

    La disposizione è indicata nell’imputazione come titolo di concorso nei reati di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte non svolge una specifica interpretazione della norma.

  • art. 416-bis.1, comma 1, c.p.

    La disposizione è riportata tra le norme contestate quale aggravante; la decisione non ne esamina in modo specifico i presupposti.

  • art. 61, n. 6, c.p.

    La disposizione è riportata tra le norme contestate; la Corte non affronta specificamente la relativa aggravante.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La disposizione è indicata tra le norme contestate in relazione alla continuazione, senza essere oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La disposizione individua i reati di stupefacenti posti a fondamento della misura, ma la Corte non ne esamina la configurabilità, concentrando la decisione sui presupposti del sequestro e sull’ammissibilità dei motivi.

  • art. 125 c.p.p.

    La norma è invocata dalla difesa per censurare la motivazione, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    La norma è invocata nel primo motivo, ma la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    La norma è invocata nel primo motivo, ma la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    La Corte richiama la disposizione nel delimitare i motivi proponibili contro la decisione del giudice di rinvio e rileva che il giudice si è uniformato alla pronuncia rescindente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, secondo la statuizione finale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la decisione resa in sede di rinvio non possono essere riproposte questioni relative a punti già decisi dalla precedente pronuncia rescindente; resta censurabile l’inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alle statuizioni e ai principi fissati dalla Corte.
  • In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione della motivazione di merito: una doglianza formalmente prospettata come violazione di legge o motivazione apparente è inammissibile quando si risolve nella critica agli argomenti valutativi del giudice.
  • Il periculum in mora del sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere ravvisato nel rischio concreto e attuale che i beni siano occultati, intestati fittiziamente, alienati o comunque sottratti alla futura ablazione, desunto da elementi patrimoniali e investigativi riferibili alla posizione dell’indagato e dalle caratteristiche e modalità di disponibilità del bene.
  • La motivazione del provvedimento cautelare reale può essere resa per relationem mediante rinvio espresso a una richiesta cautelare conosciuta dalla difesa, quando le argomentazioni richiamate siano congrue e coerenti con la misura e il provvedimento non sia privo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacenti

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