Cassazione Penale, Sentenza n. 35613/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per avere presentato, il 10 settembre 2021, una dichiarazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestando che nel 2020 il reddito complessivo del nucleo familiare era pari a zero, mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano rilevato un reddito di euro 16.179,39. Il Tribunale di Castrovillari lo aveva dichiarato responsabile e la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento e mancata ammissione di prova decisiva: chiedeva l’acquisizione di un’informativa della Questura di Bologna, volta a corroborare le testimonianze secondo cui il nipote si era trasferito presso altri congiunti dall’autunno 2018, così da dimostrare che non faceva più parte del nucleo familiare nel 2020. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sul dolo e sulla rilevanza del reddito omesso, sostenendo che i circa euro 4.000 percepiti dalla moglie come reddito di emergenza non avrebbero comunque fatto superare la soglia per il beneficio e che si trattasse di falso innocuo. Con il terzo motivo ha dedotto l’errata applicazione dell’art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato gli elementi già risultanti dagli atti — esiguità dell’offesa, modalità della condotta, condizioni economiche, non abitualità e assenza di danno patrimoniale concreto per l’Erario — e avesse impropriamente posto a carico della difesa un onere di allegazione. Con il quarto motivo ha denunciato motivazione apparente sulla nozione di nucleo familiare, sostenendo che occorreva distinguere la famiglia anagrafica dalla convivenza effettiva e che le prove offerte dimostravano l’allontanamento stabile del nipote.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: non risultava una specifica istanza documentale in primo grado, la difesa aveva soltanto riservato il deposito di documenti senza poi produrli e la Corte di appello aveva comunque motivato sulla non decisività della documentazione richiesta. Ha rigettato il secondo motivo: il dolo del reato sussiste indipendentemente dal fatto che il reddito non dichiarato determini o meno il superamento della soglia reddituale per l’ammissione al patrocinio; inoltre, non erano state allegate circostanze indicative di un comportamento meramente colposo. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che il diniego dell’art. 131-bis c.p. era sorretto da motivazione apparente perché non erano stati valutati gli elementi emergenti dagli atti e specificamente dedotti. Ha rigettato il quarto motivo, poiché la censura non si confrontava con la ragione della decisione: la mancata dimostrazione dell’effettiva e continuativa assenza del nipote dal nucleo familiare nel 2020; la Corte territoriale aveva logicamente ritenuto insufficienti gli elementi difensivi a superare le risultanze anagrafiche. La sentenza è stata annullata limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il dolo richiesto per la configurabilità del reato sussiste indipendentemente dalla circostanza che il reddito non dichiarato sia o meno tale da determinare il superamento della soglia reddituale prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini del dolo del reato di falsa dichiarazione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è irrilevante che il reddito omesso sia sufficiente a far superare la soglia reddituale prevista per il beneficio.
artt. 76 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la dichiarazione prevista dagli artt. 76 e 79 del medesimo d.P.R. n. 115/2002, attestando falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per accedere al beneficio.
La dichiarazione concernente le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il documento cui si riferisce la falsa attestazione contestata. La sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione del contenuto degli artt. 76 e 79.
una motivazione specifica è richiesta quando il giudice di appello ritenga di accedere alla rinnovazione istruttoria, mentre non è necessaria nei medesimi termini quando tale richiesta venga rigettata, purché la decisione trovi adeguato fondamento nel compendio probatorio già acquisito.
Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria non richiede una motivazione specifica nei medesimi termini previsti per l’accoglimento, purché la decisione sia adeguatamente fondata sulle prove già acquisite.
Tuttavia, è proprio l’omessa valutazione degli elementi emergenti dagli atti, specificamente dedotti nel ricorso, a integrare il vizio denunciato, risolvendosi le ragioni esposte in una motivazione apparente.
Nel decidere sulla particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare gli elementi rilevanti già emergenti dagli atti e specificamente dedotti; il diniego fondato senza tale valutazione è sorretto da motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel reato di falsa dichiarazione finalizzata all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il dolo sussiste indipendentemente dal fatto che il reddito non dichiarato comporti il superamento della soglia reddituale richiesta per il beneficio.
- Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello non richiede una motivazione specifica nei medesimi termini richiesti per il suo accoglimento, purché la decisione trovi adeguato fondamento nel compendio probatorio già acquisito.
- Nel valutare l’applicabilità della particolare tenuità del fatto, il giudice deve esaminare gli elementi rilevanti già risultanti dagli atti e specificamente dedotti; la loro omissione può rendere apparente la motivazione del diniego.
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