Cassazione Penale, Sentenza n. 35616/2026 del 08/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 13 marzo 2026, notificata il 17 marzo 2026, che aveva rigettato l’opposizione contro il precedente diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., carenza assoluta o apparenza della motivazione, per mancata risposta alle censure dell’opposizione; ha contestato l’uso di massime di esperienza anziché un esame rigoroso della documentazione attestante l’indigenza; ha richiamato precedenti ammissioni al beneficio e la remissione del debito, nonché la collaborazione processuale; ha sostenuto che la detenzione al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. non costituisse ostacolo normativo al beneficio; ha denunciato l’erronea applicazione della presunzione prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 e l’imposizione di un onere probatorio eccessivo, nonché la mancata considerazione della posizione dell’Agenzia delle Entrate. La Procura generale ha chiesto l’inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che contro l’ordinanza resa sull’opposizione al diniego del patrocinio è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge: vi rientra il difetto assoluto di motivazione, ma non la mera incongruità della motivazione. Nel caso concreto la censura motivazionale era aspecifica, anche perché l’ordinanza impugnata esponeva un articolato percorso argomentativo, e alcune doglianze erano formulate in modo generico. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati i rilievi sulla presunzione di abbienza: la presunzione dell’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 è relativa e può essere vinta, ma il richiedente deve allegare concreti elementi fattuali, chiari e univoci, idonei a dimostrare l’effettiva non abbienza; autocertificazione e mera certificazione reddituale non bastano, e in mancanza di adeguata allegazione il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti. L’ordinanza aveva ritenuto insufficienti gli elementi addotti, inclusi l’assenza di beni intestati e la detenzione protratta, valorizzando invece, sulla base della documentazione, il ruolo apicale del richiedente nel sodalizio e la persistente operatività di questo. I precedenti provvedimenti di ammissione al beneficio in altri procedimenti non hanno efficacia vincolante. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazione ma non la sua mera incongruità ovvero vizi di essa
Il ricorso per cassazione contro la decisione sull’opposizione al diniego del patrocinio è limitato alla violazione di legge; il vizio motivazionale è deducibile solo se assoluto, non per mera incongruità o altri difetti non radicali.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002
la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta.
La presunzione di superamento del reddito è relativa e può essere superata mediante prova contraria; il richiedente deve però allegare concreti elementi di fatto che dimostrino in modo chiaro e univoco l’effettiva condizione economica.
art. 24, comma 3, Cost.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite, facendo riferimento al generale «principio antielusivo» che s'incardina sulla capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., e perciò sull'art. 3 Cost., correlandosi all'ulteriore corollario costituito dall'art. 24, comma terzo, Cost., in osservanza del quale l'art. 98 cod. proc. pen. prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è correlato alla tutela costituzionale della difesa dei non abbienti e alla capacità contributiva effettiva, sicché l’ammissione dipende dall’accertamento delle reali condizioni economiche.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La difesa deduce, con articolato motivo di impugnazione, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La norma è richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha esaminato le censure entro il ristretto ambito di sindacato previsto per questa impugnazione.
Massime di principio
- Contro l’ordinanza che decide sull’opposizione al diniego o all’inammissibilità della domanda di patrocinio a spese dello Stato è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge. Il difetto assoluto di motivazione può integrare tale violazione, mentre la mera incongruità motivazionale non è deducibile.
- La presunzione di superamento del reddito prevista per determinate categorie di richiedenti il patrocinio a spese dello Stato è relativa e ammette prova contraria. Per superarla, non è sufficiente una mera autocertificazione o certificazione reddituale: occorre allegare concreti elementi fattuali, chiari e univoci, che attestino l’effettiva condizione economica di non abbienza.
- In assenza di un’adeguata allegazione di concreti elementi idonei a vincere la presunzione di abbienza, il giudice non è tenuto a valutare autonomamente lo stato d’indigenza né a svolgere accertamenti d’ufficio.
- I provvedimenti di ammissione al patrocinio emessi in altri procedimenti non hanno efficacia vincolante nel giudizio successivo e non sostituiscono la verifica autonoma delle condizioni economiche rilevanti.
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