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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35612/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell’11 dicembre 2025, aveva riconosciuto al richiedente, assolto con sentenza della stessa Corte del 10 maggio 2022, irrevocabile il 12 novembre 2022, il diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare subita dal 18 luglio 2019 al 10 maggio 2022 in relazione all’imputazione di associazione di tipo mafioso, liquidando euro 242.422,96 e compensando le spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell’art. 314 c.p.p., contestando che la Corte territoriale avesse escluso dolo o colpa grave sulla base di una valutazione sostanzialmente coincidente con quella sull’innocenza penale, senza svolgere l’autonomo giudizio causale ed ex ante richiesto in materia di riparazione. Ha lamentato l’omesso esame del decreto di fermo del 16 luglio 2019, dell’ordinanza cautelare del 21 luglio 2019 e di condotte e circostanze richiamate nei provvedimenti cautelari, fra cui i rapporti e le frequentazioni del richiedente con soggetti indicati come appartenenti o contigui alla cosca, nonché un distinto procedimento per minaccia aggravata dal metodo mafioso. Secondo il Ministero, tali elementi avrebbero dovuto essere valutati per stabilire se avessero contribuito, anche insieme all’errore dell’autorità, a ingenerare o mantenere l’apparenza della partecipazione associativa e se integrassero colpa grave o, almeno, colpa lieve incidente sull’indennizzo. Con il secondo motivo, subordinato, il Ministero ha contestato la quantificazione: l’importo aritmetico di euro 242.422,96 sarebbe stato maggiorato del dieci per cento senza adeguata motivazione e senza spiegare la difformità tra motivazione e dispositivo; ha inoltre dedotto che l’eventuale colpa lieve avrebbe dovuto incidere sul quantum. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i documenti depositati con la memoria difensiva, poiché diretti a provare fatti e suscettibili di apprezzamento riservato al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che il giudice della riparazione aveva concentrato l’analisi sull’effettiva partecipazione del richiedente all’associazione mafiosa e sull’insufficienza delle prove per affermarne la responsabilità penale, anziché verificare se condotte accertate o non escluse dal giudice di cognizione avessero concorso causalmente, anche insieme all’errore dell’autorità, a determinare o mantenere la detenzione. Nel rinvio dovranno essere valutati ex ante il quadro indiziario e i rapporti attribuiti al richiedente con soggetti indicati come appartenenti o contigui alle cosche, considerando qualità, frequenza, contesto e contenuto, nonché gli elementi che giustificarono l’adozione e l’eventuale mantenimento della misura. Dovrà inoltre essere stabilito se la condotta integri colpa grave ostativa al diritto o colpa lieve rilevante per la quantificazione. Il motivo relativo alla maggiorazione dell’indennizzo e alle questioni sul quantum è rimasto assorbito perché l’accoglimento investe l’an del diritto.

Norme richiamate

  • artt. 314 e 315 c.p.p.

    Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263 – 01).

    Il diritto alla riparazione richiede un accertamento autonomo rispetto a quello sulla responsabilità penale: occorre verificare se la condotta dell’interessato abbia contribuito causalmente, anche insieme all’errore dell’autorità, alla produzione della detenzione. Una condotta ostativa può escludere il diritto; la colpa lieve può incidere sulla misura dell’indennizzo.

  • art. 43 c.p.

    A tal fine, i giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., e che, secondo un consolidato principio di diritto, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, Biancolillo, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, Capelletto, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034 - 01).

    Ai fini dell’ingiusta detenzione, la colpa ostativa ricorre quando una condotta cosciente e volontaria, connotata da negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza macroscopiche, determina una situazione che rende prevedibile l’intervento restrittivo dell’autorità o il mancato venir meno di una misura già adottata.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l’equa riparazione da ingiusta detenzione, l’accertamento della colpa grave è autonomo rispetto al giudizio sulla responsabilità penale quanto alla valutazione giuridica delle condotte, ma non consente di fondarsi su fatti che la sentenza irrevocabile abbia escluso o ritenuto non sufficientemente provati.
  • Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione ex ante, considerando il quadro indiziario disponibile al giudice della cautela e verificando se il comportamento processuale o extraprocessuale dell’interessato abbia contribuito, anche in concorso con l’errore dell’autorità procedente, a creare o mantenere l’apparenza della fondatezza dell’accusa e quindi la detenzione.
  • Nei procedimenti per reati associativi, frequentazioni ambigue con appartenenti al sodalizio possono integrare colpa grave ostativa quando, per qualità, frequenza, contesto e contenuto, siano percepibili come indici di contiguità e causalmente collegate all’adozione o al mantenimento della misura; il giudice deve però riferirsi a fatti accertati o non esclusi nel giudizio di cognizione.
  • La colpa grave può escludere il diritto alla riparazione; la colpa lieve, pur non ostativa al riconoscimento del diritto, può essere valutata ai fini della determinazione dell’indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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