Cassazione Penale, Sentenza n. 35619/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 21 febbraio 2024 per occultamento o distruzione di documenti contabili, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre alle spese processuali, alle pene accessorie di legge e alla pubblicazione della sentenza. Il fatto era contestato come commesso il 14 ottobre 2016. Con il primo motivo ha dedotto l’intervenuta prescrizione. Con il secondo ha denunciato l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sostenendo che non era dimostrata la previa formazione delle scritture e contestando che la mancata esibizione e la ricostruzione induttiva dei dati fiscali potessero provare la distruzione o l’occultamento; ha inoltre lamentato che non fossero stati effettuati accessi presso gli uffici della ditta o del commercialista e che mancasse la prova del pagamento delle spese. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando l’assenza di una valutazione concreta e individualizzata. Con il quarto ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, assumendo che il diniego fosse fondato sui precedenti e su un giudizio negativo di personalità senza adeguato riferimento ai criteri di commisurazione. Con il quinto ha censurato la durata massima di sei mesi dell’attività non retribuita a favore della collettività, imposta quale condizione della sospensione condizionale della pena, richiamando l’età dichiarata di 76 anni e le precarie condizioni di salute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: per il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, commesso dopo l’entrata in vigore della legge n. 148/2011, il termine prescrizionale è aumentato di un terzo e, nel caso concreto, scadeva il 14 ottobre 2026. Il secondo motivo è inammissibile per genericità estrinseca, perché non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, ed è comunque manifestamente infondato: i giudici di merito avevano valorizzato l’operatività della ditta, il mancato reperimento e la mancata esibizione della contabilità, i reiterati inviti rimasti inevasi, le dichiarazioni dell’imputato di non riuscire a trovare i documenti dopo lunghe ricerche e le fatture reperite presso terzi; la Corte ha ritenuto utilizzabile l’accertamento induttivo e ha richiamato il principio secondo cui il rinvenimento presso il destinatario di una copia della fattura può consentire di desumere la distruzione o l’occultamento della copia dell’emittente. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato: il diniego dell’art. 131-bis c.p. era sorretto dalla natura sistematica della condotta, riguardante l’intera contabilità di un quadriennio e diretta a impedire la ricostruzione dei volumi d’affari per più annualità, incompatibile con la particolare tenuità dell’offesa. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche con la gravità e la protrazione pluriennale del fatto, la mancata collaborazione e i precedenti penali, ritenendo neutrali o non favorevoli gli elementi difensivi allegati. Il quinto motivo è anch’esso generico e manifestamente infondato: la durata di sei mesi dell’attività non retribuita è stata ritenuta congrua, entro i limiti di legge e correlata alla gravità della condotta; età e condizioni di salute erano state dedotte genericamente e non dimostravano un’incompatibilità assoluta, potendo le modalità dell’attività essere adattate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
Ne consegue che per il reato in contestazione, art 10 d.lgs 74/2000, di occultamento o distruzione di documenti contabili, il termine, lungo, di prescrizione, è al 14 ottobre 2026, evidentemente non ancora consumato.
Per i fatti successivi al 17 settembre 2011, il termine prescrizionale del delitto previsto dall’art. 10 d.lgs. 74/2000 è aumentato di un terzo; nel caso esaminato non era ancora decorso.
L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità estrinseca quando non espone puntuali rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
l'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; la tenuità va valutata in concreto considerando modalità della condotta, danno o pericolo e criteri dell’art. 133 c.p., anche alla luce della condotta susseguente al reato.
Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa), nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022.
I criteri dell’art. 133 c.p. guidano la valutazione concreta della particolare tenuità dell’offesa, considerando le modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza; rileva inoltre la condotta successiva al fatto.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.
Le attenuanti generiche presuppongono elementi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; se la richiesta non indica circostanze favorevoli specifiche, il diniego può essere motivato richiamando l’assenza di elementi positivi.
La Corte, confermata la congruità del trattamento sanzionatorio in relazione alla apprezzata gravità oggettiva della condotta in imputazione in danno dell'Erario, ha dedotto la correlativa congruità della durata dell'attività non retribuita a favore della collettività, «necessario contrappeso al beneficio della sospensione condizionale, garantendo che la misura conservi la sua funzione rieducativa e di responsabilizzazione del reo», argomentando, altresì, sulla neutralità dei riferimenti, generici, a età avanzata e precarie condizioni di salute dell'allora appellante, inidonei a attestare una incompatibilità assoluta con lo svolgimento di attività socialmente utili e potendosi, comunque, le stesse eventualmente modulare all'occorrenza.
La durata dell’attività non retribuita a favore della collettività può essere commisurata alla gravità della condotta e svolgere funzione rieducativa e responsabilizzante; allegazioni generiche su età e salute non escludono la misura se non dimostrano un’incompatibilità assoluta, potendo le modalità essere adattate.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; ricorrendone i presupposti, può essere disposta anche la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità estrinseca quando non formula rilievi critici puntuali rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; l’onere di specificità è proporzionato alla specificità della motivazione censurata. È altresì inammissibile per genericità intrinseca quando si risolve in formule astratte o non pertinenti al caso concreto.
- In materia di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il destinatario di una copia della fattura, che deve essere emessa in duplice esemplare, può consentire di desumere che la copia dell’emittente sia stata distrutta o occultata.
- Quando l’accusa abbia assolto il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni o massime di esperienza, l’imputato che prospetti una ricostruzione alternativa deve allegare concreti elementi fattuali a sostegno della propria tesi, secondo il principio di vicinanza della prova.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La tenuità va valutata in concreto considerando modalità della condotta, entità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza, senza attribuire rilievo decisivo al solo bene giuridico tutelato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il richiamo all’assenza di elementi positivi quando la richiesta non indica specifiche circostanze idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza.
- Nel valutare la durata dell’attività non retribuita a favore della collettività imposta quale condizione della sospensione condizionale, il giudice può rapportarla alla gravità della condotta e alla funzione rieducativa della misura; deduzioni generiche sull’età o sulle condizioni di salute non sono sufficienti a escluderla se non attestano un’incompatibilità assoluta.
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