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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21106/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di una somma indicata come eccedenza di imposta di bollo assolta in modo virtuale. La società aveva comunicato la disdetta dell'autorizzazione al pagamento virtuale, presentato la dichiarazione consuntiva di chiusura e ricevuto dall'Ufficio la liquidazione definitiva, dalla quale emergeva un credito per eccedenza di versamento. Solo successivamente, oltre tre anni dopo la comunicazione della liquidazione definitiva, era stata presentata un'istanza formale di rimborso, respinta per tardività. In Cassazione la società ha denunciato, con due motivi, la violazione del d.P.R. n. 642 del 1972 e degli artt. 2935 e 2946 c.c.: da un lato ha sostenuto che il termine triennale decadenziale dell'art. 37, comma 3, riguarderebbe solo i rimborsi collegati all'accertamento delle violazioni e non anche il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione consuntiva, per il quale opererebbe la prescrizione decennale; dall'altro ha sostenuto che la dichiarazione consuntiva avrebbe già valore di istanza di rimborso, o comunque che il rimborso avrebbe dovuto essere effettuato d'ufficio, sicché il termine di decadenza non sarebbe decorso oppure decorrerebbe da un momento diverso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, nel regime dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, la dichiarazione consuntiva ha natura meramente ricognitiva e funzionale alla liquidazione definitiva da parte dell'Amministrazione, non integra di per sé un'istanza di rimborso e non determina il consolidamento del credito come diritto esigibile prima della liquidazione. Il credito diventa certo, liquido ed esigibile solo con la comunicazione della liquidazione definitiva dell'Ufficio; da quel momento decorre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 642 del 1972. Poiché l'istanza di rimborso è stata presentata oltre tre anni dopo tale comunicazione, la contribuente è incorsa in decadenza. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    Disciplina la rinuncia all'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale e la presentazione della dichiarazione consuntiva; la dichiarazione ha funzione ricognitiva e la liquidazione definitiva spetta all'Amministrazione.

  • art. 37, commi 1 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    Il comma 3 prevede un termine decadenziale triennale per la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale; la Corte ne afferma la portata generale per i rimborsi in materia di bollo virtuale e il decorso dal momento in cui il credito diventa esigibile, ossia dalla liquidazione definitiva comunicata dall'Ufficio.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al momento di decorrenza del termine, ma la Corte ritiene che la pretesa restitutoria diventi esercitabile solo dopo la liquidazione definitiva dell'Amministrazione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione decennale, ma la Corte esclude l'applicazione della prescrizione di diritto comune quando opera il regime speciale decadenziale previsto dalla disciplina tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma del giudizio tributario di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario, il rimborso di somme indebitamente versate è normalmente subordinato a istanza di parte e le ipotesi di rimborso d'ufficio hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione.
  • Quando la legge tributaria prevede un termine di decadenza per la restituzione, la disciplina speciale prevale sulla prescrizione ordinaria di diritto comune.
  • La dichiarazione consuntiva presentata dal contribuente in un procedimento di liquidazione finale può avere mera funzione ricognitiva e non vale automaticamente come istanza di rimborso, se non contiene una inequivoca manifestazione di volontà restitutoria.
  • Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui il credito del contribuente diventa certo, liquido ed esigibile; se tale momento coincide con la liquidazione definitiva dell'Ufficio, il termine inizia da quella comunicazione.
  • La rubrica di una norma può essere utilizzata come criterio interpretativo e, se di formulazione generale, può sostenere un'applicazione non limitata alle sole ipotesi espressamente richiamate nel corpo del testo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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