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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00251/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in via presuntiva il reddito IRPEF di un contribuente per l'anno 2008 sulla base di beni indice e spese sostenute (tra cui immobili, autovetture, mutui e collaboratrice domestica), contestando un reddito dichiarato molto inferiore. Dopo un primo accoglimento integrale del ricorso del contribuente in CTP, la CTR aveva riformato la decisione e ridotto il maggior reddito accertato in linea con la proposta transattiva già formulata dall'Amministrazione in sede di adesione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria documentando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla L. n. 197 del 2022, con presentazione dell'istanza e versamento della prima rata nei termini. Il ricorso, pertanto, non è stato esaminato nel merito perché la parte ha chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata della lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che il contribuente aveva validamente aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022, come modificata dal D.L. n. 34 del 2023, depositando la domanda e la prova del versamento della prima rata entro il termine previsto. Non essendovi risultanze di un diniego dell'Agenzia delle Entrate, la Corte ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni per decidere i motivi del ricorso. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Infine ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'estinzione per condono non integra rigetto, inammissibilità o improponibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie pendenti e deposita tempestivamente in giudizio la domanda e la prova del pagamento della prima rata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi del ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per condono/definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; di conseguenza non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte.
  • Nelle liti definite agevolatamente, salvo diverse previsioni normative, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • In presenza di una domanda di definizione agevolata non seguita da diniego dell'Amministrazione, la pendenza del giudizio viene meno e la controversia non richiede alcuna decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

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