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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22693/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Buccheri ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione ex art. 99 DPR n.115/2002 avverso il decreto del GIP che aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente aveva depositato telematicamente l'opposizione il 11/01/2022 nella sezione di Volontaria Giurisdizione, ottenendo una ricevuta di avvenuta consegna; la cancelleria V.G. il 01/03/2022 comunicava che il deposito non era stato accettato per questioni di iscrizione in ruolo e invitava a reiscrivere il ricorso nella sezione contenzioso, cosa fatta dallo stesso difensore il 01/03/2022. Il giudice ha ritenuto tardivo il deposito valutando come utile solo il secondo inoltro. La ricorrente ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione di norme (tra cui art.99 T.U. 115/02 e art.13 co.2 DM 44/2011) nonché per travisamento degli atti e per il fatto che la cancelleria non poteva, con valutazioni amministrative, privare di efficacia il deposito telematico che aveva prodotto RdAC.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Palermo. La Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse provato l'avvenuto deposito telematico tempestivo (con generatione della ricevuta di avvenuta consegna) e che la successiva comunicazione della cancelleria e la reiscrizione non potevano produrre l'effetto di rendere tardiva l'opposizione senza che il giudice avesse valutato la questione; la vicenda dovrà essere nuovamente valutata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), art. 99

    Disciplina l'opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha valorizzato la tempestività dell'opposizione purché provata dal deposito telematico valido

  • DM 44/2011, art. 13, comma 2

    Individua nel momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) l'atto formale del deposito telematico: la Corte ha dato rilievo alla RdAC quale momento di perfezionamento del deposito

  • Codice di procedura civile, art. 38

    La competenza per materia deve essere decisa dal giudice e non può essere sostituita da valutazioni esclusivamente amministrative della cancelleria; eventuali errori di iscrizione vanno valutati in sede decisionale

  • Codice di procedura civile, art. 702-bis

    Richiamato in relazione alla forma sommaria di cognizione richiamata dalla cancelleria/tribunale; la Corte segnala che l'art.99, pur avvicinandosi alla procedura sommaria, conserva peculiarità che ne possono giustificare la trattazione in V.G.

  • D.lgs. 150/2011, art. 15

    Richiamato come fonte che ha attratto taluni procedimenti nell'ambito del procedimento sommario; la Corte ne considera l'incidenza ma sottolinea le peculiarità dell'art.99 T.U.

  • Provvedimento DGSIA 16/4/2014, art. 14, comma 7

    Norme tecniche sul deposito telematico e codici di errore (WARN/ERROR/FATAL); la Corte osserva che il deposito aveva esito positivo e non rientrava nelle ipotesi di errori materiali che giustificano il rifiuto

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Riferimento procedurale alle conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione

Massime di principio

  • Il deposito telematico si considera perfezionato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC): quella data vale per la determinazione della tempestività degli atti.
  • La cancelleria non può, con autonome valutazioni amministrative di iscrizione al ruolo, annullare o rendere inefficace un deposito telematico che abbia prodotto RdAC; eventuali questioni di competenza o di corretta iscrizione devono essere risolte dal giudice nel merito.
  • Se la cancelleria richiede la reiscrizione in altro registro per ragioni organizzative, il reinvio non deve essere inteso come "nuovo deposito" che faccia decorrere nuovamente i termini, se il primo deposito era valido e tempestivo: il giudice deve valutare la rilevanza temporale del primo invio.
  • Conservare e allegare sempre le comunicazioni della cancelleria (PEC, ricevute, attestazioni di annullamento/iscrizione) nel fascicolo è essenziale per dimostrare la tempestività e le vicende procedimentali in caso di contestazione.
  • Le prassi interne degli uffici giudiziari non possono ledere i diritti processuali della parte; in presenza di prassi o istruzioni interne contrastanti è necessario chiedere al giudice la valutazione e, se occorre, proporre rimedi impugnatori.
  • In caso di problemi tecnici o di iscrizione, il difensore dovrebbe tempestivamente documentare ogni passaggio e allegare copia della RdAC e delle PEC per evitare che motivi formali amministrativi siano utilizzati per dichiarare decadenze o inammissibilità.

Testo integrale

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