Cassazione Civile, Ordinanza n. 18719/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da demansionamento e mobbing nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale. La vicenda concreta riguardava un progressivo svuotamento delle mansioni, con riduzione delle aree amministrative precedentemente attribuitegli e presunto scavalcamento decisionale, nonché condotte vessatorie imputate al soggetto che cumulava le funzioni di Segretario comunale e Direttore generale. La Corte d'appello aveva escluso sia il demansionamento sia il mobbing, ritenendo che l'avocazione di alcune competenze da parte del titolare dei due incarichi fosse giustificata e che gli attriti descritti integrassero soltanto una conflittualità lavorativa priva del dolo richiesto per il mobbing, pur riconoscendo un danno all'immagine e morale liquidato equitativamente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione degli artt. 97, 107 e 108 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 5, 17, 19, 21 e 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il Segretario comunale/Direttore generale non potesse avocare competenze proprie dei dirigenti né porsi in posizione gerarchicamente sovraordinata; pertanto la sottrazione di funzioni sarebbe stata illegittima e avrebbe integrato demansionamento e mobbing.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato i fatti come mere condotte di fatto e non come esercizio di poteri formali incompatibili con l'assetto delle competenze; il ricorso mirava invece a sollecitare una rivalutazione del merito e dei fatti storici, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consente la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura deve restare effettivamente di diritto e non risolversi in una rivalutazione del fatto
il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la censura priva di specifica attinenza al decisum equivale a mancata enunciazione del motivo e comporta inammissibilità
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
l'eventuale improcedibilità è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità applicata per ragione più liquida
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti delle funzioni del Segretario comunale, ma la Corte non ha fondato la decisione su una ricostruzione formale dei poteri
richiamato dal ricorrente per affermare la competenza dirigenziale sulle funzioni sottratte
richiamato dal ricorrente in combinato disposto con le altre norme sugli organi dell'ente locale
artt. 5, 17, 19, 21 e 52 d.lgs. 165/2001
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità dello svuotamento delle mansioni e della pretesa sovraordinazione gerarchica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e strettamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non si confronti con la reale motivazione della decisione è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito qualifica la vicenda come fatto materiale e non come esercizio di poteri formali, è inammissibile il ricorso che costruisca la critica esclusivamente sul diverso assetto normativo delle competenze.
- La mera esposizione di argomentazioni giuridiche sui poteri degli organi non basta se il decisum ha escluso la rilevanza di tali poteri, avendo invece deciso sulla base della ricostruzione concreta delle condotte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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