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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18719/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da demansionamento e mobbing nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale. La vicenda concreta riguardava un progressivo svuotamento delle mansioni, con riduzione delle aree amministrative precedentemente attribuitegli e presunto scavalcamento decisionale, nonché condotte vessatorie imputate al soggetto che cumulava le funzioni di Segretario comunale e Direttore generale. La Corte d'appello aveva escluso sia il demansionamento sia il mobbing, ritenendo che l'avocazione di alcune competenze da parte del titolare dei due incarichi fosse giustificata e che gli attriti descritti integrassero soltanto una conflittualità lavorativa priva del dolo richiesto per il mobbing, pur riconoscendo un danno all'immagine e morale liquidato equitativamente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione degli artt. 97, 107 e 108 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 5, 17, 19, 21 e 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il Segretario comunale/Direttore generale non potesse avocare competenze proprie dei dirigenti né porsi in posizione gerarchicamente sovraordinata; pertanto la sottrazione di funzioni sarebbe stata illegittima e avrebbe integrato demansionamento e mobbing.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato i fatti come mere condotte di fatto e non come esercizio di poteri formali incompatibili con l'assetto delle competenze; il ricorso mirava invece a sollecitare una rivalutazione del merito e dei fatti storici, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e strettamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non si confronti con la reale motivazione della decisione è inammissibile.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito qualifica la vicenda come fatto materiale e non come esercizio di poteri formali, è inammissibile il ricorso che costruisca la critica esclusivamente sul diverso assetto normativo delle competenze.
  • La mera esposizione di argomentazioni giuridiche sui poteri degli organi non basta se il decisum ha escluso la rilevanza di tali poteri, avendo invece deciso sulla base della ricostruzione concreta delle condotte.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoMobbingRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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