Cassazione Civile, Ordinanza n. 18736/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di riconoscimento dell'indennità di bilinguismo a favore di un docente che aveva prestato attività prima alle dipendenze della Regione, poi con contratti di lavoro stipulati con una Fondazione di diritto privato, e infine, dal 2013, presso un Istituto pareggiato musicale subentrato alla Fondazione per effetto di legge regionale. Il ricorso principale sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere spettante l'indennità, perché aveva confuso la nozione di istituto d'arte con quella di istituzioni AFAM, aveva attribuito rilievo alla conoscenza del francese senza base normativa sufficiente e aveva trascurato che il rapporto era stato regolato da contratti richiamanti la contrattazione AFAM, la quale non prevede tale emolumento. Il ricorso incidentale della Fondazione e quello dell'Istituto censuravano, in sostanza, la qualificazione dell'ente come scuola dipendente dalla Regione e quindi l'applicazione diretta della L.R. n. 63/1988; sostenevano che la Fondazione fosse un soggetto privato, che il rapporto di lavoro fosse privato, che la disciplina regionale sul bilinguismo non fosse applicabile né direttamente né per rinvio contrattuale, e che il transito del personale al nuovo Istituto non avesse introdotto un diritto all'indennità, essendo stato mantenuto il trattamento economico già in godimento senza previsione dell'emolumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, i motivi dei ricorsi incidentali, ritenendo che la Fondazione fosse un ente di diritto privato e che, per tale ragione, non potesse qualificarsi come scuola dipendente dalla Regione ai fini dell'applicazione diretta della L.R. n. 63/1988 sull'indennità di bilinguismo. Ha inoltre escluso che il rinvio contrattuale alla disciplina del settore pubblico prima scolastico e poi AFAM potesse fondare il diritto all'indennità, poiché tali discipline non la prevedevano e, comunque, la contrattazione AFAM non consente eterointegrazioni basate su pregresse previsioni di legge regionale. Quanto alla fase successiva al passaggio all'Istituto, la Corte ha rilevato che il personale era stato inquadrato mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo già in godimento, senza emergere un autonomo titolo all'indennità. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito di rigetto della domanda di indennità di bilinguismo, con assorbimento dei motivi del ricorso principale.
Norme richiamate
L.R. n. 63/1988
la norma riconosce l'indennità di bilinguismo ai docenti delle scuole dipendenti dalla Regione; non è applicabile direttamente a una scuola gestita da un ente privato.
L.R. n. 8/1992
ha istituito la Fondazione come ente ai sensi degli artt. 12 e 14 c.c., confermandone la natura privatistica.
L.R. n. 8/1992
richiamata per evidenziare che le assunzioni erano ex novo.
L.R. n. 45/1995
nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego regionale, attribuiva i trattamenti economici solo tramite contratti collettivi.
L.R. n. 22/2010
confermava il sistema di attribuzione dei trattamenti economici tramite contrattazione collettiva.
L.R. n. 22/2012
ha disposto l'assorbimento del personale docente della Fondazione nell'Istituto, mantenendo funzioni e trattamento complessivo in godimento.
d. lgs. n. 165/2001
richiamati per escludere eterointegrazioni retributive fondate su pregresse norme di legge in un regime contrattualizzato.
d. lgs. n. 165/2001
menzionato come norma di salvezza della disciplina regionale pregressa, ma non idoneo a fondare nel caso concreto il diritto all'indennità.
d. lgs. n. 29/1993
menzionato in relazione alla salvezza della disciplina regionale sul bilinguismo, ma non decisivo per il riconoscimento del diritto nel caso concreto.
L. n. 508/1999
nel sistema AFAM, il rapporto è sottoposto alla contrattazione di settore, che non prevedeva l'indennità di bilinguismo.
d. lgs. n. 136/2007
richiamato per il collegamento al sistema AFAM e alla delega alla Regione, ma ritenuto non idoneo a fondare una qualificazione della scuola come dipendente dalla Regione.
L. n. 196/1978
citata nei motivi, senza un'autonoma ratio decisoria specificamente sviluppata nel testo.
L. n. 508/1999
citata anche per distinguere le istituzioni AFAM dagli istituti d'arte richiamati dalla normativa regionale.
d. lgs. n. 136/2007
citato anche per contestare la natura dell'Istituto e il regime di appartenenza all'alta formazione.
art. 1322 c.c.
richiamato nei motivi per censurare la qualificazione del rapporto e il contenuto degli accordi individuali.
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi, in particolare quanto alla prova della conoscenza della lingua francese e dei presupposti del diritto rivendicato.
artt. 1362 ss. c.c.
richiamati nei motivi in relazione all'interpretazione dei contratti individuali e degli accordi collettivi.
Massime di principio
- L'indennità prevista da una legge regionale per i docenti delle scuole dipendenti dalla Regione non si applica automaticamente a enti gestiti da soggetti privati, anche se sussistono collegamenti finanziari o istituzionali con la Regione stessa.
- La nozione di "dipendenza" della scuola dalla Regione richiede un vincolo diretto di appartenenza o controllo pubblico, non essendo sufficiente una mera partecipazione regionale o una presenza di poteri di indirizzo o designazione degli organi.
- Quando il rapporto di lavoro è regolato da contrattazione collettiva di settore e i contratti individuali rinviano a discipline che non prevedono un determinato emolumento, il diritto a tale emolumento non può essere desunto per via interpretativa da norme pregresse incompatibili con il regime contrattualizzato.
- Nel sistema privatizzato del pubblico impiego, anche regionale, i trattamenti economici devono trovare base nella contrattazione collettiva; le norme di legge anteriori non operano come fonte diretta di integrazione se non espressamente mantenute e se incompatibili con il nuovo assetto delle fonti.
- Il transito del personale da un ente privato a un diverso ente, con mantenimento di funzioni e trattamento complessivo in godimento, non comporta di per sé l'insorgenza di nuovi diritti economici non previsti dal titolo di provenienza o dalla disciplina applicabile al nuovo rapporto.
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