Cassazione Civile, Ordinanza n. 18682/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un docente che aveva svolto incarichi di collaborazione/vicariato in ambito scolastico e, in alcuni periodi, attività di sostituzione del dirigente scolastico. La Corte territoriale aveva riconosciuto per il periodo 2011-2013 l'indennità per funzioni vicarie sulla base della sola nomina a vicario del dirigente reggente. In cassazione il ricorrente principale ha censurato tale riconoscimento sostenendo che, dopo l'evoluzione normativa e contrattuale richiamata, al collaboratore del dirigente spetta solo il compenso previsto per i compiti specifici a carico dei fondi di istituto, mentre l'indennità di funzioni superiori compete soltanto quando vi sia una sostituzione piena del dirigente, svolta validamente o di fatto, con carattere di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 165/2001. È stato inoltre affrontato il tema della sostituzione per ferie del dirigente, esclusa dalla nozione legale di mansioni superiori e quindi non idonea, di per sé, a fondare il diritto a differenze retributive; nel caso concreto la sostituzione nel periodo 16 luglio-31 agosto 2009 è stata ritenuta fisiologica ferie estive e non esercizio di mansioni superiori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale e accolto il ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Perugia, affinché riesamini la domanda applicando i principi affermati: il semplice incarico di vicario/collaboratore non dà diritto all'indennità di funzioni superiori; l'indennità spetta solo se sia provata una sostituzione piena del dirigente, con i requisiti di prevalenza richiesti dall'art. 52, d.lgs. 165/2001. Ha inoltre escluso che la sostituzione del dirigente per ferie, specie in un arco temporale fisiologico come quello estivo, integri di per sé mansioni superiori remunerabili.
Norme richiamate
La contrattazione collettiva può regolare le conseguenze economiche dell'assegnazione a mansioni superiori; la sostituzione piena del dirigente, anche se di fatto o per invalidità dell'incarico, comporta differenze retributive solo se ricorrono i requisiti di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale. L'assenza per ferie è espressamente esclusa dalla nozione di sostituzione rilevante ai fini delle mansioni superiori.
art. 36 Cost.
Il principio di proporzionalità della retribuzione richiede che le funzioni espletate siano compensate e che le mansioni superiori temporanee siano retribuite con un compenso aggiuntivo, ma non impone necessariamente la piena corrispondenza al trattamento economico del titolare delle funzioni.
art. 69, comma 1, CCNL 1994-1997
L'indennità per funzioni superiori è quella prevista dalla contrattazione collettiva, salvaguardata dall'art. 146 CCNL 2007, e viene quantificata nel differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento del dirigente e del docente.
art. 69, comma 2, CCNL 1994-1995
Non opera più per riconoscere un'indennità al solo fatto della nomina a vicario del dirigente reggente; in tali casi spetta soltanto il compenso per i compiti di collaborazione a carico dei fondi di istituto.
art. 88, comma 2, lettera f), CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007
Il docente incaricato di specifici compiti di collaborazione con il dirigente è remunerato esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto.
art. 146 CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007
Salvaguarda, in parte qua, la misura dell'indennità di funzioni superiori prevista dall'art. 69, comma 1, CCNL 1994-1997.
art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001
Il docente collaboratore del dirigente svolge specifici compiti di collaborazione e non, solo per questo, sostituzione piena del dirigente.
Richiamato in via comparativa dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di sistemi che compensano le mansioni superiori senza parificare integralmente il trattamento economico al titolare del ruolo.
L. n. 228/2012, art. 1, commi 44 e 45
Richiamata come precedente analogico dalla Corte costituzionale in tema di compenso per mansioni superiori svolte da assistenti amministrativi incaricati di coprire posti DSGA.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, il diritto a differenze retributive per mansioni superiori non deriva automaticamente dalla mera nomina o dall'assegnazione di un incarico, ma richiede la prova dello svolgimento effettivo di funzioni superiori con carattere di prevalenza sul piano qualitativo, quantitativo e temporale.
- La contrattazione collettiva può determinare in via autonoma la misura dell'indennità dovuta per mansioni superiori, purché sia rispettato il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione; non è necessario che la retribuzione coincida integralmente con quella del titolare del ruolo superiore.
- La sostituzione di un dirigente scolastico per il periodo di ferie, specie quando inserita in un ordinario arco di ferie estive, non integra di regola esercizio di mansioni superiori idoneo a fondare un autonomo diritto all'indennità, perché l'assenza per ferie è espressamente esclusa dalla disciplina legale.
- L'incarico di collaborazione o vicariato nel contesto scolastico va distinto dalla sostituzione piena del dirigente: solo la seconda, se connotata da effettiva prevalenza, consente il riconoscimento dell'indennità per funzioni superiori.
- In presenza di sostituzione piena del dirigente scolastico, l'emolumento spettante è quello previsto dalla disciplina collettiva per le funzioni superiori, quantificato secondo il differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento del dirigente e del docente.
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