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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18696/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una dipendente del comparto scuola, assunta con una pluralità di contratti a tempo determinato, che ha chiesto l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e agli scatti di anzianità con decorrenza dall’inizio del primo rapporto a termine, nonché il pagamento delle differenze retributive conseguenti. In primo grado la domanda è stata accolta solo in parte, con riconoscimento del diritto ma applicazione della prescrizione quinquennale alle somme più risalenti. In appello il Ministero ha contestato la pretesa economica, mentre la lavoratrice ha impugnato la decorrenza della prescrizione; la Corte d’appello ha rigettato l’appello principale del Ministero e accolto quello incidentale della lavoratrice, eliminando il limite di prescrizione per le somme maturate prima dell’1.7.2004. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2946 c.c., sostenendo che, trattandosi di differenze retributive, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e non quella decennale, non essendo corretto qualificare la pretesa come credito da inadempimento dell’obbligo statale di attuare la normativa eurounitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondato il motivo sulla prescrizione. Ha affermato che la domanda volta a ottenere il medesimo trattamento economico e giuridico spettante al lavoratore comparabile a tempo indeterminato ha natura di adempimento contrattuale e soggiace alle regole applicabili a quel rapporto, sicché per le differenze retributive vale la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche ex art. 2948, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito: è stato riconosciuto il diritto della lavoratrice alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive secondo la progressione prevista per gli assunti a tempo indeterminato a decorrere dal terzo anno di incarico annuale, ma con salvezza della prescrizione delle somme maturate prima del 1°.7.2004. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di tre quarti delle spese dei due gradi di merito, con compensazione del residuo quarto, mentre le spese di legittimità sono state compensate integralmente. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2948 c.c.

    si applica alle somme dovute periodicamente ad anno o in termini più brevi, comprese le differenze retributive maturate nel rapporto, con conseguente prescrizione quinquennale.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato come ulteriore riferimento alla prescrizione quinquennale per talune indennità di fine rapporto.

  • art. 2946 c.c.

    la Corte esclude la sua applicazione al caso, negando che la pretesa debba essere assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    viene richiamato il precedente di legittimità che ha affermato il principio di diritto sul punto.

  • Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    la pretesa è ricondotta al principio di non discriminazione del lavoro a termine, ma il rimedio consiste nel ripristino del medesimo trattamento spettante al lavoratore a tempo indeterminato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura dell’amministrazione ricorrente e dell’esito del giudizio.

Massime di principio

  • La domanda del lavoratore a termine volta a ottenere il medesimo trattamento economico previsto per il lavoratore comparabile a tempo indeterminato va qualificata come domanda di adempimento contrattuale e non come azione soggetta al termine ordinario decennale per il solo fatto di fondarsi sulla normativa antidiscriminatoria europea.
  • Quando la pretesa riguarda differenze retributive periodiche, la prescrizione applicabile è quella quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., perché il credito mantiene la natura di prestazione periodica del rapporto di lavoro.
  • Il rimedio contro la discriminazione del lavoro a termine consiste nel ripristino del trattamento che sarebbe spettato in caso di assunzione a tempo indeterminato, senza che il lavoratore a termine possa conseguire un regime prescrizionale più favorevole di quello del lavoratore comparabile.
  • Se la cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., applicando direttamente il principio di diritto corretto alla fattispecie.
  • In caso di accoglimento parziale o prevalente soccombenza di una parte, la regolazione delle spese può essere modulata percentualmente anche nei gradi di merito, con compensazione totale o parziale del giudizio di legittimità quando ricorrano ragioni legate al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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