Cassazione Civile, Ordinanza n. 18738/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una docente precaria del pubblico impiego contrattualizzato, volta a ottenere la ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'anzianità di servizio sin dalla prima assunzione a termine e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna dell'amministrazione al riconoscimento dell'anzianità e al pagamento delle differenze, ritenendo non fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale e affermando, inoltre, che i crediti sarebbero stati soggetti a prescrizione decennale; aveva anche richiamato la condizione di lavoratrice a termine per escludere, in ogni caso, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, della L. n. 183 del 2011, sostenendo che le somme riconosciute avevano natura retributiva e, come tali, erano soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; contestava inoltre l'affermazione secondo cui, nei rapporti a termine, la prescrizione non decorre in corso di rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, le domande del dipendente a tempo determinato che invochino il principio di non discriminazione e mirino a conseguire il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato sono soggette alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.; la prescrizione decorre, per i crediti sorti durante il rapporto, dal momento della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione, da tale momento. Ha inoltre corretto l'ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo cui, per la natura a termine del rapporto, la prescrizione non correrebbe: secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, anche nei rapporti a tempo determinato del pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre nei modi ordinari, poiché il mancato rinnovo del contratto integra soltanto una mera aspettativa di fatto, non giuridicamente rilevante ai fini sospensivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2947 c.c.
È stato invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina della prescrizione dei crediti retributivi e la non pertinenza della tesi sulla prescrizione decennale.
art. 2948 c.c.
I crediti retributivi in questione sono soggetti alla prescrizione quinquennale; il termine decorre dal momento della loro insorgenza se maturano in corso di rapporto, o dalla cessazione del rapporto se maturano alla fine dello stesso.
art. 4, comma 43, L. n. 183 del 2011
È richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza che il testo riporti un'autonoma interpretazione specifica diversa da quella relativa al regime prescrizionale dei crediti retributivi.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio denunciato, cioè violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa del lavoratore a tempo determinato di ottenere il medesimo trattamento retributivo del lavoratore stabile, in applicazione del principio di non discriminazione, integra un credito soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
- Per i crediti retributivi che sorgono nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione decorre dal giorno della loro insorgenza; per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, dal momento della cessazione.
- La natura a termine del rapporto non comporta, di per sé, la sospensione della prescrizione dei crediti retributivi: il mancato rinnovo del contratto a termine costituisce una mera aspettativa di fatto, non idonea a paralizzare il decorso prescrizionale.
- Quando il giudice di merito qualifica come decennale un credito che, per legge e giurisprudenza consolidata, è soggetto a prescrizione quinquennale, la decisione è censurabile per violazione e falsa applicazione di legge.
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